31982R0137

Regolamento (CEE) n. 137/82 del Consiglio, del 19 gennaio 1982, relativo all' applicazione della decisione n. 1/82 del Consiglio di associazione CEE-Malta che sostituisce l' unità di conto con l' ECU nel protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, dell' accordo che istituisce un' associazione tra la Comunità economica europea e Malta

Gazzetta ufficiale n. L 017 del 23/01/1982 pag. 0003 - 0003
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 3 pag. 0103
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 9 pag. 0040
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 3 pag. 0103
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 9 pag. 0040


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REGOLAMENTO (CEE) N. 137/82 DEL CONSIGLIO

del 19 gennaio 1982

relativo all'applicazione della decisione n. 1/82 del Consiglio di associazione CEE-Malta che sostituisce l'unità di conto con l'ECU nel protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta (1), è stato firmato il 5 dicembre 1970 ed è entrato in vigore il 1o aprile 1971;

considerando che un protocollo che stabilisce talune disposizioni relative all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta (2) è stato firmato a Bruxelles il 4 marzo 1976 ed è entrato in vigore il 1o giugno 1976;

considerando che, in base all'articolo 25 del protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, allegato al protocollo di cui sopra e che forma parte integrante dell'accordo, il Consiglio di associazione CEE-Malta ha adottato la decisione n. 1/82 che modifica il protocollo relativo alle regole d'origine;

considerando che bisogna applicare questa decisione nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La decisione n. 1/82 del Consiglio di associazione CEE-Malta è applicabile nella Comunità.

Il testo della decisione è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. de KEERSMAEKER

(1) GU n. L 61 del 14. 3. 1971, pag. 1.

(2) GU n. L 111 del 28. 4. 1976, pag. 3.

DECISIONE N. 1/82 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE CEE-MALTA

del 7 gennaio 1982

che sostituisce l'unità di conto con l'ECU nel protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta, in particolare il titolo I,

visto il protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, qui di seguito denominato « protocollo », allegato al protocollo aggiuntivo all'accordo di associazione, in particolare l'articolo 25,

considerando che l'unità di conto non corrisponde all'attuale situazione monetaria internazionale e che è quindi necessario adottare una nuova base comune di valore allo scopo di determinare i casi in cui possono essere utilizzati i formulari EUR 2 al posto dei certificati di circolazione EUR 1 e i casi in cui non è necessario produrre una prova dell'origine;

considerando che a decorrere dal 1o gennaio 1981 le Comunità europee hanno introdotto l'ECU;

considerando che è opportuno utilizzare l'ECU come base comune di valore;

considerando che, per motivi amministrativi e commerciali, tale base comune di valore deve rimanere invariata per periodi di almeno due anni e che, di conseguenza, l'ECU da utilizzarsi deve eccezionalmente essere fissata ad una data di riferimento che deve essere aggiornata ogni due anni,

DECIDE:

Articolo 1

Il protocollo è modificato come segue:

1. All'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, l'importo « 1 000 unità di conto » è sostituito da « 1 620 ECU ».

2. Il testo dell'articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, è sostituito dal testo seguente:

« Fino al 30 aprile 1983 incluso, l'ECU da utilizzare in moneta nazionale di un determinato paese è il controvalore, in moneta nazionale di tale paese, dell'ECU in vigore al 1o ottobre 1980. Per ogni periodo successivo di due anni, essa è il controvalore, in moneta nazionale di tale paese, dell'ECU in vigore il primo giorno lavorativo del mese di ottobre dell'anno precedente il periodo di due anni.

Gli importi nella moneta nazionale dello Stato d'esportazione equivalenti a quelli espressi in ECU nel presente articolo e nell'articolo 17 sono fissati dallo Stato d'esportazione e notificati alle altre parti dell'accordo.

Se gli importi sono superiori agli importi corrispondenti fissati dallo Stato d'importazione, quest'ultimo li accetta se la merce è fatturata nella moneta dello Stato d'esportazione.

Se la merce è fatturata nella moneta di un altro Stato membro della Comunità, lo Stato d'importazione riconosce l'importo notificato dallo Stato considerato ».

3. All'articolo 17, paragrafo 2, gli importi « 60 unità di conto » e « 200 unità di conto » sono sostituiti rispettivamente da « 105 ECU » e « 325 ECU ».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1o febbraio 1982.

Fatto a Bruxelles, addì 7 gennaio 1982.

Per il Consiglio di associazione

Il Presidente

P. FARRUGIA