Regolamento (CEE) n. 1451/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 2727/75 relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali
Gazzetta ufficiale n. L 164 del 14/06/1982 pag. 0001 - 0005
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 25 pag. 0173
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 25 pag. 0173
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1451/82 DEL CONSIGLIO del 18 maggio 1982 che modifica il regolamento ( CEE ) n . 2727/75 relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 43 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) , considerando che , a norma dell ' articolo 3 , paragrafo 3 , secondo e terzo comma , del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1949/81 ( 4 ) , i prezzi d ' intervento validi a fine campagna sono quelli del mese di agosto della campagna in corso ; che tale disposizione rischia di svantaggiare i produttori di talune regioni meridionali a raccolti precoci rispetto a quelli delle altre regioni della Comunità ; che questa situazione può essere corretta fissando l ' inizio della campagna per il frumento duro al 1° luglio e concedendo in tali regioni un importo destinato a compensare la differenza fra i prezzi suddetti e quelli fissati per il nuovo raccolto ; considerando che la fissazione di un limite di garanzia oltre il quale i prezzi garantiti verrebbero ridotti per la campagna successiva può contribuire a meglio orientare la produzione ed alleggerire l ' onere per il bilancio comunitario ; che questo limite deve essere fissato tenendo conto anche dell ' evoluzione delle importazioni dei prodotti di sostitutzione ; che qualsiasi riduzione della garanzia comunitaria deve essere legata al superamento di tale limite , senza peraltro esercitare una pressione eccessiva sui redditi dei produttori ; che la fissazione di un limite di garanzia mal si presta al settore del frumento duro , a causa delle particolarità di questa produzione e del regime ad essa applicabile ; considerando che la concessione dell ' aiuto per il frumento duro è previsto per tutte le superfici coltivate a frumento duro all ' interno di zone geografiche determinate ; che conviene precisare che questo aiuto può essere concesso soltanto per le zone in cui il frumento duro costituisce una parte tradizionale ed importante della produzione agricola ; considerando che le importazioni nella Comunità di prodotti delle sottovoci 07.06 B , 23.03 A II , 23.03 B II e 23.06 A II sono considerevolmente aumentate ; che tali prodotti , tenuto conto della crescente importanza che hanno nel settore dei cereali , dovrebbero essere soggetti all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ; che è pertanto necessario modificare il regolamento ( CEE ) n . 2727/75 , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Il regolamento ( CEE ) n . 2727/75 è modificato come segue : 1 . l ' articolo 2 è completato dal comma seguente : « Tuttavia , la campagna di commercializzazione per il frumento duro nonchù per le semole e i semolini di frumento duro inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno dell ' anno successivo . » ; 2 . all ' articolo 3 , paragrafo 3 , sono aggiunti i commi seguenti : « I prezzi d ' intervento unici validi a decorrere dal 1° giugno e , per la Grecia , il prezzo d ' intervento dell ' orzo valido a decorrere dal 16 maggio sono aumentati di un importo pari alla differenza fra tali prezzi e quelli validi nel mese di agosto della campagna di commercializzazione successiva , per quanto riguarda i cereali raccolti e presentati all ' intervento in Grecia , in Italia e , in Francia , nelle regioni amministrative Aquitaine , Midi-Pyrùnùes , Languedoc-Roussillon , Provence - Alpes-Côte d ' Azur e Corse . Tuttavia , a decorrere dal 1° giugno 1983 , il prezzo d ' intervento del frumento duro raccolto e presentato all ' intervento nei paesi e nelle regioni di cui al primo