31982R1177

Regolamento (CEE) n. 1177/82 del Consiglio, dell' 11 maggio 1982, che stabilisce talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera di taluni paesi terzi nella zona di 200 miglia situata al largo delle coste del dipartimento francese della Guiana

Gazzetta ufficiale n. L 138 del 19/05/1982 pag. 0001 - 0007


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1177/82 DEL CONSIGLIO

dell'11 maggio 1982

che stabilisce talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera di taluni paesi terzi nella zona di 200 miglia situata al largo delle coste del dipartimento francese della Guiana

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che dal 1977 la Comunità ha istituito un regime di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera di taluni paesi terzi nella zona di 200 miglia nautiche situata al largo delle coste del dipartimento francese della Guiana, fissato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 848/81 (2), e che la validità di tale regolamento scade il 31 marzo 1982;

considerando che è opportuno garantire la continuità di detto regime oltre tale data, mantenendo, in particolare, la limitazione dell'attività di pesca che interessa la popolazione di gamberetti in questa zona per conservarla ed assicurare un'adeguata redditività delle attività dei pescatori interessati;

considerando che l'industria di trasformazione di gamberetti installata sul territorio del dipartimento francese della Guiana dipende dagli sbarchi delle navi dei paesi terzi che operano nella zona di pesca situata al largo di detto dipartimento;

considerando che, di conseguenza, è necessario garantire la prosecuzione delle attività di pesca delle navi impegnate per contratto a sbarcare le loro catture di gamberetti nel dipartimento francese della Guiana;

considerando che occorre ridurre le catture nonché il numero di licenze rilasciate per le navi dei paesi terzi che non hanno utilizzato le possibilità offerte dal regolamento (CEE) n. 848/81;

considerando che è opportuno mantenere le altre misure tecniche e di controllo applicate a norma del regolamento (CEE) n. 848/81,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le navi battenti bandiera di uno dei paesi indicati nell'allegato I sono autorizzate a pescare, nel periodo dal 1o aprile 1982 fino al 31 marzo 1983, le specie indicate nel suddetto allegato nella zona di pesca che si estende fino a 200 miglia, situata al largo delle coste del dipartimento francese della Guiana, alle condizioni fissate dal presente regolamento.

2. Le catture accessorie sono autorizzate purché siano effettuate nel corso di un'attività di pesca autorizzata in base ad una licenza di cui all'articolo 2.

Articolo 2

1. L'esercizio delle attività di pesca nella zona di cui all'articolo 1 è subordinato al possesso di una licenza rilasciata dalla Commissione a nome della Comunità, all'osservanza delle condizioni indicate in tale licenza nonché delle misure di controllo e delle altre disposizioni che disciplinano le attività di pesca in detta zona.

2. Dette licenze sono rilasciate alle autorità del paese terzo interessato a richiesta di quest'ultimo.

3. Le lettere e numeri di immatricolazione della nave munita di licenza di pesca devono essere chiaramente indicati su ambo i lati della prua e su ciascun lato della sovrastruttura, nel punto più visibile. Tali lettere e numeri devono essere verniciati in un colore che spicchi su quello dello scafo o della sovrastruttura e non devono essere né cancellati, né modificati, né ricoperti, né altrimenti occultati.

Articolo 3

1. Possono essere rilasciate licenze per la pesca dei gamberetti alle navi che battono bandiera di uno dei paesi indicati al punto 1 dell'allegato I, che per contratto devono sbarcare tutte le loro catture nel dipartimento francese della Guiana. Il numero massimo di dette licenze è indicato al punto 1 dell'allegato I. Oltre a queste licenze, possono essere rilasciate alle stesse condizioni tre licenze temporanee rinnovabili.

2. Tali licenze cessano di essere valide alla scadenza del contratto che stabilisce l'obbligo di sbarcare le catture, e al più tardi il 31 marzo 1983.

La durata della validità delle licenze temporanee di cui al paragrafo 1 è limitata a tre mesi per ogni periodo.

