31982L0528

Direttiva 82/528/CEE del Consiglio, del 19 luglio 1982, recante modifica dell'allegato II della direttiva 76/895/CEE che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli o negli ortofrutticoli

Gazzetta ufficiale n. L 234 del 09/08/1982 pag. 0001 - 0004
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 15 pag. 0132
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 26 pag. 0038
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 15 pag. 0132
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 26 pag. 0038


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CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 1982

recante modifica dell ' allegato II della direttiva 76/895/CEE che fissa le quantià massime di residui di antiparassitari consentite sugli o negli ortofrutticoli

( 82/528/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

vista la direttiva 76/895/CEE del Consiglio , del 23 novembre 1976 , che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli o negli ortofrutticoli ( 1 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 81/36/CEE ( 2 ) , in particolare l ' articolo 5 ,

vista la proposta della Commissione ( 3 ) ,

considerando che , ai sensi dell ' articolo 5 della direttiva 76/895/CEE , gli allegati devono essere oggetto di regolari modifiche e che , per tali modifiche , si deve tener conto dello stato delle conoscenze tecniche e scientifiche , nonchù delle esigenze sanitarie ed agricole ;

considerando che è sufficiente identificare i residui di antiparassitari attraverso i nomi comuni e le formule chimiche di questi ultimi ; che è quindi opportuno semplificare di conseguenza la presentazione dell ' allegato II di detta direttiva ;

considerando che gli antiparassitari aramite e chlorfenson non rivestono più alcuna importanza economica e che la loro presenza nelle derrate alimentari è improbabile ; che di conseguenza è opportuno eliminare tali composti da detto allegato II ;

considerando che , alla luce delle attuali conoscenze tecniche e scientifiche , è necessario modificare le disposizioni , particolarmente i materia di quantità massime , contenute nell ' allegato II , relative ai seguenti prodotti : atrazina , azinfos etile , azinfos metile , barbano , binapacryl , carbaryl , clorobenzilato , diallato , endosulfan , lindano , parathion ( compreso il paraoxon ) e folpel ;

considerando che , per la stessa ragione , è opportuno aggiornare la direttiva corredandola di disposizioni relative ad altri antiparassitari i cui residui possono essere presenti negli ortofrutticoli , vale a dire : bromofos etile , bromopropilato , captafol , chlorprofam , chlorbufam , chlorfenvinphos , chlormequat , DDT , diazinone , dichlofluanid , dichlorvos , dicofol , dioxathion , diquat , fentin , eptacloro , bromuro di metile , paraquat , piretrine , triallato , vamidothion e chinometionato ;

considerando che è altresì opportuno , conformemente alla corrente prassi internazionale , sostituire i valori massimi relativi all ' amitrol , all ' endrin e al TEPP , fin qui espressi come « zero » , con valori finiti , corrispondenti o prossimi al limite inferiore di determinazione ;

considerando che , tenuto conto degli errori , particolarmente di campionamento e di analisi , inerenti al controllo delle quantità massime , queste ultime devono essere espresse con un numero appropriato di cifre significative ; che le quantità massime relative al chlorbenzide e al metilparathion , compreso il metilparaoxon , devono pertanto essere corrette ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

L ' allegato II della direttiva 76/895/CEE è modificato come segue :

1 . la colonna initiolata « N . CEE ( 1 ) » e la nota ( 1 ) sono soppresse ;

2 . le voci « aramite » e « chlorfenson » sono soppresse ;

3 . per i residui di antiparassitari appresso indicati , i dati contenuti nella tabella , ad eccezione delle denominazioni chimiche , che rimangono invariate , sono sostituiti dai seguenti :

Denominazione usuale * Quantità massime ( in mg/kg ) ( ppm ) *

amitrol * 0,05 *

atrazina * 0,1 *

azinofos etile * 0,05 *

azinofos metile * 1 : uva , agrumi *

* 0,5 : altri prodotti *

binapacryl * 0,05 : bulbi , tuberi , radici ortive *

* 0,3 : altri ortaggi , frutta *

carbaryl * 3 : albicocche , mele , pere , pesche , uva prugne , insalate , cavoli *

* 1 : altri prodotti *

clorbenside * 2 *

clorobenzilato * 0,2 : frutta a guscio *

* 2 : altri prodotti *

endosulfan ( somma dell ' a-(...)-endosulfan e dell ' endosulfan solfato ) * 0,2 : radici ortive *

* 1 : altri prodotti *

endrin * 0,01 *

folpel * 15 : ciliegie , lattuga , lamponi , mirtilli , ribes neri ( cassis ) , rossi e bianchi , uva , fragole *

* 10 : agrumi , pomacee *

* 5 : pomodori *

* 2 : altri prodotti *

lindano ( gamma HCH ) * 2 : ortaggi a foglia *

* 0,5 : pomodori , drupacee , uva *

* 0,1 : carote *

* 1 : altri prodotti *

metilparathion ( compreso il metilparaoxon ) * 0,2 *

TEPP * 0,01 *

4 . sono inseriti i seguenti antiparassitari , insieme ai dati ad essi relativi :

