82/637/CEE: Decisione della Commissione, del 7 settembre 1982, che stabilisce che l'importazione del "Crystal Technology - Lithium Niobate, Optical Parametric Oscillator Crystal" non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune
Gazzetta ufficiale n. L 264 del 14/09/1982 pag. 0018 - 0018
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 7 settembre 1982 che stabilisce che l'importazione del « Crystal Technology - Lithium Niobate, Optical Parametric Oscillator Crystal » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune (82/637/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 608/82 (2), visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 (3), in particolare l'articolo 7, considerando che, con lettera del 25 febbraio 1982, la Germania ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se il « Crystal Technology - Lithium Niobate, Optical Parametric Oscillator Crystal », ordinato il 16 febbraio 1979 e destinato a essere utilizzato per la spettroscopia molecolare mediante impulsi luminosi di frequenza dell'ordine di picosecondi, debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e, in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità; considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 15 luglio 1982 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie; considerando che da tale esame risulta che il « Crystal Technology - Lithium Niobate, Optical Parametric Oscillator Crystal » non può essere considerato come un apparecchio o come uno strumento ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1798/75, ma che, in effetti, si tratta di semi-fabbricazioni per un sistema di misura di pressione; che le semi-fabbricazioni non cadono sotto l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975; che non sono quindi soddisfatte le condizioni per la sua ammissione in franchigia, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il « Crystal Technology - Lithium Niobate, Optical Parametric Oscillator Crystal », che costituisce oggetto della domanda della Germania del 25 febbraio 1982, non può essere importato in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 1982. Per la Commissione Karl-Heinz NARJES Membro della Commissione (1) GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 4. (3) GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32.