82/755/Euratom: Decisione della Commissione, del 2 giugno 1982, che modifica la decisione 71/57/Euratom che riorganizza il Centro comune di ricerche nucleari (CCR)o
Gazzetta ufficiale n. L 319 del 16/11/1982 pag. 0010 - 0011
edizione speciale finlandese: capitolo 12 tomo 2 pag. 0058
edizione speciale spagnola: capitolo 12 tomo 4 pag. 0084
edizione speciale svedese/ capitolo 12 tomo 2 pag. 0058
edizione speciale portoghese: capitolo 12 tomo 4 pag. 0084
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 2 giugno 1982 che modifica la decisione 71/57/Euratom che riorganizza il Centro comune di ricerche nucleari (CCR) (82/755/Euratom) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 16, considerando che il 13 gennaio 1971 la Commissione ha adottato la decisione 71/57/Euratom (1), modificata da ultimo dalla decisione 75/241/Euratom (2); considerando che il 15 luglio 1981 la Commissione ha istituito una Direzione generale affari scientifici, ricerca e sviluppo che incorpora il Centro comune di ricerca e il cui scopo è di attuare una nuova strategia di ricerca e sviluppo; considerando che la nuova organizzazione dei servizi della Commissione nel settore affari scientifici, ricerca e sviluppo non incide sul bilancio funzionale del Centro comune di ricerca né sulla flessibilità necessaria al buon funzionamento della ricerca, DECIDE: Articolo 1 La decisione 71/57/Euratom è modificata come segue: a) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 1 Nell'ambito della Direzione generale affari scientifici, ricerca e sviluppo il Centro comune di ricerca (CCR) è formato dagli stabilimenti creati dalla Commissione per eseguire i programmi di ricerca e di insegnamento della Comunità e dai servizi necessari per il suo funzionamento ». b) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 2 Gli organi del Centro comune di ricerca sono: - il direttore generale che assume contemporaneamente le funzioni di direttore generale aggiunto presso la Direzione generale affari scientifici, ricerca e sviluppo, - il comitato direttivo, - il comitato scientifico ». c) All'articolo 3, terzo comma, il testo del primo trattino è sostituito dal testo seguente: « - prepara - di concerto con il direttore generale della Direzione generale affari scientifici, ricerca e sviluppo - e presenta alla Commissione i progetti di programmi del CCR, nonché i relativi elementi finanziari ». d) Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 4 Presso la Commissione è istituito un comitato direttivo del CCR per assistere i membri della Commissione responsabili della ricerca nella gestione del CCR. Il comitato è composto di personalità di alto livello, cittadini di Stati membri della Comunità, competenti nella gestione di importanti laboratori di ricerca e dei loro programmi scientifici e tecnici. Esso è costituito da un presidente e da sette membri, nominati dalla Commissione. Il loro mandato è di tre anni, rinnovabile un'unica volta per la stessa durata. Il linea di massima il comitato direttivo del CCR si riunisce sei volte all'anno. Esso consiglia il direttore generale del CCR: 1. sull'esecuzione dei programmi di ricerca e sviluppo in corso e la ripartizione delle risorse disponibili per tali programmi; 2. sulla preparazione delle proposte riguardanti nuovi programmi e le risorse considerate necessarie per eseguirli; 3. sulla preparazione della tabella dell'organico del CCR; l'assunzione di agenti negli alti gradi (A 1 e A 2 e altre nomine di pari importanza); 4. sugli investimenti più importanti. Il direttore generale del CCR mette a disposizione del comitato direttivo una segreteria e fornisce a tale comitato tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti. Il presidente fissa l'ordine del giorno di ogni sessione ». e) Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 6 1. Tenuto conto della politica generale decisa dal Consiglio e sulla base degli orientamenti generali impartiti dalla Commissione e dalla Direzione generale affari scientifici, ricerca e sviluppo, il direttore generale del CCR prepara, sotto la sua responsabilità e in stretta collaborazione con la direzione della "Politica scientifica e tecnica, coordinamento, cooperazione con i paesi terzi, COST", i progetti dei programmi per i settori di attività del CCR. 2. Il comitato direttivo del CCR è consultato su tali progetti. 3. I progetti di programmi sono sottoposti alla Commissione che li esamina sotto l'aspetto delle politiche generali della Comunità e tenendo conto della situazione di bilancio di quest'ultima. Essa delibera sulle proposte alle condizioni previste dal trattato e le presenta al Consiglio ». f) All'articolo 7, paragrafo 2, dopo il termine « Commissione » è inserita la frase: « di comune accordo con il direttore generale degli affari scientifici, della ricerca e dello sviluppo ». g) All'articolo 8, l'espressione « comitato consultivo generale » è sostituita dall'espressione « comitato direttivo del CCR ». h) L'articolo 11 è soppresso. Articolo 2 Gli effetti della presente decisione decorrono dal 1o giugno 1982. Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 1982. Per la Commissione Il Presidente Gaston THORN (1) GU n. L 16 del 20. 1. 1971, pag. 14. (2) GU n. L 98 del 19. 4. 1975, pag. 40.