Regolamento (CEE) n. 777/82 del Consiglio, del 31 marzo 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 90/82 che istituisce un dazio antidumping definitivo sul fenolo originario degli Stati Uniti d' America
Gazzetta ufficiale n. L 089 del 03/04/1982 pag. 0002 - 0002
edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 28 pag. 0083
edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 28 pag. 0086
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 777/82 DEL CONSIGLIO del 31 marzo 1982 che modifica il regolamento (CEE) n. 90/82 che istituisce un dazio antidumping definitivo sul fenolo originario degli Stati Uniti d'America IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 12, vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo istituito a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3017/79, considerando che, con il regolamento (CEE) n. 90/82 (2), il Consiglio ha imposto un dazio antidumping definitivo sul fenolo originario degli Stati Uniti d'America; considerando che nel regolamento (CEE) n. 90/82 è dichiarato che non esiste pratica di dumping da parte della Shell Chemical Company durante il periodo preso in considerazione dalla Commissione per il calcolo del dazio antidumping; che l'articolo 2 del suddetto regolamento non dispone specificamente il rimborso degli importi depositati a garanzia del dazio provvisorio sulle importazioni di fenolo fabbricato ed esportato dalla Shell Chemical Company; considerando che è pertanto opportuno modificare l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 90/82 al fine di renderlo più esplicito, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 90/82 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 2 Gli importi depositati a garanzia del dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento (CEE) n. 2017/81 sono riscossi definitivamente ai tassi stabiliti all'articolo 1, paragrafo 3, fatta eccezione per gli importi depositati a garanzia del dazio antidumping provvisorio sul fenolo fabbricato ed esportato dalla Shell Chemical Company, i quali saranno rimborsati ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 31 marzo 1982. Per il Consiglio Il Presidente P. de KEERSMAEKER (1) GU n. L 339 del 31. 12. 1979, pag. 1. (2) GU n. L 12 del 18. 1. 1982, pag. 1.