82/801/CEE: Decisione della Commissione, del 15 novembre 1982, che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato "Ithaco - Heterodyne Lock-in Amplifier, model Dynatrac 391 A" può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune
Gazzetta ufficiale n. L 338 del 30/11/1982 pag. 0033 - 0033
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 15 novembre 1982 che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Ithaco - Heterodyne Lock-in Amplifier, model Dynatrac 391 A » può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune (82/801/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 608/82 (2), visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 (3), in particolare l'articolo 7, considerando che, con lettera del 7 aprile 1982, la Germania ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato « Ithaco - Heterodyne Lock-in Amplifier, model Dynatrac 391 A », ordinato il 5 novembre 1979 e destinato a essere utilizzato per la caratterizzazione di superfici sotto vuoto spinto per l'analisi di purezza, debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e, in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità; considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dai rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 21 settembre 1982 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie; considerando che da tale esame risulta che l'apparecchio in questione è un amplificatore; che le sue caratteristiche tecniche obiettive, quali la sensibilità in presenza di rumore, nonché l'uso a cui tale apparecchio è destinato ne fanno un apparecchio specificamente adatto alla ricerca scientifica; che, del resto, gli apparecchi del genere sono principalmente utilizzati per attività scientifiche; che di conseguenza esso deve essere considerato un apparecchio scientifico; considerando che dalle informazioni raccolte presso gli Stati membri risulta che apparecchi che abbiano valore scientifico equivalente all'apparecchio suddetto e che possano essere adibiti agli stessi usi non sono fabbricati nella Comunità; che di conseguenza è giustificato ammettere in franchigia l'apparecchio di cui sopra, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'importazione dell'apparecchio denominato « Ithaco - Heterodyne Lock-in Amplifier, model Dynatrac 391 A », che costituisce oggetto della domanda della Germania del 7 aprile 1982, può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 1982. Per la Commissione Karl-Heinz NARJES Membro della Commissione (1) GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 4. (3) GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32.