comma valido dal 1° giugno è aumentato di un importo pari alla differenza fra questo stesso prezzo e quello valido nel mese di luglio della campagna di commercializzazione successiva . » ; 3 . è inserito l ' articolo seguente : « Articolo 3 bis 1 . Al momento della fissazione dei prezzi di cui all ' articolo 3 , paragrafo 1 , e secondo la stessa procedura , il Consiglio fissa ogni anno un limite di garanzia per i cereali , salvo il frumento duro . Se la produzione effettiva media nel corso delle tre più recenti campagne di commercializzazione supera il limite di garanzia fissato per la campagna considerata , i prezzi d ' intervento unici e il prezzo di riferimento vengono diminuiti , per la campagna di commercializzazione successiva , dell ' 1 % per ogni milione di tonnellate di superamento , nei limiti di un massimale del 5 % . Tale diminuzione non si applica per la determinazione dei prezzi indicativi di cui all ' articolo 3 , paragrafo 1 . Se tuttavia le importazioni nella Comunità dei prodotti che figurano nell ' allegato D superano i 15 000 000 di tonnellate nella campagna di commercializzazione che precede la fissazione del limite di garanzia , è aggiunta al limite di garanzia la differenza tra il volume delle suddette importazioni e 15 000 000 di tonnellate . 2 . La Commissione adotta eventualmente , secondo la procedura prevista dall ' articolo 26 , le modalità necessarie per l ' applicazione del presente articolo . » ; 4 . il testo dell ' articolo 10 del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 è sostituito dal testo seguente : « Articolo 10 1 . Un aiuto è concesso per la produzione di frumento duro nelle zone della Comunità in cui tale produzione costituisce una parte tradizionale e importante della produzione agricola . 2 . L ' importo dell ' aiuto è fissato per ettaro di superficie su cui sono state effettuate la semina e il raccolto . L ' aiuto può essere differenziato secondo le zone di produzione . L ' aiuto è concesso soltanto per frumento duro che presenti caratteristiche qualitative e tecnologiche da determinare . 3 . L ' importo dell ' aiuto è fissato anteriormente al 1° agosto per la campagna di commercializzazione che inizia l ' anno successivo , secondo la procedura prevista dall ' articolo 43 , paragrafo 2 , del trattato . 4 . Il Consiglio , che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione , adotta le norme generali di applicazione del presente articolo , in particolare le zone di produzione di cui al paragrafo 1 , nonchù i criteri per la determinazione delle caratteristiche qualitative e technologiche di cui al paragrafo 2 . 5 . Secondo la procedura prevista dall ' articolo 26 sono stabilite : - le modalità di applicazione del presente articolo , - le caratteristiche qualitative e tecnologiche cui il frumento duro deve rispondere per beneficiare dell ' aiuto o , eventualmente , l ' elenco delle varietà in causa . » ; 5 . il testo dell ' articolo 14 , paragrafo 1 , primo comma , è sostituito dal testo seguente : « 1 . All ' importazione dei prodotti di cui all ' articolo 1 , lettera d ) , eccettuati quelli delle sottovoci 07.06 B , 23.03 A II , 23.03 B II e 23.06 A II della tariffa doganale comune , viene riscosso un prelievo composto di due elementi : » ; 6 . il testo dell ' allegato A è sostituito dal testo seguente : « ALLEGATO A N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * 07.06 * Radici di manioca , d ' arrow-root e di salep , topinambur , patate dolci e altri simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina , anche secchi o tagliati a pezzi ; midollo della palma a sago * ex 11.01 * Farine di cereali : * * C . di orzo * * D . di avena * * E . di granturco * * G . altre * ex 11.02 * Semole , semolini ; cereali mondati , perlati , spezzati , schiacciati o in fiocchi , escluso il riso della voce n . 