Articolo 4

1. Possono essere rilasciate licenze per la pesca dei gamberetti alle navi che battono bandiera di uno dei paesi indicati al punto 2 dell'allegato I. Le quantità di catture autorizzate in base a tali licenze, il numero massimo di queste licenze ed il numero massimo di giorni di mare durante i quali dette licenze sono valide sono indicati, per ciascun paese, al punto 2 dell'allegato I.

2. Le licenze di cui al paragrafo 1 sono rilasciate in base ad un piano di pesca presentato dalle autorità del paese interessato, approvato dalla Commissione e che rispetti i limiti indicati, per il paese interessato, al punto 2 dell'allegato I.

3. La durata di validità di ciascuna licenza di cui al paragrafo 1 è limitata al periodo previsto dal piano di pesca in base al quale è stata rilasciata la licenza.

4. Tutte le licenze di cui al paragrafo 1, rilasciate alle navi di un paese terzo, cessano di essere valide non appena si constata che la quota fissata per tale paese al punto 2 dell'allegato I è esaurita.

Articolo 5

1. Possono essere rilasciate licenze di pesca per specie diverse dai gamberetti alle navi battenti bandiera di uno dei paesi indicati al punto 3 dell'allegato I. Il numero massimo di dette licenze figura per ciascun paese al punto 3 dell'allegato I.

2. Il rilascio delle licenze destinate alla pesca dei tonnidi è subordinato all'obbligo per l'armatore della nave interessata di permettere, su richiesta della Commissione, l'imbarco a bordo di un osservatore.

Articolo 6

1. All'atto del deposito di ciascuna domanda di licenza presso la Commissione, devono essere forniti i dati seguenti:

a) nome della nave,

b) numero di immatricolazione,

c) lettere e cifre esterne di identificazione,

d) porto di immatricolazione,

e) nome e indirizzo del proprietario o del noleggiatore,

f) stazza lorda e lunghezza fuoritutto,

g) potenza del motore,

h) indicativo di chiamata e frequenza radio,

i) metodo di pesca previsto,

j) specie di pesci che si intendono catturare,

k) periodo per il quale viene richiesta la licenza.

2. Ciascuna licenza è valida per un'unica nave. Se più navi partecipano ad una medesima operazione di pesca, ciascuna di esse deve essere munita di una licenza.

Articolo 7

1. Per ottenere la licenza di cui all'articolo 3 occorre giustificare l'esistenza, per ogni singola nave interessata, di un contratto valido che vincoli l'armatore che richiede la licenza ad un'impresa di trasformazione di gamberetti, stabilita nel dipartimento francese della Guiana, contratto che del resto deve comportare l'obbligo di sbarcare l'insieme delle catture di gamberetti della nave interessata in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione, del loro condizionamento e del loro ammasso negli impianti di questa impresa.

2. Il contratto di cui al paragrafo 1 deve recare il visto delle autorità francesi che ne controllano la conformità ai limiti delle reali capacità dell'impresa di trasformazione contraente.

3. Le autorità francesi comunicano l'eventuale rifiuto del visto di cui al paragrafo 2 all'interessato ed alla Commissione, corredandolo di una debita motivazione.

Articolo 8

1. La domanda di una licenza dev'essere presentata almeno un mese prima della data di inizio della validità desiderata.

2. Le licenze possono essere annullate per emetterne di nuove. L'annullamento decorre dal primo giorno del mese successivo alla restituzione delle licenze alla Commissione.

Le nuove licenze sono rilasciate in conformità del paragrafo 1.

Articolo 9

1. La pesca dei gamberetti nella zona di cui all'articolo 1 è vietata nelle acque di profondità inferiore a 30 metri. 2. La cattura di specie diverse dai gamberetti è autorizzata soltanto per le navi che utilizzano lenze di fondo.

Articolo 10

Una scheda di pesca, il cui modello figura nell'allegato II, deve essere compilata dopo ogni operazione di pesca.

Una copia della scheda dev'essere trasmessa alla Commissione entro un termine di 30 giorni a decorrere dall'ultimo giorno di ciascun viaggio.

