82/967/CEE: Decisione della Commissione, del 30 dicembre 1982, che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato "Dionex - Ion Chromatograph, model 10" può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune
Gazzetta ufficiale n. L 386 del 31/12/1982 pag. 0059 - 0059
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 dicembre 1982 che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato «Dionex - Ion Chromatograph, model 10» può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune (82/967/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 608/82 (2), visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 (3), in particolare l'articolo 7, considerando che, con lettera del 19 maggio 1982, la Germania ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato «Dionex - Ion Chromatograph, model 10», ordinato il 31 luglio 1981, utilizzato per stabilire gli effetti di precipitati acidi sulla vegetazione e sul suolo e, in particolare, par l'analisi quantitativa di numerosi componenti dell'acqua piovana, debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e, in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità; considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 15 novembre 1982 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie; considerando che da tale esame risulta che l'apparecchio in questione è un cromatografo ; che le sue caratteristiche tecniche obiettive, quali la sensibilità delle analisi, nonché l'uso a cui tale apparecchio è destinato, ne fanno un apparecchio specificamente adatto alla ricerca scientifica ; che, del resto, gli apparecchi del genere sono principalmente utilizzati per attività scientifiche ; che di conseguenza esso deve essere considerato un apparecchio scientifico; considerando che dalle informazioni raccolte presso gli Stati membri risulta che apparecchi che abbiano valore scientifico equivalente all'apparecchio suddetto e che possano essere adibiti agli stessi usi non sono fabbricati nella Comunità ; che di conseguenza è giustificato ammettere in franchigia l'apparecchio di cui sopra, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'importazione dell'apparecchio denominato «Dionex - Ion Chromatograph, model 10», che costituisce oggetto della domanda della Germania del 19 maggio 1982, può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1982. Per la Commissione Karl-Heinz NARJES Membro della Commissione (1) GU n. L 184 del 15.7.1975, pag. 1. (2) GU n. L 74 del 18.3.1982, pag. 4. (3) GU n. L 318 del 13.12.1979, pag. 32.