31982D0742

82/742/CEE: Decisione della Commissione, del 29 ottobre 1982, relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/30.517 - Amersham Buchler) (I testi in lingua inglese e tedesca sono i soli facenti fede)

Gazzetta ufficiale n. L 314 del 10/11/1982 pag. 0034 - 0038


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 1982

relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/30.517 - Amersham Buchler)

(I testi in lingua inglese e in lingua tedesca sono i soli facenti fede)

(82/742/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 85,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962 (1), in particolare gli articoli 6 e 8,

vista la notifica e la domanda di attestazione negativa presentate alla Commissione il 21 dicembre 1981 da Amersham International Ltd, a nome proprio e di Buchler GmbH, riguardanti la costituzione di un'impresa comune,

vista la pubblicazione di un estratto della notifica (2), a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del suddetto regolamento n. 17, che non ha dato luogo ad osservazioni da parte di terzi interessati,

visto il parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti, emesso conformemente all'articolo 10 del citato regolamento n. 17, in data 7 settembre 1982,

considerando quanto segue:

I. I FATTI

A. GLI ACCORDI

1. Il 21 dicembre 1981 la società inglese Amersham International Ltd (in appresso « Amersham ») ha notificato i seguenti accordi:

1) un accordo per la creazione di Amersham Buchler GmbH & Co. KG, del 16 agosto 1971, in seguito sostituito dall'accordo Amersham Buchler GmbH & Co. KG, del 29 novembre 1974;

2) un accordo per la creazione di Amersham Buchler GmbH, del 16 agosto 1971, modificato il 20 dicembre 1971 e successivamente sostituito dall'accordo Amersham Buchler GmbH, del 18 dicembre 1972;

3) un accordo fra Buchler & Co. e Amersham Buchler GmbH & Co. KG, del 13 ottobre 1971, in seguito sostituito da un accordo fra The Radiochemical Centre Ltd (in appresso « TRC Ltd »), The Radiochemical Centre GmbH (in appresso « TRC GmbH »), Buchler & Co. KG e Amersham Buchler GmbH & Co. KG, in data 20 dicembre 1978;

4) un accordo di distribuzione esclusiva stipulato fra The Radiochemical Centre Ltd e Amersham Buchler GmbH & Co. KG, il 20 dicembre 1978.

Gli accordi di cui ai punti 1 e 2 avevano per oggetto la creazione di un'impresa comune denominata Amersham Buchler GmbH & Co. KG, nella quale Amersham Buchler GmbH sarebbe stato il socio con responsabilità illimitata.

Gli accordi di cui al punto 3 prevedevano che l'impresa comune avrebbe acquisito il settore prodotti radioattivi di Buchler avvalendosi delle conoscenze tecnologiche e delle esperienze di Amersham e Buchler. L'accordo di cui al punto 4 designava l'impresa comune quale concessionario esclusivo di Amersham per la Repubblica federale di Germania, compresa la città di Berlino Ovest.

Per questi accordi Amersham ha chiesto alla Commissione un'attestazione negativa o, in via sussidiaria, un'esenzione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3.

2. L'impresa comune è costituita congiuntamente da:

a) TRC GmbH, filiale al 100 % di Amersham (già TRC Ltd);

b) Buchler GmbH (già Buchler GmbH & Co. KG).

TRC GmbH detiene il 60 % e Buchler il 40 % del capitale dell'impresa comune. Oggetto degli accordi è la creazione di un'impresa comune per la fabbricazione e la commercializzazione di materiali e prodotti radioattivi, in particolare di prodotti radiochimici, di prodotti radiofarmaceutici e di sorgenti di radiazioni.

Secondo gli accordi, i soci fondatori non possono fare concorrenza all'impresa comune. Se un concorrente riesce ad acquisire il controllo su uno dei soci fondatori, l'altro socio può chiedere al primo di ritirarsi dall'impresa comune.

3. Prima di stipulare questi accordi, Amersham (a quell'epoca: The Radiochemical Centre) ha operato quale unità commerciale della United Kingdom Atomic Energy Authority (UKAEA), ente controllato dal governo del Regno Unito, occupandosi della ricerca, dello sviluppo, della fabbricazione, dell'utilizzazione e della cessione di radioisotopi. Nel 1971, le attività commerciali dell'UKAEA nel settore dei radioisotopi sono state trasferite ad una società di nuova creazione, The Radiochemical Centre Ltd (TRC Ltd), che più tardi ha modificato la propria ragione sociale in Amersham International Ltd. La UKAEA garantì a TRC l'accesso ai suoi impianti nucleari e gli concesse la rappresentanza commerciale di tutti i prodotti radioattivi a uso commerciale provenienti dai propri impianti.