Articolo 11

1. Il capitano di ogni nave in possesso di una licenza di cui agli articoli 4 e 5 deve rispettare le condizioni speciali di cui all'allegato III, in particolare comunicare, tramite la stazione radio indicata in detto allegato, le informazioni specificate nella licenza stessa. Queste condizioni sono parte integrante della licenza.

2. Al momento dello sbarco, dopo ogni viaggio, il capitano di ogni nave in possesso di una licenza di cui all'articolo 3 presenta alle autorità francesi una dichiarazione, della cui veridicità è responsabile unicamente il capitano, dalla quale risultino i quantitativi di gamberetti catturati e detenuti a bordo dopo l'ultima dichiarazione. Per la suddetta dichiarazione si utilizza il formulario il cui modello figura all'allegato IV.

Articolo 12

1. Le autorità francesi prendono le misure necessarie per controllare la veridicità della dichiarazione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 11, in particolare confrontandola con il giornale di bordo di cui all'articolo 10. Dopo questa verifica il funzionario competente firma la dichiarazione.

2. Le autorità francesi vigilano affinché tutti i quantitativi di gamberetti sbarcati nel dipartimento francese della Guiana da navi in possesso di una licenza di cui all'articolo 3 siano oggetto della dichiarazione contemplata al paragrafo 2 dell'articolo 11.

3. Anteriormente alla fine di ogni mese le autorità francesi notificano alla Commissione le dichiarazioni di cui al paragrafo 2 relative al mese precedente.

Articolo 13

1. Le autorità francesi prendono le misure atte a garantire l'applicazione del presente regolamento ivi comprese le visite periodiche delle navi.

2. In caso di infrazioni debitamente accertate, le autorità francesi segnalano immediatamente alla Commissione il nome della nave di cui trattasi, nonché le misure eventualmente adottate.

Articolo 14

1. Possono essere revocate le licenze delle navi per le quali non sono stati rispettati gli obblighi previsti dal presente regolamento oppure l'obbligo di sbarco stipulato con un contratto di cui all'articolo 3.

2. Qualora nella zona di cui all'articolo 1 sia esercitata attività di pesca da una nave priva di licenza valida, appartenente ad un armatore che possegga una o più altre navi alle quali siano state rilasciate licenze di pesca, una di tali licenze può essere revocata.

3. Qualora una nave non rispetti gli obblighi derivanti dal presente regolamento, oppure l'obbligo di sbarco stipulato da un contratto di cui all'articolo 3, non le è concessa alcuna licenza per un periodo da quattro a dodici mesi a decorrere dalla data in cui è stata commessa l'infrazione.

4. Nel periodo indicato al paragrafo 3 non è rilasciata alcuna licenza ad una nave appartenente ad un armatore che possegga una nave alla quale sia stata revocata la licenza a norma del presente articolo oppure che abbia pescato senza licenza nella zona di cui all'articolo 1.

Articolo 15

1. Se durante un mese la Commissione non riceve le informazioni di cui al paragrafo 1 dell'articolo 11, relative alle navi in possesso di una licenza di cui agli articoli 4 e 5, tale licenza è revocata.

2. Se una nave in possesso di una licenza di cui all'articolo 3 non ne fa uso per un periodo di un mese, tale licenza è revocata, salvo

- se la nave sia in riparazione,

- in caso di forza maggiore.

Articolo 16

Le licenze in vigore il 31 marzo 1982 in virtù dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 848/81 possono essere prorogate, su richiesta delle autorità del paese interessato, fino al 15 maggio 1982. Le licenze così prorogate sono imputate, durante il periodo di proroga, sul numero delle licenze corrispondenti determinato all'allegato I.

Articolo 17

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile dal 1o aprile 1982 sino al 31 marzo 1983. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 maggio 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. de KEERSMAEKER

(1) Parere reso il 23 aprile 1982 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) GU n. L 87 dell'1. 4. 1981, pag. 1.

