31982R0148

Regolamento (CEE) n. 148/82 della Commissione, del 22 gennaio 1982, che deroga a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 2042/75, nell' ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CEE) n. 2363/81

Gazzetta ufficiale n. L 017 del 23/01/1982 pag. 0027 - 0027


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 148/82 DELLA COMMISSIONE

del 22 gennaio 1982

che deroga a talune disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 2042/75 , nell ' ambito della gara permanente indetta dal regolamento ( CEE ) n . 2363/81

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 2727/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1949/81 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 12 , paragrafo 2 ,

considerando che , in virtù del regolamento ( CEE ) n . 2363/81 del 17 agosto 1981 ( 3 ) , la Commissione ha indetto una gara per il prelievo e/o la restituzione all ' esportazione d ' orzo verso la Polonia ; che la normale durata della validità dei titoli di esportazione , prevista dall ' articolo 4 , paragrafo 2 , del suddetto regolamento risulta insufficiente per poter esportare i prodotti in questione alle condizioni specifiche stabilite da tale regolamento ;

considerando che il regolamento ( CEE ) n . 3490/81 , del 7 dicembre 1981 ( 4 ) , ha prorogato la validità dei titoli di esportazione in causa sino al 31 dicembre 1981 ; che è opportuno prorogare nuovamente , per lo stesso motivo , la durata della loro validità sino al 31 marzo 1982 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1 . In deroga all ' articolo 9 del regolamento ( CEE ) n . 2042/75 , la validità dei titoli di esportazione , rilasciati ai sensi dell ' articolo 4 del regolamento ( CEE ) n . 2363/81 , è prorogata sino al 31 marzo 1982 .

2 . Per l ' applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 , l ' interessato deve presentare il titolo di esportazione all ' organismo che lo ha emesso , il quale procede ai necessari adattamenti .

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 22 gennaio 1982 .

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

( 1 ) GU n . L 281 dell ' 1 . 11 . 1975 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 198 del 20 . 7 . 1981 , pag . 2 .

( 3 ) GU n . L 232 del 17 . 8 . 1981 , pag . 8 .

( 4 ) GU n . L 352 dell ' 8 . 12 . 1981 , pag . 23 .