31982R0052

Regolamento (CEE) n. 52/82 della Commissione, dell'11 gennaio 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 2182/77 relativo a modalità d'applicazione per la vendita di carni bovine congelate provenienti dalle scorte d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 007 del 12/01/1982 pag. 0011 - 0011
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 14 pag. 0193
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 24 pag. 0154
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 14 pag. 0193
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 24 pag. 0154


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REGOLAMENTO (CEE) N. 52/82 DELLA COMMISSIONE

dell'11 gennaio 1982

che modifica il regolamento (CEE) n. 2182/77 relativo a modalità di applicazione per la vendita di carni bovine congelate provenienti dalle scorte d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2182/77 della Commissione (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 983/81 (3), ha stabilito le modalità di applicazione della vendita di carni bovine congelate provenienti dalle scorte d'intervento e destinate alla trasformazione; che tale regolamento prevede, in particolare, la fissazione di coefficienti per determinare il quantitativo di carni disossate congelate contenute in un determinato quantitativo di conserve;

considerando che, per quanto riguarda le conserve contenenti il 20 % o più e meno del 40 % di carne, è risultato nella prassi che il quantitativo di carne necessario per la fabbricazione di taluni prodotti è, per motivi indipendenti dalla volontà dell'operatore, differente dal quantitativo risultante dall'applicazione del coefficiente fissato; che tale situazione provoca difficoltà per parecchie imprese di trasformazione; che è pertanto necessario prevedere la possibilità di ricorrere ad un sistema di controllo specifico;

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2182/77 è aggiunto il seguente comma:

« Se il quantitativo di carne necessario per la fabbricazione di uno dei prodotti che figurano nel punto I. 4 dell'allegato è sensibilmente differente dal quantitativo risultante dall'applicazione del coefficiente 0,30 previsto per tali prodotti, l'autorità competente può accettare, nel quadro del controllo amministrativo e su richiesta dell'impresa di trasformazione che figura nella domanda di titolo, una prova individuale concernente il quantitativo di carne congelata necessario per la fabbricazione del prodotto ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 gennaio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU n. L 251 dell'1. 10. 1977, pag. 60.

(3) GU n. L 99 del 10. 4. 1981, pag. 30.