82/904/CEE: Decisione della Commissione, del 13 dicembre 1982, che approva il piano ampliato di eradicazione della tubercolosi dei bovini presentato dell'Irlanda (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)  
Gazzetta ufficiale n. L 381 del 31/12/1982 pag. 0008 - 0009
 
 ***** DECISIONE  DELLA COMMISSIONE   del 13 dicembre 1982   che approva il piano ampliato di eradicazione della tubercolosi dei bovini presentato dall'Irlanda   (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)   (82/904/CEE)   LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,   visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,   vista la direttiva 77/391/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, che instaura un'azione della Comunità per l'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi dei bovini (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,   vista la direttiva 78/52/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1977, che stabilisce i criteri comunitari per i piani nazionali di accelerazione dell'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi enzootica dei bovini (2), in particolare il capitolo III,   vista la decisione 78/682/CEE della Commissione, del 19 luglio 1978, che approva il piano di eradicazione accelerato della turbercolosi presentato dall'Irlanda (3),   vista la direttiva 82/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1982, che modifica la direttiva 77/391/CEE e introduce una misura comunitaria supplementare per l'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi enzootica dei bovini (4),   considerando che, con lettera del 30 luglio 1982 completata dalla lettera del 1o ottobre 1982, l'Irlanda ha notificato alla Commissione l'ampliamento del piano di eradicazione della tubercolosi bovina; che alcune zone aventi uno statuto speciale selezionato saranno designate nelle regioni di produzione, zone nelle quali tutti i bovini saranno sottoposti a delle prove di tubercolinazione effettuate nelle operazioni globali alternate tra i veterinari che esercitano la libera professione e i veterinari di Stato fino a che l'incidenza delle mandrie affette da queste infezioni in tali zone, in occasione di una operazione globale della prova teste, raggiunga una percentuale inferiore a 0,2 %; che d'altra parte, i movimenti dei bovini destinati a queste zone di selezionamento saranno vietati ad eccezione dei movimenti provenienti da zone a statuto equivalente e qualificate mediante la medesima procedura; che, tuttavia, delle deroghe a tale divieto potranno essere accordate sotto forma di autorizzazioni rilasciate all'autorità competente per i movimenti di bovini destinati alla macellazione immediata, dei tori destinati ai centri di inseminazione artificiale, dei bovini destinati ad esposizioni o dei bovini in transito;   considerando che le nuove modifiche saranno messe in vigore il più presto possibile e non oltre il 30 giugno 1983 e che le procedure saranno applicate fintantoché le zone designate saranno state indicate nell'intero territorio nazionale e che l'incidenza delle mandrie affette da infezioni abbia raggiunto una percentuale uguale o inferiore allo 0,2 %;   considerando che, previo esame e tenuto conto del piano iniziale, il piano ampliato è risultato conforme alle direttive 77/391/CEE, 78/52/CEE e 82/400/CEE;   considerando che il piano ampliato assicura la continuità con le misure attuate ai sensi del piano iniziale; che quest'ultimo scadeva il 18 settembre 1981;   considerando che le misure previste dal piano ampliato sono state applicate dal 18 settembre 1981; che quindi sono soddisfatte le condizioni per una partecipazione finanziaria della Comunità;   considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato;   considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,   HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:   Articolo 1   Il piano ampliato di eradicazione della tubercolosi dei bovini applicato dall'Irlanda a decorrere dal 18 settembre 1981 è approvato.   Articolo 2   La partecipazione finanziaria della Comunità riguarda le spese imputabili risultanti dalle macellazioni effettuate a decorrere dal 18 settembre 1981.   Articolo 3   L'Irlanda è destinataria della presente decisione.   Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1982.   Per la Commissione   Poul DALSAGER   Membro della Commissione   (1) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 44.   (2) GU n. L 15 del 19. 1. 1978, p. 34.   (3) GU n. L 227 del 18. 8. 1978, pag. 28.   (4) GU n. L 173 del 19. 6. 1982, pag. 18.