Buchler, che dal 1960 era il distributore esclusivo di Amersham nella Repubblica federale di Germania, produceva da lunga data sorgenti radioattive derivate da materiali radioattivi presenti in natura, soprattutto dal radio. La sua produzione comprendeva inoltre attrezzature per la protezione contro le radiazioni, apparecchi di irradiazione per usi medici, industriali e di ricerca, nonché la fabbricazione di chinidina e di sali di chinidina.

4. Nel 1971, Amersham (a quell'epoca TRC Ltd) e Buchler decisero di creare Amersham Buchler GmbH & Co. KG. Buchler trasferì all'impresa comune le proprie attività di produzione di materiali radioattivi, restando peraltro indipendente per quanto riguarda le altre produzioni.

Compito principale dell'impresa comune è la distribuzione nella Repubblica federale di Germania dei prodotti fabbricati da Amersham. A tal fine, essa deve provvedere agli elevati standard di sicurezza necessari nel trasporto e nell'immagazzinamento dei prodotti radioattivi. Inoltre, l'impresa comune ha costituito il presupposto per la creazione di un servizio per l'eliminazione dei rifiuti radioattivi, del quale la maggior parte dei clienti non avrebbe potuto altrimenti disporre. Amersham vende i propri prodotti negli altri Stati membri per il tramite di altri concessionari.

B. IL MERCATO

5. Il fatturato complessivo di Amersham Buchler per l'esercizio 1980/1981 ammonta a . . . . . . (1). Secondo le stime, questo importo rappresenta il 17,8 % del mercato tedesco dei prodotti radioattivi, il cui volume globale è valutato . . . . . . I principali concorrenti di Amersham Buchler su questo mercato sono . . . e . . ., le cui quote di mercato sono valutate rispettivamente al 13,5 %, 11,5 %, e 11,3 %. Il restante 45,9 % è ripartito fra oltre 17 altre società.

II. VALUTAZIONE GIURIDICA

A. APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 85, PARAGRAFO 1

6. Gli accordi notificati da Amersham hanno avuto per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza all'interno del mercato comune. Nella fattispecie, il divieto enunciato dall'articolo 85, paragrafo 1, può peraltro essere dichiarato inapplicabile ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3.

7. Gli accordi per la costituzione dell'impresa comune ricadono nel campo di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, in quanto limitano la concorrenza fra Amersham e Buchler. Prima del 1971, queste due società erano concorrenti, anche se non per l'insieme delle rispettive linee di prodotti. Amersham produceva una vasta gamma di prodotti radioattivi, comprendente prodotti radiofarmaceutici, reagenti clinici, prodotti radiochimici e sorgenti radioattive derivate da reattori nucleari o dal ciclotrone della società.

D'altro lato, soltanto una parte del fatturato di Buchler era rappresentato dalla produzione di materiali radioattivi, consistenti essenzialmente in fonti radioattive derivate da materiali radioattivi presenti in natura, come il radio. Vi era pertanto un'analogia di produzione soltanto per uno dei quattro settori di Amersham, quello delle sorgenti radioattive.

8. Per quanto riguarda la concorrenza potenziale, Buchler non era in grado di estendere le proprie attività ai prodotti fabbricati da Amersham. La sorgente di radiazioni, gli impianti e i materiali di Buchler erano in gran parte obsoleti e la società non disponeva dei fondi necessari per ammodernare questa parte delle proprie attività. Relativamente a Buchler, pertanto, la costituzione dell'impresa comune non poteva ostacolare in modo apprezzabile la concorrenza potenziale. Quanto a Amersham, la sua collaborazione con Buchler può aver ridotto l'interesse di questa società ad

un'eventuale espansione delle proprie attività nel settore della radioprotezione; ma questo settore è abbastanza diverso dai prodotti tradizionali di Amersham, per cui un'espansione delle sue attività in questo campo appare improbabile.

9. In conseguenza il pregiudizio alla concorrenza arrecato dalla filiale comune, pur essendo sensibile, non è, tuttavia, molto grave.

