31982L0436

Direttiva 82/436/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982, che modifica le direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE e 72/161/CEE in materia di strutture agricolet

Gazzetta ufficiale n. L 193 del 03/07/1982 pag. 0037 - 0037


*****

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 1982

che modifica le direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE e 72/161/CEE in materia di strutture agricole

(82/436/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che l'articolo 16 della direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole (2), modificata da ultimo dalla direttiva 81/528/CEE (3), l'articolo 7 della direttiva 72/160/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola ed alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture (4), e l'articolo 9 della direttiva 72/161/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'informazione socio-economica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano nell'agricoltura (5), modificata da ultimo dalla direttiva 81/529/CEE (6), stabiliscono che la durata per condurre a termine le azioni comuni previste da tali direttive è di dieci anni;

considerando che l'obiettivo da conseguire con tali azioni comuni, determinato in virtù dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3509/80 (8), non è ancora completamente realizzato; che è pertanto opportuno prorogare sino al 31 dicembre 1983 la durata prevista per l'esecuzione di tali azioni comuni, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CEE) n. 729/70,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Il testo dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 72/159/CEE è sostituito dal testo seguente:

« 1. La durata prevista per condurre a termine l'azione comune è limitata al 31 dicembre 1983 ».

2. Il testo dell'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 72/160/CEE è sostituito dal testo seguente:

« La durata prevista per condurre a termine l'azione comune è limitata al 31 dicembre 1983 ».

3. Il testo dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 72/161/CEE è sostituito dal testo seguente:

« 1. La durata prevista per condurre a termine l'azione comune è limitata al 31 dicembre 1983 ».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. AERTS

(1) Parere reso il 16 giugno 1982 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.

(3) GU n. L 197 del 20. 7. 1981, pag. 41.

(4) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 9.

(5) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 15.

(6) GU n. L 197 del 20. 7. 1981, pag. 44.

(7) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

(8) GU n. L 367 del 31. 12. 1980, pag. 87.