31982L0890

Direttiva 82/890/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982, che modifica le direttive per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai trattori agricoli o forestali a ruote

Gazzetta ufficiale n. L 378 del 31/12/1982 pag. 0045 - 0046
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 12 pag. 0143
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 14 pag. 0020
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 12 pag. 0143
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 14 pag. 0020


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 1982

che modifica le direttive per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai trattori agricoli o forestali a ruote

( 82/890/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che l ' articolo 1 della direttiva 74/150/CEE del Consiglio , del 4 marzo 1974 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all ' omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote ( 3 ) , modificata dalla direttiva 79/694/CEE ( 4 ) , limita il campo di applicazione ai trattori montati su pneumatici e muniti di due assi , aventi una velocità massima per costruzione compresa tra 6 e 25 km/h ;

considerando che , ai sensi di detta direttiva , se del caso , i trattori con velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h saranno oggetto di disposizioni speciali ; che detti veicoli fanno parte del parco trattori fabbricati ed usati nella Comunità ed apportano vantaggi per quanto riguarda l ' efficienza nelle aziende agricole ;

considerando che un aumento del 20 % della velocità massima per costruzione attualmente prescritta è ragionevole , tenuto conto degli aspetti di sicurezza della circolazione stradale e del lavoro nei campi ;

considerando che gli Stati membri hanno comunque la possibilità di ridurre la velocità alla quale è consentito guidare un trattore su strada , fissandone i limiti ;

considerando inoltre che i trattori aventi più di due assi possono essere assimilati a quelli con due assi e quindi possono beneficiare delle stesse disposizioni ;

considerando che non è pertanto necessario emanare le prescrizioni particolari previste dalla direttiva quadro 74/150/CEE e che è sufficiente estendere il campo di applicazione di tale direttiva e delle direttive particolari contenenti una definizione specifica del loro campo di applicazione ai trattori aventi più di due assi e ai trattori con velocità massima per costruzione compresa tra 25 e 30 km/h ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1 . Il paragrafo 2 dell ' articolo 1 delle direttive 74/150/CEE , 74/151/CEE ( 5 ) , 74/152/CEE ( 6 ) , 74/346/CEE ( 7 ) , 74/347/CEE ( 8 ) , 75/321/CEE ( 9 ) , 75/322/CEE ( 10 ) , 76/432/CEE ( 11 ) , 77/311/CEE ( 12 ) , 77/537/CEE ( 13 ) , 78/933/CEE ( 14 ) , 79/532/CEE ( 15 ) , 79/533/CEE ( 16 ) e il paragrafo 2 dell ' articolo 9 della direttiva 78/764/CEE ( 17 ) sono sostituiti dal testo seguente :

« 2 . La presente direttiva si applica soltanto ai trattori definiti al paragrafo 1 , montati su pneumatici e muniti di almeno due assi , aventi una velocità massima per costruzione compresa tra 6 e 30 km/h . » .

2 . Il paragrafo 2 dell ' articolo 1 della direttiva 80/720/CEE ( 18 ) è sostituito dal testo seguente :

« 2 . La presente direttiva si applica soltanto ai trattori definiti al paragrafo 1 , montati su pneumatici , muniti di almeno due assi ed aventi una velocità massima per costruzione compresa tra 6 e 30 km/h ed una carreggiata minima fissa o regolabile di uno degli assi motori pari o superiore a 1 150 mm . » .

3 . Il paragrafo 2 dell ' articolo 1 della direttiva 76/763/CEE ( 19 ) è sostituito dal testo seguente :

« 2 . La presente direttiva si applica soltanto ai trattori di cui al paragrafo precedente , montati su pneumatici , aventi almeno due assi , con una velocità massima di construzione compresa tra 6 e 30 km/h e per i quali la carreggiata raggiunge almeno 1 250 mm . » .

4 . Il punto 1.5 dell ' allegato della direttiva 74/152/CEE è sostituito dal testo seguente :

« 1.5 . Per tener conto dei vari errori dovuti in particolare al procedimento di misura ed all ' aumento del regime del motore , in condizione di carico parziale , è ammesso , all ' atto dell ' omologazione , che la velocità misurata superi del 10 % il valore di 30 km/h . » .

Articolo 2

1 . Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro diciotto mesi a decorrere dalla sua notifica . Essi ne informano immediatamente la Commissione .

2 . Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva .

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addì 17 dicembre 1982 .

Per il Consiglio

Il Presidente

H . CHRISTOPHERSEN

( 1 ) GU n . C 182 del 19 . 7 . 1982 , pag . 112 .

( 2 ) GU n . C 77 del 29 . 3 . 1982 , pag . 1 .

( 3 ) GU n . L 84 del 28 . 3 . 1974 , pag . 10 .

( 4 ) GU n . L 205 del 13 . 8 . 1979 , pag . 17 .

( 5 ) GU n . L 84 del 28 . 3 . 1974 , pag . 25 .

( 6 ) GU n . L 84 del 28 . 3 . 1974 , pag . 33 .

( 7 ) GU n . L 191 del 15 . 7 . 1974 , pag . 1 .

( 8 ) GU n . L 191 del 15 . 7 . 1974 , pag . 5 .

( 9 ) GU n . L 147 del 9 . 6 . 1975 , pag . 24 .

( 10 ) GU n . L 147 del 9 . 6 . 1975 , pag . 28 .

( 11 ) GU n . L 122 dell ' 8 . 5 . 1976 , pag . 1 .

( 12 ) GU n . L 105 del 28 . 4 . 1977 , pag . 1 .

( 13 ) GU n . L 220 del 29 . 8 . 1977 , pag . 38 .

( 14 ) GU n . L 325 del 20 . 11 . 1978 , pag . 16 .

( 15 ) GU n . L 145 del 13 . 6 . 1979 , pag . 16 .

( 16 ) GU n . L 145 del 13 . 6 . 1979 , pag . 20 .

( 17 ) GU n . L 255 del 18 . 9 . 1978 , pag . 11 .

( 18 ) GU n . L 194 del 28 . 7 . 1980 , pag . 1 .

( 19 ) GU n . L 262 del 27 . 9 . 1976 , pag . 135 .