31982R0662

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 662/82 del Consiglio, del 22 marzo 1982, che istituisce misure particolari e temporanee per l' assunzione di funzionari delle Comunità europee a seguito dell' adesione della Repubblica ellenica alle Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 078 del 24/03/1982 pag. 0001 - 0001
edizione speciale spagnola: capitolo 01 tomo 3 pag. 0175
edizione speciale portoghese: capitolo 01 tomo 3 pag. 0175


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REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N. 662/82 DEL CONSIGLIO

del 22 marzo 1982

che istituisce misure particolari e temporanee per l'assunzione dei funzionari delle Comunità europee a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24,

vista la proposta della Commissione formulata previo parere del comitato dello statuto,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere della Corte di giustizia,

considerando che, a motivo dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità, è opportuno adottare misure particolari temporanee in deroga allo statuto dei funzionari delle Comunità europee,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Fino al 31 dicembre 1982 i posti vacanti possono essere assegnati a cittadini greci in deroga all'articolo 4, secondo e terzo comma, all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 27, terzo comma, e all'articolo 29, paragrafo 1, lettere a), b) e c), dello statuto dei funzionari delle Comunità europee nei limiti dei posti previsti a tale scopo nelle deliberazioni di bilancio delle istituzioni competenti.

In merito ai posti vacanti, ad eccezione di quelli di grado A 1 e A 2, verrà fatta adeguata pubblicità all'interno e all'esterno delle istituzioni europee.

2. Le nomine ai posti di grado A 3, A 4, A 5, L/A 3, L/A 4, L/A 5, di grado B 1, B 2, B 3 e di grado C 1 vengono decise a seguito di un concorso per titoli, organizzato in conformità dell'allegato III dello statuto.

Le nomine ai posti di grado A 6, A 7, A 8, L/A 6, L/A 7, L/A 8, di grado B 4, B 5, di grado C 2, C 3, C 4, C 5 e di grado D 1, D 2, D 3, D 4 vengono decise a seguito di un concorso per titoli ed esami, organizzato in conformità dell'allegato III dello statuto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 marzo 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. TINDEMANS

(1) GU n. C 101 del 4. 5. 1981, pag. 102.