Regolamento (CEE) n. 1457/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1982/1983, i prezzi applicabili nel settore del riso
Gazzetta ufficiale n. L 164 del 14/06/1982 pag. 0020 - 0020
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1457/82 DEL CONSIGLIO del 18 maggio 1982 che fissa , per la campagna di commercializzazione 1982/1983 , i prezzi applicabili nel settore del riso IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 43 , visto il regolamento ( CEE ) n . 1418/76 del Consiglio , del 21 giugno 1976 , relativo all ' organizzazione comune del mercato del riso ( 1 ) , modificato da ultimo dall ' atto di adesione del 1979 , in particolare l ' articolo 3 , paragrafo 3 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) , considerando che la politica dei mercati e dei prezzi , imperniata su aziende moderne , è lo strumento principale della politica dei redditi in agricoltura ; che tale politica acquista pieno valore soltanto se è integrata nel complesso della politica agricola comune comprendente una politica socio-strutturale dinamica e l ' applicazione delle regole di concorrenza del trattato ; considerando che il prezzo d ' intervento del risone deve essere fissato ad un livello che tenga conto dell ' orientamento da dare alla produzione del riso , dell ' utilizzazione del prodotto e del miglioramento dei redditi agricoli ; considerando che il prezzo indicativo del riso semigreggio deve essere derivato dal prezzo d ' intervento del risone , conformemente ai criteri di cui all ' articolo 4 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 1418/76 ; considerando che , per i prodotti di cui al presente regolamento , l ' applicazione dei criteri di fissazione dei diversi prezzi e delle misure previste per il tasso di cambio da applicare nel settore agricolo induce a fissare tali prezzi ai livelli qui di seguito indicati , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Per la campagna di commercializzazione 1982/1983 , i prezzi applicabili nel settore del riso sono fissati come segue : a ) prezzo d ' intervento risone : 290,55 ECU per tonnellata ; b ) prezzo indicativo riso semigreggio : 496,69 ECU per tonnellata . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1982 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addì 18 maggio 1982 . Per il Consiglio Il Presidente P . de KEERSMAEKER ( 1 ) GU n . L 166 del 25 . 6 . 1976 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . C 104 del 26 . 4 . 1982 , pag . 25 ( 3 ) GU n . C 114 del 6 . 5 . 1982 , pag . 1 .