10. Gli accordi di cui trattasi incidono sul commercio fra gli Stati membri in quanto sono stati conclusi fra una società inglese e una società tedesca e interessano un considerevole volume di esportazioni dal Regno Unito verso la Repubblica federale di Germania. Prima della creazione dell'impresa comune, vale a dire durante l'esercizio 1969/1970, le vendite di Amersham verso la Repubblica federale di Germania ammontavano a 409 000 sterline. Nel 1980/1981, questo importo è passato a 3,1 milioni di lire sterline, pari al 6,7 % del mercato.

B. APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 85, PARAGRAFO 3

11. Gli accordi rispondono ai requisiti stabiliti dall'articolo 85, paragrafo 3.

Per i motivi esposti nel presente paragrafo, nonché al punto 13, l'impresa comune contribuisce a migliorare la produzione e la distribuzione dei prodotti, consentendo a Amersham di produrre e di commercializzare nella Repubblica federale di Germania una gamma di prodotti molto più ampia che in precedenza. La fabbricazione e la commercializzazione dei prodotti radioattivi esigono un elevato livello di conoscenze tecnologiche. Si tratta di prodotti deperibili, la cui durata di vita utile è limitata ad alcuni giorni o ad alcune settimane. Per la maggior parte di questi prodotti lo stoccaggio è impossibile, ciò che presuppone la messa a punto di un sistema rapido ed efficiente di accettazione ed esecuzione degli ordini. Inoltre, i prodotti devono soddisfare a rigorose prescrizioni nazionali ed internazionali in materia di imballaggio, etichettatura, trasporto ed immagazzinamento. Infine il cliente conta sul fatto che il produttore riprenda i suoi rifiuti radioattivi e provveda ad eliminarli con tutta la sicurezza necessaria. Tenuto conto di questi elementi, Amersham non poteva più dipendere da un semplice concessionario, dal quale non poteva esigere che provvedesse a tutti i servizi necessari ed investisse sostanziali somme per la eliminazione dei rifiuti. La creazione dell'impresa comune ha fornito una soluzione a questi problemi ed ha consentito ad Amersham di penetrare più efficacemente sul mercato aumentando il numero di prodotti commercializzati in Germania.

12. È da prevedere che gli utilizzatori beneficieranno di un'equa parte dei vantaggi risultanti dagli accordi; infatti, sotto la pressione della concorrenza, accresciuta grazie alla migliorata penetrazione di Amersham, una parte almeno degli utili risultanti verrà trasferita ai consumatori. La quota parte del mercato tedesco detenuta da Amersham Buchler, ossia il 18 %, non dà la possibilità a quest'ultima di ostacolare il trasferimento degli utili al consumatore, tanto più che detta società è in concorrenza con altre imprese molto potenti, quali . . . . . ., ecc., con quote parte di mercato pari rispettivamente al 13,5 %, all'11,5 % e all'11,3 %.

13. Le restrizioni della concorrenza risultanti dalla creazione dell'impresa comune sono indispensabili per la realizzazione degli obiettivi descritti nei precedenti punti 11 e 12.

Fino alla conclusione degli accordi, più che un'impresa commerciale, Amersham era essenzialmente un ente governativo. L'impresa comune ha consentito a Amersham di penetrare con maggiore rapidità ed efficacia sul mercato della Repubblica federale di Germania e a condizioni meno onerose che se vi avesse creato direttamente una propria filiale. Buchler era il concessionario di Amersham nella Repubblica federale di Germania dal 1960 e gli aveva acquisito tutta la sua clientela tedesca. Amersham avrebbe dovuto sborsare somme considerevoli (e forse anche un sostanziale indennizzo) per poter rompere i rapporti con Buchler e costituire una filiale in modo da istituire rapporti diretti con gli acquirenti tedeschi. Buchler gli offriva una rete di vendita efficiente, impianti di produzione e una buona conoscenza del mercato tedesco. Questa società già da lungo tempo aveva stabilito contatti con una clientela costituita da ospedali, industrie e ricercatori, ed era perfettamente a conoscenza delle loro occorrenze tecniche specifiche, in un settore in cui i prodotti devono essere adattati alle esigenze del singolo acquirente. Inoltre, Buchler si era ormai familiarizzato con le rigorose condizioni imposte dalla legislazione tedesca in materia di stoccaggio e di trattamento dei prodotti radioattivi. Per Amersham sarebbe stato difficile e costoso conformarsi a queste esigenze ed apprestare un apparato distributivo ed installazioni di produzione paragonabili a quelle di Buchler. Il perseguito miglioramento della produzione e della distribuzione non avrebbe pertanto potuto realizzarsi in modo differente. Nella fattispecie, la clausola di non concorrenza nulla aggiunge al normale effetto di non concorrenza intrinseco in un'impresa comune di questo tipo. Essa garantisce che Amersham e Buchler non potranno nuocere al funzionamento dell'impresa comune o all'ammortamento dei suoi investimenti. Per converso nulla vieta ad una delle parti di estendere le proprie attività alle linee di prodotti dell'altra parte non ricomprese negli accordi: Amersham potrebbe benssimo, ad esempio, lanciarsi nella produzione di materiale di radioprotezione.

