31982L0501

Direttiva 82/501/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali

Gazzetta ufficiale n. L 230 del 05/08/1982 pag. 0001 - 0018
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 4 pag. 0023
edizione speciale spagnola: capitolo 15 tomo 3 pag. 0228
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 4 pag. 0023
edizione speciale portoghese: capitolo 15 tomo 3 pag. 0228


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CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 1982

sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali

( 82/501/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 100 e 235 ,

vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,

considerando gli obiettivi ed i principi di una politica ecologica nella Comunità , stabiliti nei programmi d ' azione delle Comunità europee in materia ambientale del 22 novembre 1973 ( 4 ) e del 17 maggio 1977 ( 5 ) , in particolare il principio secondo il quale la migliore politica ecologica consiste nell ' evitare sin dall ' inizio inquinamenti ed altri inconvenienti ; che è pertanto opportuno studiare ed orientare i progressi tecnici tenendo conto della necessità do proteggere l ' ambiente ;

considerando gli obiettivi di una politica per la sicurezza e la salute sul posto di lavoro nella Comunità , stabiliti con la risoluzione del Consiglio del 29 giugno 1978 relativa ad un programma d ' azione delle Comunità europee in materia di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro ( 6 ) , in particolare il principo secondo cui la migliore politica consiste nell ' evitare sin dall ' inizio le possibilità di incidenti integrando la sicurezza nei vari stadi della progettazione , della produzione e della gestione ;

considerando che è stato consultato il comitato consultivo per la sicurezza , l ' igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro , istituito con decisione 74/325/CEE ( 7 ) ;

considerando che la sicurezza e la protezione della salute sul posto di lavoro , nonchù la tutela della popolazione e dell ' ambiente esigono che venga prestata particolare attenzione a determinate attività industriali che possono essere all ' origine di incidenti rilevanti ; che si sono già prodotti nella Comunità incidenti del genere , con gravi conseguenze per i lavoratori più in generale per la popolazio e l ' ambiente ;

considerando che , per le attività industriali in cui intervengono o possono intervenire sostanze pericolose che , in caso di incidente rilevante possono comportare gravi conseguenze per l ' uomo e per l ' ambiente , è necessario che il fabbricante prenda tutte le misure atte a prevenire gli incidenti e a limitarne le conseguenze ;

considerando che la formazione e l ' informazione delle persone che lavorano in loco possono svolgere una funzione particolarmente importante ai fini della prevenzione degli incidenti rilevanti e del controllo della situazione nell ' eventualità di tali incidenti ;

considerando che , per le attività industriali in cui intervengono o possono intervenire determinati quantitativi di sostanze particolarmente pericolose , è necessario che il fabbricante comunichi alle competenti autorità una notifica contenente le informazioni relative alle sostanze in questione , agli impianti e ad eventuali situazioni di incidenti rilevanti allo scopo di ridurre i rischi di incidenti rilevanti e di prevedere le misure necessarie per limitarne le conseguenze ;

considerando che l ' opportunità di prevedere , per le persone che potrebbero subire all ' esterno degli stabilimenti le conseguenze di un incidente rilevante , un ' adeguata informazione sulle misure di sicurezza da adottare e del comportamento da assumere in caso di incidenti ;

considerando che in caso di incidente rilevante il fabbricante deve informarne immediatamente le competenti autorità e comunicare loro le informazioni necessarie per valutarne la portata ;

considerando che , onde permettere alla Commissione di analizzare i rischi di incidenti rilevanti , è necessario che gli Stati membri le trasmettano determinate informazioni sugli incidenti rilevanti verificatisi nel loro territorio ;

considerando che la presente direttiva non osta a che uno Stato membro possa concludere con Stati terzi accordi relativi allo scambio di informazioni di cui dispone sul piano interno , ad esclusione di quelle che risultano dal meccanismo comunitario di scambio di informazioni istituito dalla presente direttiva ;

considerando che la disparità tra le disposizioni vigenti o in corso di elaborazione nei vari Stati membri per quanto riguarda le misure di prevenzione degli incidenti rilevanti e di limitazione delle loro conseguenze per l ' uomo e per l ' ambiente può rendere ineguali le condizioni di concorrenza e avere pertanto un ' incidenza diretta sul funzionamento del mercato comune ; che è dunque opportuno procedere in questo settore al ravvicinamento delle legislazioni contemplato dall ' articolo 100 del trattato ;

considerando che è necessario che detto ravvicinamento delle legislazioni sia accompagnato da un ' azione della Comunità mirante a realizzate uno dei suoi obiettivi nel campo della protezione dell ' ambiente e della sicurezza e della salute sul posto do lavoro ; che è quindi opportuno prevedere a tale titolo alcune disposizioni specifiche ; che , non essendo stati previsti dal trattato poteri d ' azione all ' uopo richiesti , si deve ricorrere all ' articolo 235 del trattato ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1 . La presente direttiva concerne la prevenzione di incidenti rilevanti che potrebbero venir causati da determinare attività industrali , così come la limitazione delle loro conseguenze per l ' uomo e l ' ambiente ed è diretta in particolare a ravvicinare le disposizioni adottate in questo settore dagli Stati membri .

2 . Ai sensi della presente direttiva si intende per :

a ) attività industriale :

- qualsiasi operazione effettuata in impianti industriali di cui all ' allegato I che comporti o possa comportare l ' uso di una o più sostanze pericolose e che possa presentare rischi di incidenti rilevanti , nonchù il trasporto effettuato all ' interno dello stabilimento per ragioni interne ed il deposito connesso a tale operazione all ' interno dello stabilimento ;

- qualsiasi altro deposito effettuato nelle condizioni specificate nell ' allegato II ;

b ) fabbricante :

chiunque sia responsabile di un ' attività industriale ;

c ) incidente rilevante :

un avvenimento quale un ' emissione , un incendio o un ' esplosione di rilievo , connesso a uno sviluppo incontrollato di un ' attività industriale , che dia luogo a un pericolo grave , immediato o differito , per l ' uomo , all ' interno o all ' esterno dello stabilimento , e/o per l ' ambiente e che comporti l ' uso di una o più sostanze pericolose ;

d ) sostanze pericolose :

- per l ' applicazione degli articoli 3 e 4 , le sostanze generalmente considerate rispondenti ai criteri stabiliti nell ' allegato IV ;

- per l ' applicazione dell ' articolo 5 , le sostanze comprese nell ' elenco dell ' allegato III e dell ' allegato II nelle quantità menzionate nella seconda colonna .

