31982R1559

Regolamento (CEE) n. 1559/82 della Commissione, del 17 giugno 1982, recante sesta modifica del regolamento (CEE) n. 2730/81 che fissa l'elenco degli organismi dei paesi terzi importatori che possono indire gare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Gazzetta ufficiale n. L 172 del 18/06/1982 pag. 0023 - 0023
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 25 pag. 0200
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 25 pag. 0200
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 15 pag. 0040
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 15 pag. 0040


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1559/82 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 1982

recante sesta modifica del regolamento (CEE) n. 2730/81 che fissa l'elenco degli organismi nei paesi terzi importatori che possono indire gare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1183/82 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 17, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2730/81 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 928/82 (4), ha fissato l'elenco degli organismi nei paesi terzi importatori che possono indire gare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

considerando che, tenuto conto delle più recenti informazioni di cui dispone la Commissione per quanto riguarda la prassi commerciale dei paesi importatri interessati nonché del carattere ufficiale degli organismi in questione, tale regolamento deve essere modificato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2730/81 è modificato come segue:

« L'elenco degli organismi che possono indire gare deve essere completato aggiungendo, in ordine alfabetico del paese importatore, i seguenti organismi:

1.2 // Paese importatore // Organismo emittente // Quatar // Government of Quatar Central Tenders Committee Ministry of Petroleum and Finance Doha State of Quatar // Syria // Société arabe pour les médicaments Boîte postal 976 Damascus ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 1.

(3) GU n. L 272 del 26. 9. 1981, pag. 25.

(4) GU n. L 110 del 23. 4. 1982, p. 15.