Regolamento (CEE) n. 948/82 della Commissione, del 26 aprile 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 65/82 che stabilisce le modalità di applicazione per il riporto di zucchero alla campagna di commercializzazione successiva
Gazzetta ufficiale n. L 113 del 27/04/1982 pag. 0007 - 0009
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 14 pag. 0248
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 14 pag. 0248
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 25 pag. 0012
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 25 pag. 0012
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 948/82 DELLA COMMISSIONE del 26 aprile 1982 che modifica il regolamento (CEE) n. 65/82 che stabilisce le modalità di applicazione per il riporto di zucchero alla campagna di commercializzazione successiva LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 (2), in particolare l'articolo 27, paragrafo 3, l'articolo 30, paragrafo 5, e l'articolo 32, paragrafo 3, considerando che l'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 1785/81 è stato modificato particolarmente al fine di prevedere che l'inizio del periodo di magazzinaggio dello zucchero riportato alla campagna di commercializzazione successiva possa variare in rapporto al momento in cui lo zucchero in causa è stato prodotto; che in conseguenza di ciò si deve adattare il regolamento (CEE) n. 65/82 della Commissione (3); considerando che l'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede la possibilità d'introdurre un limite quantitativo allo zucchero ammesso al riporto; che è opportuno prevedere un tale limite a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1982/1983 senza tuttavia escludere, con la determinazione di tale limite, una revisione di quest'ultimo, in considerazione dell'azione regolatrice che tale regime deve esercitare sul mercato; che, onde permettere il passaggio da un regime senza limiti a un regime più restrittivo, è d'uopo prevedere una misura transitoria per i riporti della campagna di commercializzazione 1982/1983 alla campagna 1983/1984; considerando che per lo zucchero riportato possono prodursi casi di forza maggiore; che in conseguenza di ciò occorre integrare le disposizioni previste a tal scopo; considerando che il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 65/82 è modificato come segue: 1. L'articolo 2 è sostituito dal seguente: « Articolo 2 1. Un'impresa può decidere di riportare soltanto lo zucchero la cui produzione quale zucchero B o zucchero C è stata constatata come tale dallo Stato membro in causa. Questa decisione dell'impresa può riguardare soltanto un quantitativo pari, al massimo, al 20 % della sua quota A applicabile per la campagna di commercializzazione nel corso della quale lo zucchero in questione è stato prodotto. Tuttavia le imprese che durante la campagna di commercializzazione 1981/1982 hanno deciso di riportare alla campagna 1982/1983 un quantitativo che supera il limite di cui al secondo comma, possono decidere di riportare alla campagna di commercializzazione 1983/1984 un quantitativo massimo pari a quest'ultimo quantitativo riportato. Il periodo di magazzinaggio dello zucchero in causa di cui all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81 decorre dalla data comunicata dall'impresa allo Stato membro, sempreché quest'ultimo abbia constatato che la produzione di tale zucchero è stata effettuata anteriormente a tale data. 2. Ai fini della constatazione di cui al paragrafo 1, lo Stato membro: a) effettua la somma dei quantitativi di zucchero già riportati dalla campagna di commercializzazione precedente e dei quantitativi di zucchero prodotti nella campagna in corso sino alla data della decisione di riporto in questione e b) detrae dalla somma di cui alla lettera a) i quantitativi di zucchero C eventualmente esportati prima della data della decisione di riporto in causa, nonché i quantitativi che sono stati eventualmente oggetto di decisioni di riporto nella campagna di commercializzazione in corso. 3. I quantitativi di zucchero riportati sono considerati come i primi prodotti quale zucchero A della campagna di commercializzazione alla quale essi vengono riportati. 4. Allorquando uno Stato membro si avvale delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 193/82 del Consiglio (1), esso può prevedere, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo stesso, che il limite indicato al paragrafo 1, secondo comma, di cui sopra, non sia applicato all'impresa produttrice di zucchero durante la campagna o le campagne di commercializzazione in cui una parte delle sue quote è stata attribuita a una o più imprese produttrici di zucchero. Inoltre se l'impresa produttrice di zucchero di cui una parte delle quote è stata attribuita a una o più imprese produttrici di zucchero a decorrere da una data campagna di commercializzazione in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 193/82, aveva deciso prima di tale attribuzione di riportare un quantitativo di zucchero a tale campagna, tale riporto è considerato come effettuato dall'impresa o dalle imprese produttrici di zucchero che beneficiano dell'attribuzione delle quote nel limite dei quantitativi afferenti alle note attribuite. (1) GU n. L 21 del 29. 1. 1982, pag. 3 ». 2. L'articolo 3 è sostituito dal seguente: « Articolo 3 1. Fatto salvo il paragrafo 3, le barbabietole trasformate corrispondenti ai quantitativi di zucchero riportati, sono pagate dall'impresa in causa a un prezzo pari almeno al prezzo minimo della barbabietola A valido alla data di scadenza del periodo di immagazzinamento obbligatorio del quantitativo di zucchero riportato in causa. Tale prezzo è adattato applicando le maggiorazioni o le diminuzioni corrispondenti alle differenze di qualità rispetto alla qualità tipo. 2. Allorquando l'impresa che ha deciso il riporto non effettua, per le barbabietole trasformate in zucchero riportato, un pagamento provvisorio corrispondente al prezzo minimo della barbabietola A valido nella campagna di commercializzazione durante la quale essa è stata prodotta, tale impresa è tenuta a far partecipare i produttori di barbabietole al beneficio risultante dal rimborso delle spese di magazzinaggio per il periodo di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 1785/81. Ai fini di tale partecipazione si prende in considerazione: a) la parte di spese finanziarie presa in considerazione per stabilire l'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio in causa di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81; b) la percentuale di cui all'articolo 29, paragrafo 2, dello stesso regolamento; c) la resa di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della stesso regolamento. 3. Un accordo interprofessionale può derogare al paragrafo 1 con il consenso dello Stato membro interessato. In caso di applicazione dell'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1785/81, la deroga al disposto del paragrafo 1 non può avere per effetto che le entrate globali di ogni singolo produttore di barbabietole risultino inferiori a quelle risultanti dall'applicazione degli articoli 6 e 32 del predetto regolamento ». 3. L'articolo 4 è sostituito dal seguente: « Articolo 4 La comunicazione di cui all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81 comprende: a) una dichiarazione dell'impresa interessata che attesti che lo zucchero da riportare è zucchero B o zucchero C e che includa un impegno di magazzinaggio ai sensi dell'articolo 27 anzidetto per il periodo decorrente dalla data di cui alla lettera c); b) il quantitativo di zucchero B o di zucchero C da riportare espresso in zucchero bianco; c) la data d'inizio del periodo di immagazzinamento obbligatorio; d) i dati necessari per la constatazione di cui all'articolo 2. Gli Stati membri possono richiedere indicazioni supplementari ». 4. All'articolo 5, paragrafo 2, è aggiunto il seguente secondo comma: « Allorquando lo Stato membro in causa ha riconosciuto il caso di forza maggiore, i quantitativi di zucchero B o C riportati che risultano distrutti o avariati e che non è stato possibile recuperare, sono considerati, dietro domanda dell'impresa in questione, come non riportati. Per lo zucchero C di cui sopra non riportato lo Stato membro esige la restituzione degli importi già pagati a titolo dei rimborsi delle spese di magazzinaggio ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1982. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 1982. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione (1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (2) GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1. (3) GU n. L 9 del 14. 1. 1982, pag. 14.