Articolo 2

Sono esclusi dall ' applicazione della presente direttiva :

1 . gli impianti nucleari e gli impianti di trattamento di sostanze e materiali radioattivi ,

2 . le installazioni militari ,

3 . le fabbricazioni e il deposito separato di esplosivi , polveri e munizioni ,

4 . le attività estrattive e altre attività minerarie ,

5 . gli impianti per lo smaltimento dei rifiuti tossici e pericolosi soggetti a regolamentazioni comunitarie , a condizione che tali regolamentazioni siano intese alla prevenzione di incidenti rilevanti .

Articolo 3

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinchù , per tutte le attività industriali definite all ' articolo 1 , fabbricante sia tenuto a prendere tutte le misure atte a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per l ' uomo e l ' ambiente .

Articolo 4

Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinchù ogni fabbricante sia tenuto a dimostrare in ogni momento all ' autorità competente , ai fini delle verifiche di cui all ' articolo 7 , paragrafo 2 , di avere provveduto all ' individuazione dei rischi di incidenti rilevanti esistenti , all ' adozione di misure di sicurezza appropriate , all ' informazione , all ' addestramento e all ' attrezzatura , ai fini della sicurezza , delle persone che lavorano in situ .

Articolo 5

1 . Fermo restando il disposto dell ' articolo 4 , gli Stati membri prendono le misure necessarie affinchù il fabbricante sia tenuto a far pervenire una notifica alle autorità competenti di cui all ' articolo 7 :

- qualora , in una delle attività industriali definite all ' articolo 1 , paragrafo 2 , lettera a ) , primo trattino , una o più sostanze pericolose riportate nell ' allegato III intervengano o possano notoriamente intervenire , nelle quantità indicate nel medesimo allegato , come :

- sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con l ' attività industriale interessata ,

- prodotti della fabbricazione ,

- sottoprodotti , oppure

- residui ,

- o qualora , in una delle attività industriali definite all ' articolo 1 , paragrafo 2 , lettera a ) , secondo trattino siano immagazzinate una o più sostanze pericolose riportate nell ' allegato II , nelle quantità ivi indicate nella seconda colonna .

Le notifica deve contenere i seguenti elementi :

a ) informazioni relative alle sostanze riportate rispettivamente nell ' allegato II e nell ' allegato III :

- dati e informazioni elencati nell ' allegato V ;

- fase dell ' attività in cui esse intervengono o possono intervenire ;

- quantità ( ordine di grandezza )

- comportamento chimico e/o fisico nelle condizioni normali di utilizzazione durante il procedimento ;

- forme in cui possono presentarsi o trasformarsi in caso di anomalie prevedibili ;

- eventualmente altre sostanze pericolose la cui presenza può influire sul rischio potenziale dell ' attività industriale in questione ;

b ) informazione relative agli impianti :

- loro ubicazione , condizioni meteorologiche ivi dominanti e fonti di pericolo imputabili alla situazione del luogo ;

- numero massimo di persone che lavorano in loco e segnatamente di quelle esposte al rischio ;

- descrizione generale dei processi tecnologici ;

- descrizione delle parti dell ' impianti importanti dal punto di vista della sicurezza , delle cause di pericolo e delle condizioni che rendono possibile il verificarsi di un incidente rilevante , nonchù descrizione delle misure di prevenzione previste ;

- misure prese per assicurare che i mezzi tecnici necessari per garantire il funzionamento degli impianti in condizioni di sicurezza e per far fronte a qualsiasi inconveniente siano disponibili in ogni momento ;

c ) informazioni relative ad eventuali situazioni di incidente rilevante :

- piani di emergenza , compresi l ' attrezzatura di sicurezza , i sistemi di allarme e i mezzi di intervento previsti all ' interno dello stabilimento in caso del incidente rilevante ;

- qualsiasi informazione necessaria alle autorità competenti per consentire loro di elaborare piani di emergenza all ' esterno dello stabilimento conformemente all ' articolo 7 , paragrafo 1 ;

- nome della persona e dei suoi sostituito o dell ' ufficio qualificato , competenti per la sicurezza a abilitati ad attuare i piani di emergenza e ad avvertire le autorità competenti di cui all ' articolo 7 .

2 . Per i nuovi impianti la notifica di cui al paragrafo 1 deve essere trasmessa alle autorità competenti entro un termine ragionevole , prima che l ' attività industriale sia intrapresa .

3 . La notifica di cui al paragrafo 1 deve essere aggiornata periodicamente per tener conto delle nuove conoscenze tecniche relative alla sicurezza e dell ' evoluzione delle conoscenze in materia di valutazione dei rischi .

4 . Quando si tratta di attività industriali per le quali le quantità delle sostanze , fissate negli allegati II o III , secondo i casi , sono superate in un complesso di impianti di un medesimo fabbricante distanti tra loro meno di 500 metri , gli Stati membri prendono le misure necessarie affinchù il fabbricazione fornisca la quantità d ' informazioni richiesta per la notifica di cui al paragrafo 1 , fatto salvo l ' articolo 7 , tenendo conto che questi impianti sono poco distanti tra loro e che i rischi di incidenti rilevanti sono pertanto maggiori .

Articolo 6

In caso di modifica di un ' attività industriale che potrebbe avere implicazioni importanti per i rischi di incidenti , gli Stati membri prendono le misure adeguate affinchù il fabbricante :

- proceda ad una revisione delle misure di cui agli articoli 3 e 4 ;

- informi preventivamente , se necessario , le autorità competenti di cui all ' articolo 7 di tale modifica per quanto concerne gli elementi della notifica di cui all ' articolo 5 .

