Regolamento (CEE) n. 65/82 della Commissione, del 13 gennaio 1982, che stabilisce le modalità di applicazione per il riporto di zucchero alla campagna di commercializzazione successiva
Gazzetta ufficiale n. L 009 del 14/01/1982 pag. 0014 - 0016
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 14 pag. 0206
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 14 pag. 0206
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 24 pag. 0168
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 24 pag. 0168
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 65/82 DELLA COMMISSIONE del 13 gennaio 1982 che stabilisce le modalità di applicazione per il riporto di zucchero alla campagna di commercializzazione successiva LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 3, l'articolo 32, paragrafo 3, e l'articolo 48, considerando che l'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede che ogni impresa può decidere di riportare alla campagna di commercializzazione successiva, in conto della produzione di tale campagna, tutta o parte della produzione di zucchero eccedente la quota A; che le possibilità per una impresa produttrice di zucchero di riportare, eventualmente, tutta la sua produzione eccedente la quota A, rende necessario che i produttori di barbabietole interessati siano strettamente associati alla decisione di riporto mediante un accordo interprofessionale su questo punto ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 206/68 del Consiglio, del 20 febbraio 1968, che stabilisce le disposizioni quadro per i contratti e gli accordi interprofessionali concernenti l'acquisto di barbabietole (2), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia; che i rapporti tra i fabbricanti di zucchero di canna e i produttori di canne nei dipartimenti francesi d'oltremare sono regolati nell'ambito della commissione mista dello zuccherificio in causa; che in conseguenza di ciò occorre prevedere, quale condizione preventiva per il riporto di zucchero di canna, il consenso di tale commissione; considerando che la nozione di riporto concerne evidentemente soltanto lo zucchero effettivamente prodotto; che si deve pertanto stabilire che l'impresa può decidere di riportare solo lo zucchero eccedente la sua quota A, la cui produzione è stata constatata dallo Stato membro in causa, e si devono stabilire le modalità appropriate per una tale constatazione, in particolare i dati da comunicare a tal fine da parte dell'impresa in questione; considerando che l'articolo 27, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede la riscossione di un importo sul quantitativo di zucchero riportato da immagazzinare durante un periodo di dodici mesi consecutivi, che risulti smerciato durante quest'ultimo periodo; che lo smercio di tale zucchero nel corso di tale periodo giustifica, come per ogni altro zucchero smerciato, la riscossione di un importo supplementare, pari al contributo di magazzinaggio di cui all'articolo 8, paragrafo 2, terzo comma, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81; considerando che il presente regolamento dovrà sostituire il regolamento (CEE) n. 103/69 della Commissione, del 20 gennaio 1969, che stabilisce le modalità d'applicazione per il riporto di una parte della produzione di zucchero alla campagna saccarifera successiva (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 144/69 (4); considerando che in Grecia i produttori di barbabietole non dispongono ancora di organizzazioni professionali rappresentative specifiche; che pertanto, a tale scopo, si deve prevedere una misura transitoria per il riporto della campagna di commercializzazione 1981/1982; considerando che il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. A norma dell'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 1785/81, un'impresa può decidere di riportare alla campagna di commercializzazione successiva un quantitativo di zucchero di barbabietola, solamente se tale possibilità è prevista da un accordo interprofessionale ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 206/68. Per il riporto dello zucchero di barbabietola alla campagna di commercializzazione successiva, l'accordo di cui al primo comma prevede le disposizioni concernenti il quantitativo di barbabietole corrispondente al quantitativo di zucchero da riportare e la ripartizione di tali barbabietole tra i produttori di barbabietole. 2. A norma dell'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 1785/81, un'impresa può decidere di riportare alla campagna di commercializzazione successiva un quantitativo di zucchero di canna solamente se tale possibilità è approvata dalla commissione mista dello zuccherificio in questione. Articolo 2 1. Un'impresa può decidere di riportare soltanto lo zucchero la cui produzione eccedente la sua quota A è constatata dallo Stato membro in causa. 2. Ai fini della constatazione di cui al paragrafo 1, lo Stato membro: a) effettua la somma dei quantitativi di zucchero già riportati dalla campagna di commercializzazione precedente e dei quantitativi di zucchero prodotti nella campagna in corso sino alla data della decisione di riporto in questione e b) detrae dalla somma di cui alla lettera a) i quantitativi di zucchero C, eventualmente esportati prima della data dell'ultima decisione di riporto, nonché i quantitativi che sono stati eventualmente oggetto di decisioni di riporto nella campagna di commercializzazione in corso. Il quantitativo di zucchero che può essere riportato dall'impresa in questione non può essere superiore alla differenza tra il risultato del calcolo di cui al primo comma e la sua quota A. 3. I quantitativi di zucchero riportati in conto di una determinata campagna di commercializzazione sono considerati come i primi prodotti nel corso della suddetta campagna. Articolo 3 1. Allorquando l'impresa che ha deciso il riporto non effettua per le barbabietole trasformate in zucchero riportato un pagamento provvisorio corrispondente al prezzo minimo della barbabietola A valido nella campagna di commercializzazione durante la quale essa è stata prodotta, tale impresa è tenuta a fare partecipare i produttori di barbabietole al beneficio del rimborso delle spese di magazzinaggio per il periodo di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 1785/81. Ai fini di tale partecipazione si prende in considerazione: a) la parte di spese finanziarie presa in considerazione per stabilire l'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio in causa di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81; b) la percentuale di cui all'articolo 29, paragrafo 2, dello stesso regolamento; c) la resa di cui all'articolo 4, paragrafo 2, dello stesso regolamento. 2. Allorquando si applica l'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1785/81 si può derogare, mediante accordo interprofessionale, alle disposizioni dell'articolo 32, paragrafo 2, secondo trattino, dello stesso regolamento. L'applicazione del presente paragrafo non può avere per effetto che le entrate globali di ogni singolo produttore di barbabietole risultino inferiori a quelle risultanti dall'applicazione degli articoli 6 e 32 del regolamento sopraccitato. Articolo 4 1. La comunicazione di cui all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81 comprende: a) il quantitativo da riportare espresso in zucchero bianco; b) i dati necessari per la constatazione di cui all'articolo 2 del presente regolamento. Tuttavia, gli Stati membri possono richiedere indicazioni supplementari. Articolo 5 1. Tranne in caso di forza maggiore riconosciuto dallo Stato membro in questione e fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 3, gli Stati membri riscuotono un importo di 20,00 ECU/100 kg di zucchero, per il quantitativo di zucchero riportato per il quale l'impresa non ha soddisfatto l'obbligo di magazzinaggio previsto dall'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81. Per il quantitativo di zucchero di cui al primo comma, gli Stati membri riscuotono, in più, un importo pari al contributo di magazzinaggio previsto dall'articolo 8, paragrafo 2, terzo comma, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, applicabile all'atto dello smercio. 2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie ai fini dell'applicazione del presente articolo, segnatamente in caso di forza maggiore addotto dall'impresa interessata. Articolo 6 Il regolamento (CEE) n. 103/69 è abrogato. Articolo 7 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 1, non si applicano in Grecia per i riporti di zucchero dalla campagna di commercializzazione 1981/1982 alla campagna di commercializzazione 1982/1983. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 1981. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione (1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (2) GU n. L 47 del 23. 2. 1968, pag. 1. (3) GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 9. (4) GU n. L 20 del 27. 1. 1969, pag. 6.