31982L0504

Direttiva 82/504/CEE del Consiglio, del 12 luglio 1982, recante modifica della direttiva 78/663/CEE che stabilisce requisiti di purezza specifici per gli emulsionanti, gli stabilizzanti, gli addensanti e i gelificanti che possono essere impiegati nei prodotti alimentarie

Gazzetta ufficiale n. L 230 del 05/08/1982 pag. 0035 - 0037
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 12 pag. 0103
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 12 pag. 0245
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 12 pag. 0103
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 12 pag. 0245


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 12 luglio 1982

recante modifica della direttiva 78/663/CEE che stabilisce requisti di purezza specifici per gli cinulsionanti , gli stabilizzanti , gli addensanti e i gelificanti che possono essere impiegati nei prodotti alimentari

( 82/504/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

vista la direttiva 74/329/CEE del Consiglio , del 18 giugno 1974 , relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli emulsionanti , gli stabilizzanti , gli addensanti e i gelificanti che possono essere impiegati nei prodotti alimentari ( 1 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 80/597/CEE ( 2 ) , in particolare l ' articolo 7 , paragrafo 1 ,

vista la proposta della Commissione ,

considerando che la direttiva 78/663/CEE ( 3 ) stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli emulsionanti , gli stabilizzanti , gli addensanti e i gelificanti che possono essere impiegati nei prodotti alimentari ;

considerando che la direttiva 80/597/CEE ha modificato l ' allegato I della direttiva 74/329/CEE per autorizzare la gomma Xantano ( E 415 ) e la cellulosa in polvere ( E 460-ii ) e che pertanto i requisiti di purezza di tali sostanze devono essere precisati e la nomenclatura dell ' E 460 deve essere modificata di conseguenza ;

considerando che , a norma della direttiva 78/663/CEE , per quanto riguarda le sostanze E 474 e 477 , il Consiglio , che delibera all ' unanimità su proposta della Commissione , può decidere le modifiche necessarie entro il 31 dicembre 1981 ;

considerando che i requisiti di purezza per le sostanze E 400 , E 401 , E 402 , E 403 , E 404 e E 405 devono essere modificati per tener conto del progresso scientifico , in particolare dei metodi di analisi ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

La direttiva 78/663/CEE è modificata come segue :

1 . l ' articolo 2 è sostituito dal testo seguente :

« Articolo 2

Per quanto riguarda la sostanza indicata in allegato sub E 477 , gli Stati membri possono autorizzare sino al 31 dicembre 1984 l ' impiego nei prodotti alimentari di un prodotto contenente non oltre il 4 % di dimero e trimero di propan-1 , 2 diolo . » ;

2 . l ' allegato è modificato come segue :

a ) per quanto riguarda le sostanze E 400 , E 401 , E 402 , E 403 , E 404 e E 405 , è soppressa la rubrica relativa alle sostanze insolubili in NaOH diluito e il testo della rubrica relativa alle ceneri insolubili nell ' acido cloridrico è sostituito dal seguente : « non oltre il 2 % » ;

b ) tra E 414 e E 420-i ) è inserito il seguente testo :

« E 415 - Gomma Xantano

Descizione chimica * La gomma Xantano è un polisaccaride ad elevato peso molecolare , ottenuto per fermentazione in cultura pura di un idrato di carbonio con il batterio Xanthomonas campestris , purificato per estrazione con etanolo o con isopropanolo , essiccato e macinato . Essa contiene , quali principali esosi , il D-glucosio e il D-mannosio , nonchù gli acidi D-Glucoronico e piruvico , ed essa viene preparata sotto forma di sali di sodio , di potassio o di calcio . Le sue soluzioni sono neutre . *

Descrizione * Polvere color crema *

Tenore * La sostanza volatile , riferita al prodotto esente da sostanza volatili non libera meno del 4,2 % e non oltre il 5,0 % di anidride carbonica *

Sostanza volatile * Non oltre il 15 % determinato con essiccazione a 105° C per due ore e mezza *

Ceneri * Non oltre il 16 % riferito al prodotto esente da sostanze volatili determinato a 600° C dopo essiccazione a 105° C per quattro ore *

Acido piruvico * Non meno dell ' 1,5 % *

Azoto * Non oltre l ' 1,5 % *

Isopropanolo * Non oltre 750 mg/kg *

Criteri microbiologici * Assenza di cellule vitali di Xanthomonas campestris » ; *

c ) La sostanza E 460 diviene E 460-i ) ;

d ) Tra le sostanze E 460-i ) e E 461 è inserito il seguente testo :

« E 460-ii ) - Cellulosa in polvere

Descrizione chimica * La cellulosa in polvere è cellulosa disintegrata meccanicamente e purificata , preparata trattando l ' alfacellulosa ottenuta direttamente dai materiali fibrosi vegetali . Ha un peso molecolare uguale o superiore a 1,6 × 10 5 *

Descrizione * Polvere bianca inodore *

Tenore * Non inferiore a 92 % ( C12 H20 O10 ) n *

Sostanze volatili * Non superiori al 7 % determinato per essicazione a 105° C per tre ore *

pH * Agitare circa 5 g di prodotto con 40 ml di acqua esente da anidride carbonica per 20 minuti e centrifugare . Il pH del liquido sovrastante è compreso tra 5,0 e 7,5 *

Ceneri solfate * Non oltre lo 0,3 % determinato a 800 +- 25° C *

Sostanze solubili in acqua * Non oltre l ' 1 % » ;

e ) alla sostanza E 474

- l ' ultima frase del testo della rubrica relativa alla descrizione chimica è modificata come segue :

« Non possono essere adoperati solventi organici diversi dal cicloesano , dalla dimetilformammide , dall ' acetato dietile , dall ' isobutanolo e dall ' isopropanolo . » ;

- è aggiunta la seguente nuova rubrica :

« Tenore totale di cicloesano e isobutanolo * Non oltre 10 mg/kg , isolatamente o combinati . » ; *

f ) alla sostanza E 477 il testo relativo a dimero e trimero del propan-1 , 2-diolo è modificato come segue :

« Non oltre lo 0,5 % » .

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva il 1° gennaio 1984 al più tardi . Essi ne informano immediatamente la Commissione .

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addì 12 luglio 1982 .

Per il Consiglio

Il Presidente

J . NOERGAARD

( 1 ) GU n . L 189 del 12 . 7 . 1974 , pag . 1

( 2 ) GU n . L 155 del 23 . 6 . 1980 , pag . 23 .

( 3 ) GU n . L 223 del 14 . 8 . 1978 , pag . 7 .