31982R0855

Regolamento (CEE) n. 855/82 della Commissione, del 6 aprile 1982, che modifica gli allegati 1, 4, 5 e 6 al regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori salariati e non salariati nonché ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 099 del 15/04/1982 pag. 0012 - 0016


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REGOLAMENTO (CEE) N. 855/82 DELLA COMMISSIONE

del 6 aprile 1982

che modifica gli allegati 1, 4, 5 e 6 al regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori salariati e non salariati nonché ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori salariati e non salariati nonché ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2793/81 (2), in particolare l'articolo 97,

visto il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori salariati e non salariati nonché ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3795/81 (4), in particolare l'articolo 121,

visto il parere della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti,

considerando che in data 12 maggio 1981 il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 1390/81 (5) che estende ai lavoratori non salariati e ai loro familiari il regolamento (CEE) n. 1408/71;

considerando che il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, è stato modificato in conseguenza dal regolamento (CEE) n. 3795/81, congiuntamente ad alcuni allegati;

considerando che al medesimo fine è necessario modificare gli allegati 1, 4, 5 e 6 al succitato regolamento (CEE) n. 574/72;

considerando infine che è necessario modificare anche il succitato allegato 5 per menzionarvi altri accordi conclusi tra gli Stati membri in merito alla rinunzia al rimborso di alcune prestazioni o di talune spese,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato 1 al regolamento (CEE) n. 574/72 è modificato come segue:

1. Alla parte A

nella colonna di destra aggiungasi il seguente testo:

« Ministre des classes moyennes, Bruxelles - Minister van Middenstand, Brussel (Ministro per lavoratori non salariati), Bruxelles ».

2. Alla parte D

- il punto 1 deve essere sostituito dal seguente:

« 1. Ministre de la solidarité nationale, Paris (Ministro della solidarietà nazionale), Parigi »;

- il punto 3 deve essere sostituito dal seguente:

« 3. Ministre de la mer, Paris (Ministro del mare), Parigi ».

3. Il punto G deve essere sostituito dal seguente:

« G. ITALIA - in materia di pensioni:

1. in generale: Ministro del lavoro e della previdenza sociale, Roma,

2. per i notai: Ministro di grazia e giustizia, Roma,

3. per i funzionari doganali: Ministro delle finanze, Roma,

- in materia di prestazioni in natura: Ministro della sanità, Roma ».

Articolo 2

L'allegato 4 al regolamento (CEE) n. 574/72 è modificato come segue:

1. Alla parte A

- nella colonna di destra del punto 3, aggiungasi:

« Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, Bruxelles - Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen, Brussel (Istituto nazionale di assicurazioni sociali per i lavoratori non salariati) Bruxelles »;

- nella colonna di destra del punto 7, aggiungasi:

« Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, Bruxelles - Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen, Brussel (Istituto nazionale di assicurazioni sociali per i lavoratori non salariati), Bruxelles ».

2. Alla parte C

i paragrafi 6 e 7 diventano rispettivamente paragrafi 7 e 8 ed aggiungasi il seguente paragrafo:

1.2 // « 6. Assicurazione vecchiaia per i lavoratori agricoli: // Landwirtschaftliche Alterskasse Rheinhessen-Pfalz, Speyer (Cassa di assicurazione pensioni ai lavoratori agricoli, Rheinhessen-Pfalz), Spira ».

3. Alla parte G

- nella colonna di sinistra del punto 1, aggiungasi la seguente rubrica prima della lettera a):

« A. Lavoratori salariati »

- alla fine del punto 1 aggiungasi:

1.2 // « B. Lavoratori non salariati - prestazioni in natura: // Ministero della sanità, Roma »

- nella colonna di sinistra del punto 2, aggiungasi la seguente rubrica prima della lettera a):

« A. Lavoratori salariati »

- alla fine del punto 2 aggiungasi:

1.2 // « B. Lavoratori non salariati (limitatamente ai medici radiologi) // // a) prestazioni in natura: // Ministero della sanità, Roma // b) protesi e grandi apparecchi, prestazioni medico-legali e relativi accertamenti e certificazioni: // Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, direzione generale, Roma // c) prestazioni in denaro: // Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, direzione generale, Roma.

