Direttiva 82/528/CEE del Consiglio, del 19 luglio 1982, recante modifica dell'allegato II della direttiva 76/895/CEE che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli o negli ortofrutticoli
Gazzetta ufficiale n. L 234 del 09/08/1982 pag. 0001 - 0004
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 15 pag. 0132
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 26 pag. 0038
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 15 pag. 0132
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 26 pag. 0038
++++ CONSIGLIO DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 19 luglio 1982 recante modifica dell ' allegato II della direttiva 76/895/CEE che fissa le quantià massime di residui di antiparassitari consentite sugli o negli ortofrutticoli ( 82/528/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , vista la direttiva 76/895/CEE del Consiglio , del 23 novembre 1976 , che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli o negli ortofrutticoli ( 1 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 81/36/CEE ( 2 ) , in particolare l ' articolo 5 , vista la proposta della Commissione ( 3 ) , considerando che , ai sensi dell ' articolo 5 della direttiva 76/895/CEE , gli allegati devono essere oggetto di regolari modifiche e che , per tali modifiche , si deve tener conto dello stato delle conoscenze tecniche e scientifiche , nonchù delle esigenze sanitarie ed agricole ; considerando che è sufficiente identificare i residui di antiparassitari attraverso i nomi comuni e le formule chimiche di questi ultimi ; che è quindi opportuno semplificare di conseguenza la presentazione dell ' allegato II di detta direttiva ; considerando che gli antiparassitari aramite e chlorfenson non rivestono più alcuna importanza economica e che la loro presenza nelle derrate alimentari è improbabile ; che di conseguenza è opportuno eliminare tali composti da detto allegato II ; considerando che , alla luce delle attuali conoscenze tecniche e scientifiche , è necessario modificare le disposizioni , particolarmente i materia di quantità massime , contenute nell ' allegato II , relative ai seguenti prodotti : atrazina , azinfos etile , azinfos metile , barbano , binapacryl , carbaryl , clorobenzilato , diallato , endosulfan , lindano , parathion ( compreso il paraoxon ) e folpel ; considerando che , per la stessa ragione , è opportuno aggiornare la direttiva corredandola di disposizioni relative ad altri antiparassitari i cui residui possono essere presenti negli ortofrutticoli , vale a dire : bromofos etile , bromopropilato , captafol , chlorprofam , chlorbufam , chlorfenvinphos , chlormequat , DDT , diazinone , dichlofluanid , dichlorvos , dicofol , dioxathion , diquat , fentin , eptacloro , bromuro di metile , paraquat , piretrine , triallato , vamidothion e chinometionato ; considerando che è altresì opportuno , conformemente alla corrente prassi internazionale , sostituire i valori massimi relativi all ' amitrol , all ' endrin e al TEPP , fin qui espressi come « zero » , con valori finiti , corrispondenti o prossimi al limite inferiore di determinazione ; considerando che , tenuto conto degli errori , particolarmente di campionamento e di analisi , inerenti al controllo delle quantità massime , queste ultime devono essere espresse con un numero appropriato di cifre significative ; che le quantità massime relative al chlorbenzide e al metilparathion , compreso il metilparaoxon , devono pertanto essere corrette , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 L ' allegato II della direttiva 76/895/CEE è modificato come segue : 1 . la colonna initiolata « N . CEE ( 1 ) » e la nota ( 1 ) sono soppresse ; 2 . le voci « aramite » e « chlorfenson » sono soppresse ; 3 . per i residui di antiparassitari appresso indicati , i dati contenuti nella tabella , ad eccezione delle denominazioni chimiche , che rimangono invariate , sono sostituiti dai seguenti : Denominazione usuale * Quantità massime ( in mg/kg ) ( ppm ) * amitrol * 0,05 * atrazina * 0,1 * azinofos etile * 0,05 * azinofos metile * 1 : uva , agrumi * * 0,5 : altri prodotti * binapacryl * 0,05 : bulbi , tuberi , radici ortive * * 0,3 : altri ortaggi , frutta * carbaryl * 3 : albicocche , mele , pere , pesche , uva prugne , insalate , cavoli * * 1 : altri prodotti * clorbenside * 2 * clorobenzilato * 0,2 : frutta a guscio * * 2 : altri prodotti * endosulfan ( somma dell ' a-(...)