Articolo 7

1 . Gli Stati membri istituiscono o designano l ' autorità o le autorità competenti incaricate , ferma restando la responsabilità del fabbricante :

- di ricevere la notifica di cui all ' articolo 5 , nonchù l ' informazione di cui all ' articolo 6 , secondo trattino ;

- di esaminare le informazioni fornite ;

- di vigilare affinchù sia approntato un piano di emergenza e di intervento da applicare all ' esterno dell ' impianto la cui attività industriale sia stata notificata ;

e , se necessario ,

- di chiedere informazioni complementari ;

- di assicurare che il fabbricante prenda le misure più appropriate per quanto riguarda le varie operazioni dell ' attività industriale notifica , allo scopo di prevenire gli incidenti rilevanti e di prevedere i mezzi per limitarne le conseguenze .

2 . Le autorità competenti organizzano , nel quadro delle regolamentazioni nazionali , ispezioni o altre misure di controllo , secondo il tipo di attività considerata .

Articolo 8

1 . Gli Stati membri vigilano affinchù le persone che possono essere colpite da un incidente rilevante dovuto ad un ' attività industriale notificata ai sensi dell ' articolo 5 siano opportunamente informate sulle misure di sicurezza e sulle norme da seguire in caso di incidente .

2 . Gli Stati membri interessati mettono simultaneamente a disposizione degli altri Stati membri interessati , quale base delle consultazioni necessarie nell ' ambito delle loro relazioni bilaterali , le stesse informazioni comunicate ai propri cittadini .

Articolo 9

1 . La presente direttiva si applica sia alle nuove attività industriali sia a quelle esistenti .

2 . Sono assimilate alle nuove attività industriali tutte le modifiche apportate ad un ' attività industriale esistente che possano seriamente implicare il rischio di incidenti rilevanti .

3 . Per le attività industriali esistenti la presente direttiva si applica entro l ' 8 gennaio 1985 .

Tuttavia , per quanto concerne l ' applicazione dell ' articolo 5 alle attività industriali esistenti , gli Stati membri vigilano affinchù i fabbricanti presentino all ' autorità competente , entro l ' 8 gennaio 1985 , una dichiarazione contenete :

- nome o ragione sociale e indirizzo completo ,

- sede dello stabilimento e indirizzo completo ,

- nome del direttore responsabile ,

- tipo di attività ,

- tipi di produzione o di deposito ,

- indicazione delle sostanze o delle categorie delle sostanze coinvolte che figurano nell ' allegato II o III .

4 . Inoltre , gli Stati membri vigilano affinchù , entro l ' 8 luglio 1989 , i fabbricanti completino la dichiarazione di cui al paragrafo 3 , secondo comma , conformemente ai dati e alla informazioni di cui all ' articolo 5 . I fabbricanti sono tenuti , di norma , a trasmettere detta dichiarazione complementare all ' autorità competente ; tuttavia , gli Stati membri hanno la possibilità di non rendere obbligatoria per i fabbricanti la trasmissione di tale dichiarazione complementare ; in tal caso quest ' ultima è comunicata all ' autorità competente dietro sua richiesta esplicita .

Articolo 10

1 . Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinchù , non appena un incidente rilevante abbia a verificarsi , il fabbricante sia tenuto :

a ) ad informare immediatamente le autorità competenti di cui all ' articolo 7 ;

b ) a comunicare loro non appena noti :

- le circostanze dell ' incidente ;

- le sostanze pericolose coinvolte , ai sensi dell ' articolo 1 , paragrafo 2 , lettera d ) ;

- i dati disponibili per valutare le conseguenze dell ' incidente per l ' uomo e per l ' ambiente ;

- i provvedimenti di emergenza adottati ;

c ) ad informarle delle misure previste per :

- rimediare agli effetti dell ' incidente a medio e a lungo termine ;

- per evitare che esso si riproduca .

2 . Gli Stati membri incaricano le autorità competenti di :

a ) accertarsi che siano presi i necessari provvedimenti di emergenza ed i provvedimenti a medio e lungo termine ;

b ) raccogliere , quando sia possibile , le informazioni necessarie al completamento dell ' analisi dell ' incidente rilevante e formulare eventualmente raccomandazioni .

Articolo 11

1 . Gli Stati membri informano appena possibile la Commissione sugli incidenti rilevanti verificatisi nel loro territorio e le comunicano , non appena disponibili , le informazioni che figurano nell ' allegato VI .

2 . Gli Stati membri designato alla Commissione il servizio che potrebbe disporre di informazioni pertinenti relative agli incidenti rilevanti e che può consigliare le autorità competenti degli altri Stati membri che devono intervenire nel caso di un tale incidente .

3 . Gli Stati membri possono segnalare alla Commissione ogni sostanza che , a loro parere , dovrebbe essere aggiunta agli allegati II e III e tutte le misure da essi eventualmente prese per quanto riguarda tali sostanze . La Commissione comunica queste informazioni agli altri Stati membri .

Articolo 12

La Commissione costituisce e tiene a disposizione degli Stati membri un registro degli incidenti rilevanti verificatisi nel territorio degli Stati membri , compresa l ' analisi delle cause di tali incidenti , le esperienze acquisite e le misure adottate , al fine di consentire agli Stati membri di utilizzare tali informazioni a scopo di prevenzione .

Articolo 13

1 . Le informazioni raccolte dalle autorità competenti , in applicazione degli articoli 5 , 6 , 7 , 9 , 10 e 12 , e dalla Commissione , in applicazione dell ' articolo 11 , possono essere utilizzate soltanto per gli scopi per cui sono state richieste .

2 . La presente direttiva non osta tuttavia a che uno Stato membro possa concludere con Stati terzi accordi relativi allo scambio di informazioni di cui dispone sul piano interno , ad esclusione di quelle che risultano dal meccanismo comunitario di scambio di informazioni istituito dalla presente direttiva .

3 . La Commissione , così come i suoi funzionari ed agenti , sono tenuti a non divulgare le informazioni raccolte in applicazione della presente direttiva . Lo stesso dicasi dei funzionari ed agenti delle autorità competenti degli Stati membri per quanto riguarda le informazioni ricevute dalla Commissione .

Tuttavia tali informazioni potranno essere fornite

- nel caso degli articoli 12 e 18 ,

- quando uno Stato membro effettua o autorizza la pubblicazione di informazioni che lo riguardano .