ALLEGATO I

1. Licenze di cui all'articolo 3

1.2 // // // Navi che battono bandiera // Numero massimo di licenze // // // degli Stati Uniti d'America del Giappone della Corea // 78 licenze 3 licenze temporanee // //

2. Licenze di cui all'articolo 4

1.2.3.4 // // // // // Navi che battono bandiera // Quantità di catture autorizzate (in tonnellate) // Numero massimo di navi in possesso di una licenza // Numero massimo di giorni di mare // // // // // delle Barbados // p.m. // p.m. // p.m. // della Guiana // p.m. // p.m. // p.m. // del Suriname // 144 // 18 // 1 200 // di Trinidad e Tobago // 69 // 9 // 600 // // // //

3. Licenze di cui all'articolo 5

1.2.3 // // // // Specie // Navi che battono bandiera // Numero massimo di licenze // // // // a) tonnidi // del Giappone // 5 // // della Corea // 10 // b) altri // del Venezuela // 6 // // delle Barbados // 5 // // //

ALLEGATO III

Condizioni speciali

1. Ogni nave munita di licenza di cui agli articoli 3, 4 e 5 deve comunicare alla Commissione delle Comunità europee a Bruxelles (indirizzo telex: 24189 FISEU-B) tramite la stazione radio di Caienna (indicativo di chiamata: FFI) una serie di informazioni, secondo l'ordine seguente:

a) il momento dell'ingresso nella zona di pesca delle 200 miglia nautiche dalle coste del dipartimento francese della Guiana, qui di seguito denominata « la zona »,

b) il momento dell'uscita dalla zona,

c) il momento dell'ingresso in un porto di uno Stato membro,

d) il momento dell'uscita da un porto di uno Stato membro,

e) ogni settimana per la settimana precedente, calcolata a decorrere dalla data di ingresso nella zona di cui alla lettera a) o dalla data di uscita da un porto di cui alla lettera d).

2. I messaggi trasmessi conformemente a quanto disposto nella licenza e secondo l'ordine fissato nel punto 1 devono contenere, se del caso, i dati seguenti ed essere trasmessi nell'ordine precisato qui di seguito:

- il nome della nave,

- l'indicativo radio,

- il numero della licenza,

- il numero di serie della trasmissione per il viaggio di cui trattasi,

- l'indicazione del tipo di trasmissione tenendo conto di quanto disposto al punto 1,

- la data,

- l'ora,

- la posizione geografica,

- per navi munite di una licenza di cui all'articolo 3, l'attività della nave nel periodo in causa (in rotta, in pesca, ancoraggio, alla banchina, sbarcando, in riparazione, altri),

- i quantitativi catturati che si trovano nelle stive, espressi in kg e ripartiti per specie,

- i quantitativi catturati dopo la comunicazione precedente, espressi in kg e ripartiti per specie,

- le coordinate della posizione geografica in cui sono state effettuate le catture,

- i quantitativi trasbordati su altre navi dopo la comunicazione precedente, espressi in kg e ripartiti per specie,

- il nome, l'indicativo di chiamata e, se del caso, il numero di licenza della nave su cui è stato effettuato il trasbordo,

- il nome del comandante.

3. Codice per la comunicazione delle specie detenute a bordo di cui al punto 2:

S: gamberetti Penaeidae)

Z: tonni

R: altri

4. Se per motivi di forza maggiore informazioni in oggetto non possono essere comunicate dalla nave per la quale è stata rilasciata la licenza di pesca, il messaggio può essere trasmesso da un'altra nave per conto della prima.

ALLEGATO IV

Dichiarazione presentata a norma dell'articolo 11, paragrafo 2

DICHIARAZIONE DI SBARCO (1)

1.2.3.4 // Nome della nave: Nome del capitano: Firma del capitano: // // // Numero d'immatricolazione: Nome dell'agente: // Viaggio effettuato dal // // al // // Porto di sbarco: // // // 1,3 // // Quantitativi sbarcati (in kg) // // 1.2.3 // // // // Code di gamberetti: // // kg // // ossia ( × 1,6) = // kg di gamberetti interi // // // // Gamberetti interi: // // kg // // 1.2 // Tonnidi: kg // Altre specie: kg // //

(1) Un esemplare è conservato dal capitano, un secondo esemplare dal funzionario incaricato del controllo ed un terzo è inviato alla Commissione delle Comunità europee.