31982R1556

Regolamento (CEE) n. 1556/82 della Commissione, del 17 giugno 1982, che stabilisce gli acconti relativi ai contributi alla produzione nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 1981/1982

Gazzetta ufficiale n. L 172 del 18/06/1982 pag. 0017 - 0018


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1556/82 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 1982

che stabilisce gli acconti relativi ai contributi alla produzione nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 1981/1982

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativa all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 (2), in particolare l'articolo 28, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 878/77 del Consiglio, del 26 aprile 1977, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1207/82 (4), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1443/82 della Commissione, dell'8 giugno 1982, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero (5) prevede la fissazione anteriormente al 1o luglio 1982 e la riscossione anteriormente al 1o agosto 1982 degli importi unitari che i fabbricanti di zucchero ed i fabbricanti di isoglucosio sono tenuti a versare a titolo di acconto sui contributi alla produzione per la campagna di commercializzazione 1981/1982; che la stima del contributo alla produzione di base e del contributo B, conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1443/82, rappresenta un importo superiore al 60 % degli importi massimi previsti dall'articolo 28, paragrafi 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81; che in tal caso, a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1443/82, occorre fissare gli importi unitari per lo zucchero al 50 % degli importi massimi in questione e, per quanto riguarda l'isoglucosio, occorre fissare l'importo unitario dell'acconto al 40 % dell'importo unitario del contributo alla produzione di base valutato per lo zucchero;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3016/78 della Commissione, del 20 dicembre 1978, che stabilisce talune modalità per l'applicazione dei tassi di cambio nei settori dello zucchero e dell'isoglucosio (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2545/81 (7) prevede, in allegato, al punto XIV a), per la riscossione degli acconti sul contributo alla produzione, l'applicazione del tasso rappresentativo applicabile il 1o aprile della campagna in corso; che tuttavia l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1443/82 prevede la riscossione di detti acconti, per la campagna di commercializzazione 1981/1982 anteriormente al 1o agosto 1982; che è quindi opportuno prevedere per la riscossione di detti acconti un tasso di cambio medio che tenga conto delle modifiche dei tassi rappresentativi durante il periodo in questione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1981/1982, gli importi unitari di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1443/82 sono fissati a:

a) 0,470 ECU per 100 kg di zucchero bianco, come acconto sul contributo alla produzione di base per lo zucchero A e per lo zucchero B;

b) 7,043 ECU per 100 kg di zucchero bianco, come acconto sul contributo B per lo zucchero B;

c) 0,376 ECU per 100 kg di sostanza secca, come acconto sul contributo alla produzione di base per l'isoglucosio A e per l'isoglucosio B.

Articolo 2

Il tasso di cambio da applicare per convertire in moneta nazionale gli importi unitari di cui all'articolo 1 è il tasso rappresentativo applicabile durante la campagna di commercializzazione 1981/1982; se tale tasso è stato modificato durante detto periodo, il tasso di cambio da applicare è pari alla media calcolata pro rata temporis dei tassi rappresentativi applicabili durante detta campagna di commercializzazione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

(2) GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.

(3) GU n. L 106 del 29. 4. 1977, pag. 27.

(4) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 51.

(5) GU n. L 158 del 9. 6. 1982, pag. 17.

(6) GU n. L 359 del 22. 12. 1978, pag. 11.

(7) GU n. L 248 dell'1. 9. 1981, pag. 50.