4 . I paragrafi 1 , 2 e 3 non ostano alla pubblicazione da parte della Commissione di informazioni statistiche generali o di informazioni concernenti la sicurezza in cui non figurino indicazioni sulle singole imprese o associazioni di imprese e che non mettano in questione il segreto industriale .

Articolo 14

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico l ' allegato V sono adottate secondo la procedura di cui all ' articolo 16 .

Articolo 15

1 . Ai fini dell ' applicazione dell ' articolo 14 , è istituito un comitato per l ' adeguamento della presente direttiva al progresso tecnico , in appresso denominato « comitato » , composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione .

2 . Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno .

Articolo 16

1 . Qualora si faccia riferimento alla procedura definita nel presente articolo , il comitato è adito dal suo presidente , ad iniziativa di quest ' ultimo , oppure a richiesta del rappresentante di uno Stato membro .

2 . Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere . Il comitato esprime il proprio parere su questo progetto entro un termine che il suo presidente può stabilire in funzione dell ' urgenza della questione . Esso si pronuncia alla maggioranza di quarantacinque voti ; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione stabilita all ' articolo 148 , paragrafo 2 , del trattato . Il presidente non partecipa alla votazione .

3 .a ) La Commissione adotta le misure se esse sono conformi al parere del comitato .

b ) In caso di non conformità di dette misure al parere del comitato ovvero in mancanza di parere , la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta sulle misure da prendere . Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata .

c ) Se il Consiglio non ha deliberato nel termine di tre mesi dal momento in cui è stato adito , le misure proposte vengono adottare dalla Commissione .

Articolo 17

La presente direttiva non limita la facoltà degli Stati membri di applicare o adottare misure amministrative o legislative che garantiscano una tutela dell ' uomo e dell ' ambiente più ampia di quella derivante dalle disposizioni della presente direttiva .

Articolo 18

Gli Stati membri e la Commissione si scambiano informazioni sull ' esperienza fatta in materia di prevenzione di incidenti rilevanti e di limitazione delle loro conseguenze ; in particolare , tali informazioni riguardano il funzionamento delle disposizioni previste nella presente direttiva . Cinque anni dopo la notifica della presente direttiva , la Commissione trasmette al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione sulla sua applicazione , elaborata in base a tale scambio di informazioni .

Articolo 19

Entro l ' 8 gennaio 1986 il Consiglio , su proposta della Commissione , procede alla revisione degli allegati I , II e III .

Articolo 20

1 . Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre l ' 8 gennaio 1984 . Essi ne informano immediatamente la Commissione .

2 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione i testi delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva .

Articolo 21

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Lussemburgo , addì 24 giugno 1982 .

Per il Consiglio

Il Presidente

F . AERTS

( 1 ) GU n . C 212 del 24 . 8 . 1979 , pag . 4 .

( 2 ) GU n . C 175 del 14 . 7 . 1980 , pag . 48 .

( 3 ) GU n . C 182 del 21 . 7 . 1980 , pag . 25 .

( 4 ) GU n . C 112 del 20 . 12 . 1973 , pag . 1 .

( 5 ) GU n . C 139 del 13 . 6 . 1977 , pag . 1 .

( 6 ) GU n . C 165 dell ' 11 . 7 . 1978 , pag . 1 .

( 7 ) GU n . L 185 del 9 . 7 . 1974 , pag . 15

ALLEGATO I

IMPIANTI INDUSTRIALI CONTEMPLATI DALL ' ARTICOLO 1

1 - Impianti per la produzione o la trasformazione di sostanze chimiche organiche o inorganiche in cui vengono a tal fine utilizzati , in particolare , i seguenti procedimenti :

- alchiazione

- amminazione con ammoniaca

- carbonilazione

- condensazione

- deidrogenazione

- esterificazione

- alogenazione e produzione di alogeni

- idrogenazione

- idrolisi

- ossidazione

- polimerizzazione

- solfonazione

- desolfonazione , fabbricazione e trasformazione di derivati solforati

- nitrazione e fabbricazione di derivati azotati

- fabbricazione di derivati fosforati

- formulazione di antiparassitari e di prodotti farmaceutici ;

- impianti per il trattamento di sostanze chimiche organiche o inorganiche in cui vengono a tal fine utilizzati , in particolare , i seguenti procedimenti :

- distillazione

- estrazione

- solubilizzazione

- miscelazione .

2 . Impianti per la distillazione o raffinazione , ovvero altre successive trasformazioni del petrolio dei prodotti petroliferi .

3 . Impianti destinati all ' eliminazione totale o parziale di sostanze solide o liquide mediante combustione o decomposizione chimica .

4 . Impianti per la produzione o il trattamento di gas energetici , ad esempio gas di petrolio liquefatto , gas naturale liquefatto o gas naturale di sintesi .

5 . Impianti per la distillazione a secco di carbon fossile e lignite .

6 . Impianti per la produzione di metalli o metalloidi per via umida o mediante elettrica .

ALLEGATO II

DEPOSITO IN IMPIANTI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALL ' ALLEGATO I

( DEPOSITO SEPARATO )

Le quantità menzionate in appresso si intendono per impianto o per complesso di impianti di un medesimo fabbricante quando la distanza tra gli impianti non è sufficiente per evitare , in circostanze prevedibili , un aggravamento dei rischi di incidenti rilevanti . In ogni caso queste quantità si intendono per complesso di impianti di un medesimo fabbricante se la distanza tra gli impianti è inferiore a circa 500 m .

Sostanze o categorie di sostanze * Quantità ( t ) * * Ai fini dell ' applicazione degli articoli 3 e 4 * Ai fini dell ' applicazione dell ' articolo 5 *

1 . Gas infiammabili conformi all ' allegato IV c ) i * 50 * 300 ( 1 ) *

2 . Liquidi facilmente infiammabili conformi all ' allegato IV c ) ii * 10 000 * 100 000 *

3 . Acrilonitrile * 350 * 5 000 *

4 . Ammoniaca * 60 * 600 *

5 . Cloro * 10 * 200 *

6 . Biossido di zolfo * 20 * 500 *

7 . Nitrato d ' ammonio * 500 ( 2 ) * 5 000 ( 2 ) *

8 . Clorato di sodio * 25 * 250 ( 2 ) *

9 . Ossigeno liquido * 200 * 2 000 ( 2 ) *

( 1 ) Gli Stati membri possono applicare l ' articolo 5 provvisoriamente a partire da 500 tonnellate e ciò fino alla revisione dell ' allegato II di cui all ' articolo 19 .