4. Alla parte H i paragrafi 1, 2, 3 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

1.2 // « 1. Malattia, maternità: // Caisse nationale d'assurance-maladie des ouvriers, Luxembourg (Cassa nazionale di assicurazione malattia degli operai), Lussemburgo. I fondi occorrenti che eccedono la sua assegnazione saranno forniti dalle altre Casse di malattia attraverso un capitale di funzionamento costituito dagli anticipi a ciò destinati, stabiliti dall'Ispettorato generale della sicurezza sociale. // 2. Invalidità, vecchiaia e morte (pensioni): // // a) per i lavoratori manuali: // Établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité, Luxembourg (Istituto d'assicurazione contro la vecchiaia e l'invalidità), Lussemburgo // b) per gli impiegati ed i professionisti: // Caisse de pension des employés privés, Luxembourg (Cassa pensioni degli impiegati privati), Lussemburgo // c) per i lavoratori non salariati occupati nell'artigianato, nel commercio o nell'industria manifatturiera // Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels, Luxembourg (Fondo pensioni per gli artigiani e commercianti ed i fabbricanti), Lussemburgo // d) per i lavoratori agricoli non salariati: // Caisse de pension agricole, Luxembourg (Cassa di pensione agricola), Lussemburgo. // 3. Infortuni sul lavoro e malattie professionali: // // a) per i lavoratori agricoli e forestali salariati e non salariati // Association d'assurance contre les accidents, section agricole et forestière, Luxembourg (Associazione di assicurazione contro gli infortuni, sezione agricola e forestale), Lussemburgo // b) in tutti gli altri casi di assicurazione obbligatoria o volontaria // Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, Luxembourg (Associazione di assicurazione contro gli infortuni, sezione industriale), Lussemburgo. // 5. Prestazioni familiari: // // a) per i lavoratori manuali: // Caisse d'allocations familiales des ouvriers près l'Établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité, Luxembourg (Cassa di assegni familiari per gli operai presso l'ente di assicurazione contro la vecchiaia e invalidità), Lussemburgo // b) per gli impiegati: // Caisse d'allocations familiales des employés près la Caisse de pension des employés privés, Luxembourg (Cassa di assegni familiari degli impiegati presso la cassa pensione degli impiegati privati), Lussemburgo ».

5. Alla parte I, nella colonna di destra del punto 1 a) leggasi « Amstelveen » anziché « Amsterdam ». Articolo 3

L'allegato 5 al regolamento (CEE) n. 574/72 è modificato come segue:

1. Alla parte 1. BELGIO-DANIMARCA le parole « senza oggetto » sono sostituite dal testo seguente:

« L'accordo del 23 novembre 1978 relativo alla mutua rinunzia al rimborso ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 3 (prestazioni in natura di malattia e maternità) del regolamento e dell'articolo 105, paragrafo 2 (spese per il controllo amministrativo e sanitario) del regolamento di applicazione ».

2. Alla parte 3. BELGIO-FRANCIA si aggiungono i seguenti paragrafi:

« h) L'accordo amministrativo concernente le procedure d'applicazione della convenzione addizionale del 12 ottobre 1978 relativa alla sicurezza sociale tra il Belgio e la Francia per quanto riguarda le disposizioni in essa contenute relativamente ai lavoratori non salariati.

i) L'accordo amministrativo del 6 marzo 1979 ai sensi dell'articolo 14 a, paragrafo 3, del regolamento per quanto concerne i lavoratori agricoli occupati in ambedue i lati della frontiera franco-belga ».

3. Alla parte 5, BELGIO-IRLANDA le parole « senza oggetto » sono sostituite dal testo seguente:

« Lo scambio di lettere del 19 maggio 1981 e del 28 luglio 1981 in merito agli articoli 36, paragrafo 3, e 70, paragrafo 3, del regolamento (mutua rinunzia al rimborso delle spese di prestazioni in natura e di disoccupazione di cui ai capitoli 1 e 6 del titolo terzo del regolamento) e dell'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento d'applicazione (mutua rinunzia al rimborso delle spese par il controllo amministrativo e sanitario) ».