14. Gli accordi non danno alle parti la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti in questione. La loro quota del mercato tedesco si aggira sul 18 % e sono inoltre in concorrenza con una serie di altre potenti società (vedi precedente punto 12). A mo' di raffronto, il valore complessivo (nel 1981) delle attività di . . ., che è uno dei concorrenti più potenti di Amersham Buchler, era pari a 2 063 milioni di dollari, rispetto a . . . . . . per Amersham Buchler, a 87,6 milioni per Amersham e 17,5 milioni per Buchler. Tenuto conto delle considerevoli risorse di cui dispongono i suoi concorrenti, Amersham Buchler non ha la possibilità di eliminare la concorrenza in questo campo.

In considerazione di tutti questi elementi, i vantaggi obiettivi dell'accordo superano in importanza il suo impatto relativamente limitato sulla concorrenza.

C. ARTICOLI 6 E 8 DEL REGOLAMENTO N. 17

15. Conformemente all'articolo 6 del regolamento n. 17, la presente decisione prenderà effetto alla data della notificazione, vale a dire il 21 dicembre 1981.

16. La situazione relativamente equilibrata del mercato e l'impatto piuttosto limitato che la creazione dell'impresa comune ha sulle condizioni della concorrenza nel mercato comune giustificano la concessione dell'esenzione per una durata di 15 anni (articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 17).

17. Per consentire alla Commissione di verificare che le condizioni di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, continuano a ricorrere durante il periodo di esenzione, le parti sono tenute a comunicare alla Commissione qualsiasi modificazione sostanziale degli accordi notificati, nonché la conclusione di ogni nuovo accordo fra di loro e ogni estensione della loro collaborazione reciproca (articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 17),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Conformemente all'articolo 85, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità economica europea, le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, sono dichiarate inapplicabili, per il periodo compreso fra il 21 dicembre 1981 e il 20 dicembre 1996, ai seguenti accordi:

1) accordo per la creazione di Amersham Buchler GmbH & Co. KG, del 29 novembre 1974;

2) accordo per la creazione di Amersham Buchler GmbH, del 18 dicembre 1972;

3) accordi compresi in un contratto relativo agli scambi di conoscenze tecnologiche e di esperienze stipulato fra The Radiochemical Centre Ltd, The Radiochemical Centre GmbH, Buchler & Co. KG e Amersham Buchler GmbH & Co. KG, il 20 dicembre 1978;

4) accordo di distribuzione esclusiva, stipulato fra The Radiochemical Centre Ltd e Amersham Buchler GmbH & Co. KG, il 20 dicembre 1978.

Articolo 2

Le imprese destinatarie della presente decisione informeranno la Commissione, senza indugio, di ogni modifica o complemento importante eventualmente apportato agli accordi notificati, della conclusione di ogni nuovo accordo fra di loro e di ogni estensione della loro cooperazione reciproca.

Articolo 3

La presente decisione è destinata alle seguenti imprese:

1) Amersham International Ltd,

White Lion Road,

Amersham Buckinghamshire, HP 7 9Ll,

United Kingdom.

2) The Radiochemical Centre GmbH,

Gieselweg 1,

D-3300 Braunschweig.

3) Buchler GmbH,

Harxbuetteler Strasse 3,

D-3300 Braunschweig. 4) Amersham Buchler GmbH,

Gieselweg 1,

D-3300 Braunschweig.

5) Amersham Buchler GmbH & Co. KG,

Gieselweg 1,

D-3300 Braunschweig.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1982.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Membro della Commissione

(1) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

(2) GU n. C 110 dell'1. 5. 1982, pag. 3.

(1) Nella versione pubblicata della decisione, alcune delle cifre o dei nomi delle imprese figuranti in appresso sono stati omessi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento n. 17, sulla tutela del segreto professionale.