( 2 ) Nella misura in cui lo stato della sostanza le conferisca proprietà tali da poter creare un rischio di incidente rilevante .

ALLEGATO III

ELENCO DELLE SOSTANZE AI FINI DELL ' APPLICAZIONE DELL ' ARTICOLO 5

Le quantità menzionate in appresso si intendono per impianto o per complesso di impianti di un medesimo fabbricante quando la distanza tra gli impianti non è sufficiente per evitare , in circostanze prevedibili , un aggravamento di rischi di incidenti rilevanti . In ogni caso queste quantità si intendono per complesso di impianti di un medesimo fabbricante se la distanza tra di essi è inferiore a circa 500 m .

Nom * Quantità ( * ) * Numero CAS * Numero CEE *

1 . 4 - Aminobifenile * 1 kg * 92-67-1 * *

2 . Benzidina * 1 kg * 92-87-5 * 612-042-00-2 *

3 . Benzidina sali * 1 kg * * *

4 . Dimetilnitrosamina * 1 kg * 62-75-9 * *

5 . 2-Naftilamina * 1 kg * 91-59-8 * 612-022-00-3 *

6 . Berillio ( polveri e/o composti ) * 10 kg * * *

7 . Bis ( clorometil ) etere * 1 kg * 542-88-1 * 603-046-00-5 *

8 . 1,3 - Propansultone * 1 kg * 1120-71-4 * *

9 . 2 , 3 , 7 , 8 - Tetraclorodibenzo-p-diossina * 1 kg * 1746-01-6 * *

10 . Anidride arsenica , acido ( V ) arsenico e suoi sali * 500 kg * * *

11 . Anidride arseniosa , acido ( III ) arsenioso e suoi sali * 100 kg * * *

12 . Arsenico idruro ( Arsina ) * 10 kg * 7784-42-1 * *

13 . N,N-dimetilcarbonoil cloruro * 1 kg * 79-44-7 * *

14 . N-cloroformilmorfolina * 1 kg * 15159-40-7 * *

15 . Cloruro di carbonile ( Fosgene ) * 20 t * 75-44-5 * 006-002-00-8 *

16 . Cloro * 50 t * 7782-50-5 * 017-001-00-7 *

17 . Idrogeno solforato * 50 t * 7783-06-04 * 016-001-00-4 *

18 . Acrilonitrile * 200 t * 107-13-1 * 608-003-00-4 *

19 . Acido cianidrico * 20 t * 74-90-8 * 006-606-00-X *

20 . Solfuro di carbonio * 200 t * 75-15-0 * 006-003-00-3 *

21 . Bromo * 500 t * 7726-95-6 * 035-001-00-5 *

22 . Ammoniaca * 500 t * 7664-41-7 * 007-001-00-5 *

23 . Acetilene ( Etino ) * 50 t * 74-86-2 * 601-015-00-0 *

24 . Idrogeno * 50 t * 1333-74-0 - * 001-001-00-9 *

25 . Ossido di etilene * 50 t * 75-21-8 * 603-023-00-X *

26 . Ossido di propilene * 50 t * 75-56-9 * 603-055-00-4 *

27 . 2-Cian-propan-2-olo ( Acetoncianidrina ) * 200 t * 75-86-5 * 608-004-00-X *

28 .2-Propenal ( Acroleina ) * 200 t * 107-02-8 * 605-008-00-3 *

29 . 2-Propen-1-olo ( Alcool allilico ) * 200 t * 107-18-6 * 603-015-00-6 *

30 . Allilmania * 200 t * 107-11-9 * 612-046-00-4 *

31 . Antimonio idruro ( Stibina ) * 100 kg * 7803-52-3 * *

32 . Etilenimina * 50 t * 151-56-4 * 613-001-00-1 *

33 . Formaldeide ( concentrazione 90 % ) * 50 t * 50-00-0 * 605-001-01-2 *

34 . Idrogeno fosforato ( Fosfina ) * 100 kg * 7803-51-2 * *

35 . Bromuro di metile ( Monobromometano ) * 200 t * 74-83-9 * 602-002-00-3 *

36 . Isocianato di metile * 1 t * 624-83-9 * 615-001-00-7

37 . Ossidi d ' azoto * 50 t * 11104-93-1 * *

38 . Selenito di sodio * 100 kg * 10102-18-8 * *

39 . Bis - ( 2-cloroeti ) solfuro * 1 kg * 505-60-2 * *

40 . Phosazetim * 100 kg * 4104-14-7 * 015-092-00-8 *

41 . Piombo-tetraetile * 50 t * 78-00-2 * *

42 . Piombo-tetrametile * 50 t * 75-74-1 * *

