31982D0795

82/795/CEE: Decisione del Consiglio, del 15 novembre 1982, sul rafforzamento delle misure precauzionali riguardanti i clorofluorocarburi nell'ambiente

Gazzetta ufficiale n. L 329 del 25/11/1982 pag. 0029 - 0030
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 4 pag. 0040
edizione speciale spagnola: capitolo 15 tomo 3 pag. 0245
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 4 pag. 0040
edizione speciale portoghese: capitolo 15 tomo 3 pag. 0245


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DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 15 novembre 1982

sul rafforzamento delle misure precauzionali riguardanti i clorofluorocarburi nell'ambiente

(82/795/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la decisione 80/372/CEE del Consiglio, del 26 marzo 1980, relativa ai clorofluorocarburi nell'ambiente (4), dispone che non deve esservi alcun aumento della capacità di produzione e che l'impiego dei clorofluorocarburi F-11 e F-12 per il riempimento degli aerosol deve essere ridotto; che ai sensi della suddetta decisione le misure adottate dovevano essere riesaminate alla luce di tutti i dati scientifici ed economici disponibili;

considerando che il suddetto riesame ha messo in luce la necessità che la Comunità continui una politica di prevenzione; che le misure precauzionali già adottate vanno mantenute e rafforzate;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, della decisione 80/372/CEE dovrebbe essere applicato sulla base di una definizione precisa ed armonizzata della capacità di produzione dei clorofluorocarburi F-11 e F-12; che la capacità di produzione complessiva per il 1980 è stata calcolata per la Comunità nel suo insieme sulla base di tale definizione;

considerando che, per il riesame periodico della politica comunitaria in materia, la Commissione dovrebbe raccogliere e confrontare le adeguate informazioni statistiche in merito alla produzione ed all'impiego di clorofluorocarburi;

considerando che, a titolo di misura precauzionale, le emissioni di clorofluorocarburi nei settori delle schiume sintetiche, della refrigerazione e dei solventi dovrebbero essere limitate; che a tale scopo si dovrebbe intraprendere un'azione appropriata;

considerando che nel primo semestre del 1983 le misure da prendere dovrebbero essere riesaminate alla luce dei dati scientifici ed economici disponibili e che ogni nuova misura che risulti necessaria in base a tale esame dovrebbe essere adottata al più presto possibile e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 1983;

considerando che, poiché i poteri specifici d'azione richiesti per adottare le disposizioni della presente decisione non sono stati previsti dal trattato, è necessario ricorrere all'articolo 235,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri adottano tutte le misure adeguate per garantire che l'articolo 1, paragrafo 1, della decisione 80/372/CEE sia applicato sulla base della definizione di capacità di produzione e del quantitativo di riferimento di cui all'allegato.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure adeguate per facilitare la raccolta periodica, da parte della Commissione, delle opportune informazioni statistiche relative alla produzione ed all'impiego di clorofluorocarburi F-11 e F-12.

2. Gli Stati membri cooperano con la Commissione nelle azioni intese a ridurre le perdite di clorofluorocarburi ed a sviluppare le migliori tecniche possibili per limitare le emissioni di clorofluorocarburi nei settori delle schiume sintetiche, della refrigerazione e dei solventi.

Articolo 3

Le misure adottate in applicazione della decisione 80/372/CEE e della presente decisione saranno riesaminate entro e non oltre il 30 giugno 1983 alla luce dei dati scientifici ed economici disponibili. A tal fine gli Stati membri forniscono alla Commissione, fatta salva la necessità di preservare il segreto commerciale, i risultati degli studi o delle ricerche di cui dispongono. Il Consiglio adotta, al più presto e comunque

entro il 31 dicembre 1983, su proposta della Commissione, ogni misura resasi necessaria alla luce di questo riesame.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 15 novembre 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. A. KOFOED

(1) GU n. C 269 del 21. 10. 1981, pag. 5.

(2) GU n. C 125 del 17. 5. 1982, pag. 167.

(3) GU n. C 348 del 31. 12. 1981, pag. 19.

(4) GU n. L 90 del 3. 4. 1980, pag. 45.

ALLEGATO

Definizione di capacità di produzione e quantitativo di riferimento per clorofluorocarburi F-11 e F-12

1. La capacità di produzione è definita come la piena capacità nel corso di 24 ore di funzionamento continuo, moltiplicata per il numero medio di giorni all'anno in cui gli impianti possono funzionare in condizioni normali di manutenzione e di sicurezza.

Essa è espressa in tonnellate per anno.

2. Il quantitativo di riferimento per la capacità di produzione complessiva della Comunità, che comprende tutti i dieci produttori comunitari, è di 480 000 tonnellate all'anno, sulla base di una media ponderata di 332 giorni lavorativi all'anno. In tale quantitativo rientrano tutte le linee che producevano clorofluorocarburi F-11 e F-12 il 26 marzo 1980, tanto a titolo esclusivo quanto saltuariamente.