-endosulfan e dell ' endosulfan solfato ) * 0,2 : radici ortive * * 1 : altri prodotti * endrin * 0,01 * folpel * 15 : ciliegie , lattuga , lamponi , mirtilli , ribes neri ( cassis ) , rossi e bianchi , uva , fragole * * 10 : agrumi , pomacee * * 5 : pomodori * * 2 : altri prodotti * lindano ( gamma HCH ) * 2 : ortaggi a foglia * * 0,5 : pomodori , drupacee , uva * * 0,1 : carote * * 1 : altri prodotti * metilparathion ( compreso il metilparaoxon ) * 0,2 * TEPP * 0,01 * 4 . sono inseriti i seguenti antiparassitari , insieme ai dati ad essi relativi : Residui di antiparassitari * Denominazione usuale * Denominazione chimica * Quantità massime ( in mg/kg ) ( ppm ) * bromofos etile * 0 - ( 4 bromo - 2,5-diclorofenil ) - 0,0-dietilfosforotioato * 0,5 * bromopropilato * ispropil-4,4'-dibromobenzilato * 3 : agrumi e banane * * * 2 : pomacee e drupacee , fragole , uva * * * 1 : ortaggi * * * 0,05 : altre frutta * captafol * 1,2,3,6-tetraidro-N - ( 1,1,2,2 - tetracloroetiltio ) ftalimmide * 8 : ortaggi a foglia * * * 2 : radici ortive * * * 5 : altri prodotti * clorfenvinfos ( somma degli isomeri E e Z ) * 2-cloro - 1 -( 2,4-diclorofenil ) vinildietilfosfato * 0,5 : bulbi , tuberi , radici ortive , sedano , prezzemolo * * * 0,05 : funghi , frutta * * * 0,1 : altri ortaggi * clormequat , espresso come clormequat catione * ione 2 - cloroetiltrimetilammonio * 3 : pere * * * 1 : uva * * * 0,05 : altri prodotti * DDT ( somma di p,p'DDT , p,p'DDT , p,p'DDE e p,p'TDE ) * 1,1,1-tricoloro-2,2-bis -( 4-clorofenil ) etano * 0,1 * diazinone * 0,0-dietil-0-2-isopropil-6-metilpiriminidin-4 - il tiofosfato * 0,05 : frutta a guscio * * * 0,5 : altri prodotti * diclofluanid * N-diclorofluorometiltio-N,N'-dimetil-N - fenilsulfamide * 10 : lattuga , fragole , altre bacche , uva * * * 5 : altri prodotti * diclorvos * 2,2-diclorovinildimetilfosfato * 0,1 * dicofol * 2,2,2-tricloro-1,1-bis ( 4-clorofenil ) etanolo * 2 : frutta * * * 0,5 : ortaggi * dioxathion * S,S' ( 1,4-diossan-2,3-diil ) - 0,0,0',0 '- tetraetil-di ( ditiofosfato ) * 3 : agrumi * * * 0,4 : uva * * * 0,2 : altri prodotti * diquat , espresso come diquat catione * 1,1'-etilen - 2,2'-bipiridildiilio * 0,1 : ortaggi * * * 0,05 : altri prodotti * composti del fentin ( somma espressa come fentin idrossido ) * trifenilstagno * 1 : sedani * * * 0,1 : carote * * * 0,05 : altri prodotti * eptacloro ( somma dell ' eptacloro e dell ' eptacloro epossido ) * 1,4,5,6,7,8,8-eptacloro-3a,4,7,7a-tetraidro-4,7 - metanoindene * 0,01 * bromuro di metile * brometano * 0,1 * paraquat , espresso come paraquat catione * ione 1,1'-dimetil-4,4'-bipiridildiilio * 0,05 * piretrine ( somma delle piretrine I e II , cinerine I e II , iasmoline I e II ) * - * 1 * vamidothion ( somma del vamidothion e del vamidothion solfossido ) * 0,0-dimetil-S-2 -( 1-metil-carbamoiletiltio ) etiltio-fosfato * 0,5 : pomacee * * * 0,05 : altri prodotti * chinometionato * 6-metil-1,3-citiol - [ 4,5-b ] chinossalin-2-one * 0,3 * 5 . le voci relative al « barban » e al « diallato » debbono essere sostituite rispettivamente dai gruppi « barban , chlorprofam , chlorbufam » e « diallato e triallato » , nel modo qui appresso indicato : Residui di antiparassitari * Quantità massime ( in mg/kg ) ( ppm ) * Denominazione usuale * Denominazione chimica * barban somma espressa come 3-cloro-anilina * 4-clorobut-2-inil 3-clorocarbanilato ; isopropil-3-clorofenil-carbammato ; 1-metilprop-2 inil-3-cloro-fenilcarbammato * 0,1 : sedani , carote , cerfoglio , pastinache , prezzemolo * chlorprofam * * 0,05 : altri prodotti * chlorbufam * * * diallato somma * S-2,3-dicloroallildiisopro-piltiocarbammato ; * 0,1 * triallato * S-2,3,3-tricloroallildiiso-propiltiocarbammato * * Articolo 2 Gli Stati membri mettono in vigore entro il 1° luglio 1984 le disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi all ' articolo 1 . Essi ne informano immediatamente la Commissione . Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Bruxelles , addì 19 luglio 1982 . Per il Consiglio Il Presidente B . WESTH ( 1 ) GU n . L 340 del 9 . 12 . 1976 , pag . 26 . ( 2 ) GU n . L 46 del 19 . 2 . 1981 , pag . 33 . ( 3 ) GU n . C 95 del 16 . 4 . 1982 , pag . 6 .