4. Alla parte 6. BELGIO-ITALIA aggiungasi il seguente paragrafo:

« d) l'accordo del 31 ottobre 1979 ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 9, del regolamento d'applicazione ».

5. Alla parte 7. BELGIO-LUSSEMBURGO aggiungasi il seguente paragrafo:

« f) lo scambio di lettere del 10 e del 12 luglio 1968 in merito alle procedure per determinare la legislazione applicabile ai lavoratori non salariati ».

6. Alla parte 11. DANIMARCA-FRANCIA si sostituisca il testo seguente:

« 11. DANIMARCA-FRANCIA

L'accordo del 29 giugno 1979 e l'accordo addizionale del 10 luglio 1980 relativo alla mutua rinunzia al rimborso di cui all'articolo 36, paragrafo 3, e all'articolo 63, paragrafo 3 (spese per prestazioni in natura per malattia, maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali) e l'accordo del 29 giugno 1979 relativo alla mutua rinunzia al rimborso di cui all'articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (prestazioni di disoccupazione) e all'articolo 105, paragrafo 2 (spese di controllo amministrativo e sanitario) del regolamento d'applicazione ».

7. Alla parte 18. GERMANIA-FRANCIA si aggiungono i seguenti paragrafi:

« d) l'accordo del 26 maggio 1981 relativo all'articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (mutua rinunzia al rimborso delle spese delle prestazioni in natura per malattia, di cui all'articolo 32 del regolamento erogate a titolari di pensione ex lavoratori frontalieri, ai loro familiari o ai loro superstiti).

e) l'accordo del 26 maggio 1981 relativo all'applicazione dell'articolo 92 del regolamento (ricupero dei contributi di sicurezza sociale).

f) l'accordo del 26 maggio 1981 relativo all'applicazione dell'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento d'applicazione (mutua rinunzia al rimborso delle spese di controllo amministrativo e sanitario) ». 8. Alla parte 19. GERMANIA-GRECIA aggiungasi il seguente paragrafo:

« b) l'accordo dell'11 maggio 1981 relativo al rimborso degli assegni familiari ».

9. Alla parte 20. GERMANIA-IRLANDA le parole « senza oggetto » sono sostituite dal testo seguente:

« L'accordo del 20 marzo 1981 relativo agli articoli 36, paragrafo 3, 63, paragrafo 3, e 70, paragrafo 3, del regolamento (mutua rinunzia al rimborso delle spese per prestazioni in natura per malattia, maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali, e prestazioni di disoccupazione) e all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento d'applicazione (mutua rinunzia al rimborso delle spese di controllo amministrativo e sanitario) ».

Articolo 4

L'allegato 6 al regolamento (CEE) n. 574/72 è modificato come segue:

1. Alla lettera C, il punto 3 diventa punto 4, e viene inserito il punto seguente:

1.2 // « 3. Assicurazione vecchiaia per i lavoratori agricoli // Pagamento diretto »

2. Alla lettera G

- prima del punto 1, nella colonna a sinistra, aggiungasi il seguente titolo:

« a) lavoratori subordinati »

- alla fine del punto 2, aggiungasi il testo seguente:

1.2 // « b) lavoratori non salariati // Pagamento diretto ».

Articolo 5

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

2. Gli articoli 1, 2, 3, paragrafi 2 e 5, e l'articolo 4 saranno applicabili a decorrere dal 1o luglio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 1982.

Per la Commissione

Ivor RICHARD

Membro della Commissione

(1) GU n. L 149 del 5. 7. 1971, pag. 2.

(2) GU n. L 275 del 29. 9. 1981, pag. 1.

(3) GU n. L 74 del 27. 3. 1972, pag. 1.

(4) GU n. L 378 del 31. 12. 1981, pag. 1.

(5) GU n. L 143 del 29. 5. 1981, pag. 1.