82/909/CEE: Decisione della Commissione, del 13 dicembre 1982, che approva il piano ampliato di eradicazione della brucellosi presentato dal Regno Unito (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 381 del 31/12/1982 pag. 0014 - 0014
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 1982 che approva il piano ampliato di eradicazione della brucellosi presentato dal Regno Unito (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) (82/909/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 77/391/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, che instaura un'azione della Comunità per l'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi dei bovini (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, vista la direttiva 78/52/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1977, che stabilisce i criteri comunitari per i piani nazionali di accelerazione dell'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi enzootica dei bovini (2), in particolare il capitolo II, vista la decisione 78/480/CEE della Commissione, dell'11 maggio 1978, che approva il piano d'accelerazione di eradicazione della brucellosi presentato dal Regno Unito (3), vista la direttiva 82/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1982, che modifica la direttiva 77/391/CEE e introduce una misura comunitaria supplementare per l'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi dei bovini (4), considerando che, con lettera del 30 giugno 1982, il Regno Unito ha comunicato alla Commissione l'ampliamento del piano di eradicazione della brucellosi; considerando che, previo esame e tenuto conto del successo del piano iniziale, il piano ampliato è risultato conforme alle direttive 77/391/CEE, 78/52/CEE e 82/400/CEE; considerando che il piano ampliato assicura la continuità con le misure attuate ai sensi del piano iniziale; che quest'ultimo scadeva il 15 maggio 1981; che, per la virtuale disparizione della brucellosi, la partecipazione ad una proroga del progetto è sospesa dal 31 dicembre 1981; considerando che le misure previste dal piano ampliato sono state applicate dal 15 maggio fino al 31 dicembre 1981; che quindi sono soddisfatte le condizioni per una partecipazione finanziaria della Comunità; considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il piano ampliato di eradicazione della brucellosi applicato dal Regno Unito, a decorrere dal 15 maggio fino al 31 dicembre 1981, è approvato. Articolo 2 La partecipazione finanziaria della Comunità riguarda le spese imputabili risultanti dalle macellazioni effettuate a decorrere dal 15 maggio fino al 31 dicembre 1981. Articolo 3 Il Regno Unito è destinatario della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1982. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione (1) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 44. (2) GU n. L 15 del 19. 1. 1978, pag. 34. (3) GU n. L 152 dell'8. 6. 1978, pag. 22. (4) GU n. L 173 del 19. 6. 1982, pag. 18.