43 . Promurit ( 3,4-diclorofenil azotiurea ) * 100 kg * 5836-73-7 * *

44 . Clorfenvinfos * 100 kg * 470-90-6 * 015-071-00-3 *

45 . Crimidina * 100 kg * 535-89-7 * 613-004-00-8 *

46 . Clorometil-metil-etere * 1 kg * 107-30-2 * *

47 . Dimetilamide dell ' acido cianofosforico * 1 t * 63917-41-9 * *

48 . Carbofenothion * 100 kg * 786-19-6 * 015-044-00-6 *

49 . Dialifos * 100 kg * 10311-84-9 * 015-088-00-6 *

50 . Ciantoato * 100 kg * 3734-95-0 * 015-070-00-8 *

51 . Amiton * 1 kg * 78-53-5 * *

52 . Oxidisulfoton * 100 kg * 2497-07-6 * 015-096-00-X *

53 . O,O-Dietil-S - ( etilsulfinil-metil ) -tiofosfato * 100 kg * 2588-05-8 * *

54 . 0,0-Dietil-S - ( etilsulfonil-metil ) -tiofosfato * 100 kg * 2588-06-9 * *

55 . Disulfoton * 100 kg * 298-04-4 * 015-060-00-3 *

56 . Demeton * 100 kg * 8065-48-3 * *

57 . Forate * 100 kg * 298-02-2 * 015-033-00-6 *

58 . 0,0-Dietil-S - ( etiltiometil ) tiofosfato * 100 kg * 2600-69-3 * *

59 . 0,0-Dietil-S - ( isopropiltiometil ) ditiofosfato * 100 kg * 78-52-4 * *

60 . Pirazoxon * 100 kg * 108-34-9 * 015-023-00-1 *

61 . Fensulfothion * 100 kg * 1158-90-2 * 015-090-00-7 *

62 . Paraxon ( 0,0-dietil,0-p-nitrofenil fosfato ) * 100 kg * 311-45-5 * *

63 . Paration * 100 kg * 56-38-2 * 015-034-00-1 *

64 . Azinphos-etile * 100 kg * 2642-71-9 * 015-056-00-1 *

65 . 0,0-Dietil-S - ( propiltiometi ) -ditiofosfato * 100 kg * 3309-68-0 * *

66 . Thionazin * 100 kg * 297-97-2 * *

67 . Carbofuran * 100 kg * 1563-66-2 * 006-026-00-9 *

68 . Fosfamidone * 100 kg * 13171-21-6 * 015-022-00-6 *

69 . Tirpate ( 2,4-dimetil-1,3-ditiolan-2-carbossaldeide - esametilfosforotriamide ) * 100 kg * 26419-73-8 * *

70 . Mevinfos * 100 kg * 7786-34-7 * 015-020-00-5 *

71 . Paration-metile * 100 kg * 298-00-0 * 015-035-00-7 *

72 . Azinphos-metile * 100 kg * 86-50-0 * 015-039-00-9 *

73 . Cicloesimide * 100 kg * 66-81-9 * *

74 . Diphacinone * 100 kg * 82-66-6 * *

75 . Tetrametilendisulfotetramina * 1 kg * 80-12-6 * *

76 . EPN * 100 kg * 2104-64-5 * 015-036-00-2 *

77 . Acido 4-fluorobutirrico * 1 kg * 462-23-7 * *

78 . Sali dell ' acido 4-fluorobutirrico * 1 kg * * *

79 . Esteri dell ' acido 4-fluorobutirrico * 1 kg * * *

80 . Amidi dell ' acido 4-fluorobutirrico * 1 kg * * *

81 . Acido 4-fluorocrotonico * 1 kg * 37759-21-1 * *

82 . Sali dell ' acido 4-fluorocrotonico * 1 kg * * *

83 . Esteri dell ' acido 4-fluorocrotonico * 1 kg * * *

84 . Amidi dell ' acido 4-fluorocrotonico * 1 kg * * *

85 . Acido monofluoroacetico * 1 kg * 144-49-0 * 607-081-00-7 *

86 . Sali dell ' acido monofluoroacetico * 1 kg * * *

87 . Esteri dell ' acido monofluoroacetico * 1 kg * * *

88 . Amidi dell ' acido monofluoroacetico * 1 kg * * *

89 . Fluebtil * 100 kg * 4301-50-2 * 607-078-00-0 *

90 . Acido 4-fluoro-2-idrossibutirrico * 1 kg * * *

91 . Sali dall ' acido 4-fluoro-2-idrossibutirrico * 1 kg * * *

92 . Esteri dell ' acido 4-fluoro-2-idrossibutirrico * 1 kg * * *

93 . Amidi dell ' acido 4-fluoro-2-idrossibutirrico * 1 kg * * *

94 . Acido fluoridrico * 50 t * 7664-39-3 * 009-002-00-6 *

95 . Idrossiacetonitrile ( Nitrile dell ' acido glicolico ) * 100 kg * 107-16-4 * *