10.06 ; germi di cereali , interi , schiacciati , in fiocchi o macinati : * * ex A . Semole , semolini , esclusi le semole e i semolini di frumento e di riso * * B . Cereali mondati ( decorticati o pilati ) , anche tagliati o spezzati * * C . Cereali perlati * * D . Cereali soltanto spezzati * * ex E . Cereali schiacciati ; fiocchi , esclusi i fiocchi di riso * * ex F . Agglomerati ( pellets ) , esclusi i pellets di riso * * G . Germi di cereali , interi , schiacciati , in fiocchi o macinati * 11.04 C * Farine e semolini di sago e di radici e tuberi compresi nella voce n . 07.06 * 11.07 * Malto , anche torrefatto * ex 11.08 * Amidi e fecole : * * I . Amido di granturco * * III . Amido di frumento * * IV . Fecola di patate * * V . altri * 11.09 * Glutine di frumento , anche allo stato secco * 17.02 B * Glucosio e sciroppo di glucosio ; maltodestrina e sciroppo di maltodestrina : * * II . altri * 17.02 F * Zuccheri e melassi , caramellati : * * II . altri * 21.07 F II * Sciroppi di zucchero , aromatizzati o colorati * 23.02 A * Crusche , stacciature ed altri residui della vagliatura , della molitura o di altre lavorazioni di cereali e dei legumi * ex 23.03 * Avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli ; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili : * * A . Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco ( escluse le acque di macerazione concentrate ) * * B . altri : * * II . non nominati * 23.06 * Prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali , non nominati nù compresi altrove : * * A . Ghiande di querce , castagne d ' India e residui della spremitura di frutta : * * II . altri * 23.07 * Preparazioni foraggere melassate o zuccherate ; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell ' alimentazione degli animali : * * ex B . altre , contenenti , isolatamente o assieme , anche mescolati con altri prodotti , amido o fecola , glucosio o sciroppo di glucosio , maltodestrina o sciroppo di maltodestrina , delle sottovoci 17.02 B e 21.07 F II , e prodotti lattiero-caseari ( 1 ) , escluse le preparazioni alimentari contenenti in peso il 50 % o più di prodotti lattiero-caseari * ( 1 ) Per l ' applicazione di questa sottovoce per « prodotti lattiero-caseari » si intendono i prodotti delle voci nn . 04.01 , 04.02 , 04.03 e 04.04 , nonchù quelli delle sottovoci 17.02 A e 21.07 F I . » 7 . è aggiunto il seguente allegato : « ALLEGATO D Codice Nimexe ( 1 ) * * 07.06-30 * Manioca * 07.06-90 * Patate dolci * 23.02-01 * Crusche : granturco , riso ( tenore di amido inferiore o uguale a 35 % ) * 23.02-09 * Crusche : granturco , riso ( tenore di amido superiore a 35 % ) * 23.02-21 * Crusche : altre ( tenore massimo di amido uguale a 28 % ) * 23.02-29 * Crusche : altre ( tenore di amido superiore a 28 % ) * 23.03-81 * Polpe di barbabietola * 23.03-15 * Alimenti per gli animali a base di glutine di granturco * 23.03-90 * Avanzi della fabbricazione della birra * 23.04-06 * Panelli di germi di granturco , tenore di sostanze grasse 3 % * 23.04-08 Panelli di germi di granturco , tenore di sostanze grasse da 3 a 8 % * 23.06-20 * Vinaccia * 23.06-50 * Residui della spremitura di frutta : bucce di agrumi * 23.06-90 * Altri residui della spremitura di frutta * ( 1 ) La designazione completa dei prodotti figura nel regolamento ( CEE ) n . 3823/81 della Commissione , del 15 dicembre 1981 . » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . L ' articolo 1 , punti 1 e 4 , è applicabile e decorrere dal 1° luglio 1983 . L ' articolo 1 , punto 2 , è applicabile a decorrere dal 16 maggio 1982 . L ' articolo 1 , punti 3 , 5 , 6 e 7 , sono applicabili a decorrere dal 1° agosto 1982 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addì 18 maggio 1982 . Per il Consiglio Il Presidente P . de KEERSMAEKER ( 1 ) GU n . C 104 del 26 . 4 . 1982 , pag . 25 . ( 2 ) GU n . C 114 del 6 . 5 . 1982 , pag . 1 . ( 3 ) GU n . L 281 dell ' 1 . 11 . 1975 , pag . 1 . ( 4 ) GU n . L 198 del 20 . 7 . 1981 , pag . 2 .