31982D0735

82/735/CEE: Decisione del Consiglio, del 18 ottobre 1982, recante l' elenco degli stabilimenti della Repubblica popolare di Bulgaria autorizzati all' esportazione di carni fresche verso la Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 311 del 08/11/1982 pag. 0016 - 0017
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 15 pag. 0173
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 26 pag. 0112
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 15 pag. 0173
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 26 pag. 0112


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DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 ottobre 1982

recante l ' elenco degli stabilimenti della Repubblica popolare di Bulgaria autorizzati all ' esportazione di carni fresche verso la Comunità

( 82/735/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio , del 12 dicembre 1972 , relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all ' importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi ( 1 ) , in particolare l ' articolo 4 , paragrafo 1 , e l ' articolo 18 , paragrafo 1 , lettere a ) e b ) ,

vista la proposta della Commissione ,

considerando che , per poter essere autorizzati ad esportare carni fresche verso la Comunità , gli stabilimenti situati nei paesi terzi devono rispondere alle condizioni generali e ai requisiti particolari stabiliti dalla direttiva 72/462/CEE ;

considerando che , conformemente all ' articolo 4 , paragrafo 3 , della direttiva 72/462/CEE , la Bulgaria ha trasmesso un elenco degli stabilimenti autorizzati all ' esportazione di carni fresche verso la Comunità ;

considerando che per gran parte di tali stabilimenti è stato accertato , mediante ispezione comunitaria in loco , che essi offrono sufficienti garanzie igieniche e possono pertanto essere inclusi in un primo elenco , stabilito conformemente all ' articolo 4 , paragrafo 1 , della suddetta direttiva , degli stabilimenti in provenienza dai quali può essere autorizzata l ' importazione di carni fresche ;

considerando che il caso degli altri stabilimenti proposti dalla Bulgaria deve essere riesaminato sulla base di dati complementari relativi alle loro norme igieniche ed alle loro possibilità di rapido adattamento alla normativa comunitaria ;

considerando che nel frattempo , per non interrompere bruscamente le correnti di scambio in atto , tali stabilimenti possono essere autorizzati temporaneamente a proseguire l ' esportazione di carni fresche verso gli Stati membri disposti ad accettarle ;

considerando che la presente decisione dovrà essere pertanto riesaminata e , se del caso , modificata ;

considerando che occorre tener presente che le importazioni di carni fresche sono soggette anche ad altre disposizioni comunitarie adottate in campo veterinario , particolarmente in materia di polizia sanitaria , ivi comprese le disposizioni speciali concernenti la Danimarca , l ' Irlanda e il Regno Unito ;

considerando che le condizioni d ' importazione delle carni fresche in provenienza dagli stabilimenti che figurano nell ' allegato restano soggette alle disposizioni adottate in campo veterinario nonchù al rispetto delle disposizioni generali del trattato ; che , in particolare , l ' importazione in provenienza dai paesi terzi e la riesportazione verso altri Stati membri di certe categorie di carni , quali le carni in pezzi inferiori a tre chilogrammi o le carni che contengono i residui di alcune sostanze che devono ancora essere oggetto di una particolare normativa comunitaria armonizzata , restano soggette alla legislazione dello Stato membro destinatario ;

considerando che , in mancanza di un parere conforme del comitato veterinario permanente , la Commissione non è stata in grado di adottare le disposizioni da essa proposte in materia , conformemente alla procedura prevista all ' articolo 29 della direttiva 72/462/CEE ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1 . Gli stabilimenti della Bulgaria che figurano in allegato sono autorizzati all ' esportazione di carni fresche verso la Comunità .

2 . Le importazioni delle carni fresche in provenienza dagli stabilimenti di cui al paragrafo 1 restano soggette alle disposizioni comunitarie adottate in campo veterinario , particolarmente in materia di polizia sanitaria .

Articolo 2

1 . Gli Stati membri vietano l ' importazione delle carni fresche in provenienza da stabilimenti che non figurano nell ' allegato .

2 . Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica tuttavia soltanto a decorrere dal 1° agosto 1983 agli stabilimenti che non figurano nell ' allegato , ma che sono riconosciuti e proposti ufficialmente dalle autorità bulgare alla data del 1° settembre 1981 ai sensi dell ' articolo 4 , paragrafo 3 , della direttiva 72/462/CEE , salvo decisione contraria adottata al loro riguardo , ai sensi dell ' articolo 4 , paragrafo 1 , della predetta direttiva , anteriormente al 1° agosto 1983 .

La Commissione trasmette agli Stati membri la lista di detti stabilimenti .

Articolo 3

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1983 .

Articolo 4

La presente decisione sarà riesaminata e , se del caso , modificata anteriormente al 1° marzo 1983 .

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione .

Fatto a Lussemburgo , addì 18 ottobre 1982 .

Per il Consiglio

Il Presidente

N . A . KOFOED

( 1 ) GU n . L 302 del 31 . 12 . 1972 , pag . 28 .

ALLEGATO

LISTA DEGLI STABILIMENTI DI CUI ALL ' ARTICOLO 1

Numero d ' autorizzazione * Stabilimento * Indirizzo *

CARNE SUINA

Macelli

3 * Combinat Rodopa Levski * Levski *

26 * Combinat Rodopa Sliven * Sliven