96 . 1,2,3,7,8,9-Esclorodibenzo-p-diossina * 100 kg * 19408-74-3 * *

97 . Isodrin * 100 kg * 465-73-6 * 602-050-00-4 *

98 . Esametilfosfotriamide * 1 kg * 680-31-9 * *

99 . Juglone ( 5-idrossi-1,4-naftachione ) * 100 kg * 481-39-0 * *

100 . Warfarin * 100 kg * 81-81-2 * 607-056-00-0 *

101 . 4,4-Metilen-bis - ( 2-cloroanilina ) * 10 kg * 101-14-4 * *

102 . Ethion * 100 kg * 563-12-2 * 015-047-00-2 *

103 . Aldicarb * 100 kg * 116-06-3 * 006-017-00-X *

104 . Nichel carbonile * 10 kg * 13463-39-3 * 028-001-00-1 *

105 . Isobenzan * 100 kg * 297-78-9 * 602-053-00-0 *

106 . Pentaborano * 100 kg * 19624-22-7 * *

107 . 1-Propen-2-cloro-1,3-diol-diacetato * 10 kg * 10118-72-6 * *

108 . Propilenimina * 50 t * 75-55-8 * *

109 . Ossido di fluoro * 10 kg * 7783-41-7 * *

110 . Dicloruro di zolfo * 1 t * 10545-99-0 * 016-013-00-X *

111 . Esafluoruro di selenio * 10 kg * 7783-79-1 * *

112 . Selenio idruto * 10 kg * 7783-07-5 * *

113 . TEPP * 100 kg * 107-49-3 * 015-025-00-2 *

114 . Sulfotep * 100 kg * 3689-24-5 * 015-027-00-3 *

115 . Dimefox * 100 kg * 115-26-4 * 015-061-00-9 *

116 . Tricicloesi-stannil-1H-1,2,4-triazolo * 100 kg * 41083-11-8 * *

117 . Trietilenmelamina * 10 kg * 51-18-3 * *

118 . Cobalto ( polveri e/o composti ) * 100 kg * * *

119 . Nichel ( polveri e/o composti ) * 100 kg * * *

120 . Anabasina * 100 kg * 494-52-0 * *

121 . Tellurio esafluoruro * 100 kg * 7783-80-4 * *

122 . Tricoloremetilsulfenil cloruro * 100 kg * 594-42-3 * *

123 . 1,2-Dibromoetano ( Bromuro di etilene ) * 50 t * 106-93-4 * 602-010-00-6 *

124 . Sostanze infiammabili conformi all ' allegato IV c ) i ) * 200 t * * *

125 . Sostanze infiammabili conformi all ' allegato IV c ) ii ) * 50 000 t * * *

126 . Diazodinitrofenolo * 10 t * 7008-81-3 * *

127 . Dietilenglicol dinitrato * 10 t * 693-21-0 * 603-033-00-4 *

128 . Sali di dinitrofenolo * 50 t * * 609-017-00-3 *

129 . 1-guanil-4-nitrosamino-guanil-1-tetrazene * 10 t * 109-27-3 * *

130 . Bis ( 2,4,6-trinitrofenil ) amina * 50 t * 131-73-7 * 612-018-00-1 *

131 . Nitrato di idraziana * 50 t * 13464-97-6 * *

132 . Nitroglicerina * 10 t * 55-63-0 * 603-034-00-X *

133 . Tetranotropentaeritrite * 50 t * 78-11-5 * 603-035-00-5 *

134 . Ciclotrimetilen-trinitoamina * 50 t * 121-82-4 * *

135 . Trinitroanilina * 50 t * 26952-42-1 * *

136 . 2,4,6-Trinitroanisolo * 50 t * 606-35-9 * 609-011-00-0 *

137 . Trinitrobenzene * 50 t * 25377-32-6 * 609-005-00-8 *

138 . Acido trinitrobenzoico * 50 t * 35860-50-5 * *

* * 129-66-8 * *

139 . Trinitroclorobenzene * 50 t * 28260-61-9 * 610-004-00-X *

140 . N-Metil-N-2,4,6-tetranitroanilina * 50 t * 479-45-8 * 612-017-00-6 *

141 . 2,4,6-Trinitrofenolo ( Acido picrico ) * 50 t * 88-89-1 * 609-009-00-X *

142 . Trinitrocresolo * 50 t * 28905-71-7 * 609-012-00-6 *

143 . 2,4,6-Trinitrofenetolo * 50 t * 4732-14-3 * *

144 . 2,4,6-Trinitroresorcinole ( acido stifnico ) * 50 t * 82-71-3 * 609-018-00-9 *

145 . 2,4,6-Trinitrotoluene ( TNT ) * 50 t * 118-96-7 * 609-008-00-4 *

146 . Nitrato di ammonio ( 1 ) * 5 000 t * 6484-52-2 * *

147 . Nitrocellulosa ( contenente più del 12,6 % di azoto ) * 100 t * 9004-70-0 * 603-037-00-6 *

148 . Anidride solforosa * 1 000 t * 7446-09-05 * 016-011-00-9 *

149 . Acido cloridrico ( gas liquefatto ) * 250 t * 7647-01-0 * 017-002-00-2 *

150 .Sostanze infiammabili conformi all ' allegato IV c ) iii ) * 200 t * * *

151 . Clorato di sodio ( 1 ) * 250 t * 7775-09-9 * 017-005-00-9 *

152 . Terz-butil-perossiacetato ( concentrazione * 70 % ) * 50 t * 107-71-1 * *

153 . Terz-butil-perossi-isobutirrato ( concentrazione * 80 % ) * 50 t * 109-13-7 * *

154 . Terz-butil-perossi-maleato ( concentrazione * 80 % ) * 50 t * 1931-62-0 * *

155 . Terz-butil-perossi-isopropilcarbonato ( concentrazione * 80 % ) * 50 t * 2372-21-6 * *

156 . Dibenzil-perossi-dicarbonato ( concentrazione * 90 % ) * 50 t * 2144-45-8 * *

157 . 2,2-di-terz-butilperossibutano ( concentrazione * 70 % ) * 50 t * 2167-23-9 * *

158 . 1,1-di-terz-butilperossicicloesano ( concentrazione * 80 % ) * 50 t * 3006-86-8 * *

159 . Di-sec-butilperossidicarbonato ( concentrazione * 80 % ) * 50 t * 19910-65-7 * *

160 . 2,2-dudroperossipropano ( concentrazione * 30 % ) * 50 t * 2614-76-8 * *

161 . Di-n-propilperossidicarbonato ( concentrazione * 80 % ) * 50 t * 16066-38-9 * *

162 . 3,3,6,6,9,9-Esametil-1,2,4,5-tetraossaciclononano ( concentrazione * 75 % ) * 50 t * 22397-33-7 * *

163 . Metiletilchetone perossido ( concentrazione * 60 % ) - 50 t * 1338-23-4 * *

164 . Metil-isobutilchetone perossido ( concentrazione * 60 % * 50 t * 37206-20-5 * *

165 . Acido peracetico ( concentrazione * 60 % ) * 50 t * 79-21-0 * 607-094-00-8 *

166 . Azoturo di piombo * 50 t * 13424-46-9 * 082-003-00-7 *

167 . 2,4,6-Trinitroresorcinato di piombo * 50 t * 15245-44-0 * 609-019-00-4 *

168 . Fulminato di mercurio * 10 t * 20820-45-5 * 080-005-00-2 *

* * 628-86-4 * *

169 . Ciclotetrametilen-tetranitramina * 50 t * 2691-41-0 * *

170 . 2,2',4,4',6,6'-esanitrostilbene * 50 t * 20062-22-0 * *

171 . 1,3,5-Triamino-2,4,6-Trinitrobenzene * 50 t * 3058-38-6 * *

172 . Etilenglicol dinitrato * 10 t * 628-96-6 * 603-032-00-9 *

173 . Nitrato di etile * 50 t * 625-58-1 * 007-007-00-8 *

174 . Picrammato di sodio * 50 t * 831-52-7 * *

175 . Bazio azoturo * 50 t * 18810-58-7 * *

176 . Di-isobutirril perossido ( concentrazione * 50 % ) * 50 t * 3437-84-1 * *

177 . Etile perossidicarbonato ( concentrazione * 30 % ) * 50 t * 14666-78-5 * *

178 . Terz-butil perossipivalato ( concentrazione * 77 % ) * 50 t * 927-07-1 * *

( 1 ) Semprechù il suo stato conferisca a questa sostanza proprietà in grado di provocare un rischio di incidente rilevante .