Residui di antiparassitari * Denominazione usuale * Denominazione chimica * Quantità massime ( in mg/kg ) ( ppm ) *

bromofos etile * 0 - ( 4 bromo - 2,5-diclorofenil ) - 0,0-dietilfosforotioato * 0,5 *

bromopropilato * ispropil-4,4'-dibromobenzilato * 3 : agrumi e banane *

* * 2 : pomacee e drupacee , fragole , uva *

* * 1 : ortaggi *

* * 0,05 : altre frutta *

captafol * 1,2,3,6-tetraidro-N - ( 1,1,2,2 - tetracloroetiltio ) ftalimmide * 8 : ortaggi a foglia *

* * 2 : radici ortive *

* * 5 : altri prodotti *

clorfenvinfos ( somma degli isomeri E e Z ) * 2-cloro - 1 -( 2,4-diclorofenil ) vinildietilfosfato * 0,5 : bulbi , tuberi , radici ortive , sedano , prezzemolo *

* * 0,05 : funghi , frutta *

* * 0,1 : altri ortaggi *

clormequat , espresso come clormequat catione * ione 2 - cloroetiltrimetilammonio * 3 : pere *

* * 1 : uva *

* * 0,05 : altri prodotti *

DDT ( somma di p,p'DDT , p,p'DDT , p,p'DDE e p,p'TDE ) * 1,1,1-tricoloro-2,2-bis -( 4-clorofenil ) etano * 0,1 *

diazinone * 0,0-dietil-0-2-isopropil-6-metilpiriminidin-4 - il tiofosfato * 0,05 : frutta a guscio *

* * 0,5 : altri prodotti *

diclofluanid * N-diclorofluorometiltio-N,N'-dimetil-N - fenilsulfamide * 10 : lattuga , fragole , altre bacche , uva *

* * 5 : altri prodotti *

diclorvos * 2,2-diclorovinildimetilfosfato * 0,1 *

dicofol * 2,2,2-tricloro-1,1-bis ( 4-clorofenil ) etanolo * 2 : frutta *

* * 0,5 : ortaggi *

dioxathion * S,S' ( 1,4-diossan-2,3-diil ) - 0,0,0',0 '- tetraetil-di ( ditiofosfato ) * 3 : agrumi *

* * 0,4 : uva *

* * 0,2 : altri prodotti *

diquat , espresso come diquat catione * 1,1'-etilen - 2,2'-bipiridildiilio * 0,1 : ortaggi *

* * 0,05 : altri prodotti *

composti del fentin ( somma espressa come fentin idrossido ) * trifenilstagno * 1 : sedani *

* * 0,1 : carote *

* * 0,05 : altri prodotti *

eptacloro ( somma dell ' eptacloro e dell ' eptacloro epossido ) * 1,4,5,6,7,8,8-eptacloro-3a,4,7,7a-tetraidro-4,7 - metanoindene * 0,01 *

bromuro di metile * brometano * 0,1 *

paraquat , espresso come paraquat catione * ione 1,1'-dimetil-4,4'-bipiridildiilio * 0,05 *

piretrine ( somma delle piretrine I e II , cinerine I e II , iasmoline I e II ) * - * 1 *

vamidothion ( somma del vamidothion e del vamidothion solfossido ) * 0,0-dimetil-S-2 -( 1-metil-carbamoiletiltio ) etiltio-fosfato * 0,5 : pomacee *

* * 0,05 : altri prodotti *

chinometionato * 6-metil-1,3-citiol - [ 4,5-b ] chinossalin-2-one * 0,3 *

5 . le voci relative al « barban » e al « diallato » debbono essere sostituite rispettivamente dai gruppi « barban , chlorprofam , chlorbufam » e « diallato e triallato » , nel modo qui appresso indicato :

Residui di antiparassitari * Quantità massime ( in mg/kg ) ( ppm ) * Denominazione usuale * Denominazione chimica *

barban somma espressa come 3-cloro-anilina * 4-clorobut-2-inil 3-clorocarbanilato ; isopropil-3-clorofenil-carbammato ; 1-metilprop-2 inil-3-cloro-fenilcarbammato * 0,1 : sedani , carote , cerfoglio , pastinache , prezzemolo *

chlorprofam * * 0,05 : altri prodotti *

chlorbufam * * *

diallato somma * S-2,3-dicloroallildiisopro-piltiocarbammato ; * 0,1 *

triallato * S-2,3,3-tricloroallildiiso-propiltiocarbammato * *

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore entro il 1° luglio 1984 le disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi all ' articolo 1 . Essi ne informano immediatamente la Commissione .

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addì 19 luglio 1982 .

Per il Consiglio

Il Presidente

B . WESTH

( 1 ) GU n . L 340 del 9 . 12 . 1976 , pag . 26 .

( 2 ) GU n . L 46 del 19 . 2 . 1981 , pag . 33 .

( 3 ) GU n . C 95 del 16 . 4 . 1982 , pag . 6 .