NB : I numeri CEE corrispondono a quelli della direttiva 67/548/CEE , comprese le relative modifiche .

ALLEGATO IV

CRITERI INDICATIVI

a ) Sostanze molto tossiche

- Le sostanze corrispondenti alla prima riga della tabella riportata qui di seguito ;

- le sostanze corrispondenti alla seconda riga della tabella qui di seguito , le quali , date le loro proprietà fisiche e chimiche , possono comportare rischi di incidenti rilevanti analoghi a quelli provocati dalla sostanze della prima riga .

* DL 50 ( orale ( 1 ) mg/kg peso corporero * DL 50 ( cutanea ( 2 ) mg/kg peso corporeo * CL 50 ( inalatoria ) ( 3 ) mg/l *

1 * DL 50 * 5 * DL 50 * 10 * CL 50 * 0,1 *

2 * 5 < DL 50 * 25 * 10 < DL 50 * 50 * 0,1 < CL 50 * 0,5 *

( 1 ) DL 50 per via orale nel ratto .

( 2 ) DL 50 per via cutanea nel ratto o nel coniglio .

( 3 ) CL 50 per inalazione ( 4 h ) nel ratto .

b ) Altre sostanze tossiche

Le sostanze che presentano i seguenti valori di elevata tossicità e che hanno proprietà fisiche e chimiche tali da poter comportare rischi di incidenti rilevanti :

DL 50 ( orale ) ( 1 ) mg/kg peso corporeo * DL 50 ( cutanea ( 2 ) mg/kg peso corporeo * CL 50 ( inalatoria ) ( 3 ) mg/l *

25 < DL 50 * 200 * 50 < DL 50 * 400 * 0,5 < CL 50 * 2 *

( 1 ) DL 50 per via orale nel ratto .

( 2 ) DL 50 per via cutanea nel ratto o nel coniglio .

( 3 ) CL 50 per inalazione ( 4 h ) nel ratto .

c ) Sostanze infiammabili

i ) gas infiammabili :

le sostanze che , allo stato gassoso a pressione normale e mescolate con aria , diventano infiammabili e il cui punto di ebollizione è pari o inferiore a 20 ° C alla pressione normale ;

ii ) liquidi facilmente infiammabili :

le sostanze che hanno un punto d ' infiammabilità al di sotto di 21° C e un punto d ' ebollizione , a pressione normale , al di sopra di 20° C ;

iii ) liquidi infiammabili :

le sostanze che hanno un punto d ' infiammabilità al di sotto di 55° C e che sotto pressione rimangono allo stato liquido , qualora particolari condizioni , come elevata pressione ed elevata temperatura , possano comportare rischi di incidenti rilevanti .

d ) Sostanze capaci di esplodere

Le sostanze che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene .

ALLEGATO V

DATI E INFORMAZIONI DA FORNIRE NEL QUADRO DELLA NOTIFICA DI CUI ALL ' ARTICOLO 5

Se non è possibile o non risulta necessario fornire una riposta alle informazioni richieste qui di seguito , le ragioni ne dovranno essere indicate .

1 . IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA

Nome chimico

Numero CAS

Nome secondo la nomenclatura dell ' IUPAC

Altri nomi

Formula empirica

Composizione della sostanza

Grado di purezza

Principali impurità e relative percentuali

Metodi di individuazione e di determinazione disponibili per l ' impianto

Descrizione dei metodi seguiti o indicazione dei riferimenti di letteratura scientifica

Metodi e precauzioni per la manipolazione , il deposito e l ' incendio previsti dal fabbricante

Misure di emergenza in caso di dispersione accidentale previste dal fabbricante

Mezzi a disposizione del fabbricante per rendere inoffensiva la sostanza

2 . BREVI INDICAZIONI SUI RISCHI

- per l ' uomo : * - immediati *

* - differiti *

per l ' ambiente : * - immediati *

* - differiti *

ALLEGATO VI

INFORMAZIONI CHE GLI STATI MEMBRI DOVRANNO FORNIRE ALLA COMMISSIONE IN APPLICAZIONE DELL ' ARTICOLO 11

RAPPORTO D ' INCIDENTE RILEVANTE

Stato membro :

Autorità incaricata del rapporto :

Indirizzo :

1 . Dati generali

Data e ora dell ' incidente rilevante :

Paese , regione , ecc . :

Indirizzo :

Tipo di attività industriale :

2 . Tipo di incidente rilevante

Esplosione * Incendio * Emissione di sostanze pericolose *

Sostanza ( e ) fuoriuscita ( e )

3 . Descrizione delle circostanze dell ' incidente rilevante

4 . Misure d ' emergenza intraprese

5 . Causa ( e ) dell ' incidente rilevante

Definita ( e ) ( da precisare ) * *

Non definita ( e ) * *

Le informazioni saranno fornite quanto prima * *

6 . Tipo ed entità dei danni

a ) All ' interno dello stabilimento

- danni alle persone * morti *

* feriti *

* intossicati *

- persone esposte * *

- danni materiali * *

- il pericolo persiste * *

- il pericolo è cessato * *

b ) All ' esterno dello stabilimento

- danni alle persone * morti *

* feriti *

* intossicati *

- persone esposte * *

- danni materiali * *

- pericolo per l ' ambiente * *

- il pericolo persiste * *

- il pericolo è cessato * *

7 . Misure a medio e lungo termine e in particolare misure volte ad evitare che si riproducano incidenti rilevanti analoghi ( da comunicare man mano che le informazioni sono disponibili ) .

ALLEGATO VII

DICHIARAZIONE IN MERITO ALL ' ARTICOLO 8

Gli Stati membri si consultano , nell ' ambito delle loro relazioni bilaterali , sulle misure che si debbono prendere per prevenire gli incidenti rilevanti che risultano da un ' attività industriale notifica ai sensi dell ' articolo 5 e per limitarne le conseguenze per l ' uomo e per l ' ambiente . Nel caso di nuovi impianti , tale consultazione ha luogo entro i termini previsti dall ' articolo 5 , paragrafo 2 .