31982D0401

82/401/CEE: Decisione della Commissione, del 5 maggio 1982, relativa ad aiuti concessi nei settori vitivinicolo e ortofrutticolo in Siciliao (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 173 del 19/06/1982 pag. 0020 - 0024


*****

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 maggio 1982

relativa ad aiuti concessi nei settori vitivinicolo e ortofrutticolo in Sicilia

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(82/401/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 443/80 (2), in particolare l'articolo 59,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1116/81 (4), in particolare l'articolo 31,

dopo aver invitato gli interessati, conformemente al disposto dell'articolo 93, paragrafo 2, primo comma, del trattato, a presentare le loro osservazioni e viste tali osservazioni;

I

considerando che il governo italiano, con lettera del 7 marzo 1981, ha notificato alla Commissione a norma dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato il disegno di legge della Regione Sicilia concernente « Provvedimenti per il settore vitivinicolo, agrumicolo, ortofrutticolo e delle olive da mensa » presentato da parlamentari dell'assemblea regionale siciliana;

considerando che successivamente, in data 8 aprile 1981, il governo italiano ha notificato il testo definitivo del disegno di legge approvato dall'assembla regionale; che il 29 maggio 1981 il governo italiano ha comunicato alla Commissione alcune informazioni chieste dai servizi della medesima;

considerando che il progetto in parola era già stato convertito in legge regionale 2 marzo 1981 n. 16/81;

considerando che l'articolo 1 della legge n. 16/81 prevede la concessione di un contributo di lire 1 000/q di uva conferita alle cooperative per la campagna 1980;

considerando che l'articolo 13 della legge n. 16/81 autorizza la messa a disposizione dell'Istituto regionale della vite e del vino di un importo di 3 miliardi di lire per favorire l'ammasso di uve presso le cooperative cantine sociali per la campagna 1981;

considerando che l'articolo 2 della legge n. 16/81 dispone che, per gli obiettivi di cui all'articolo 25 della legge regionale n. 36/76, la dotazione del Fondo di rotazione dell'IRCAC (Istituto regionale di credito alla cooperazione) venga incrementata di 5 miliardi di lire per l'esercizio 1981; che le provvidenze di cui al predetto articolo 25 consistono, fra l'altro, nella concessione di mutui agevolati a medio termine ai consorzi di secondo e terzo grado costituiti tra cooperative cantine sociali per le operazioni relative alla distillazione dei vini, alla trasformazione dei sottoprodotti della vinificazione, all'elaborazione e all'imbottigliamento dei vini da tavola e dei v.q.p.r.d., nonché nella concessione di crediti di esercizio;

considerando che l'articolo 7 della legge n. 16/81 prevede, soprattutto in applicazione dell'articolo 19 della legge regionale n. 14/69, la concessione alle associazioni di produttori, alle cooperative e ai loro consorzi, nonché alle associazioni di produttori che commercializzano prodotti agrumicoli e ortofrutticoli, di sovvenzioni nei limiti del 90 % delle spese impegnate per la campagna 1980/1981, per la conservazione, il trattamento, la commercializzazione e la vendita di agrumi e di ortofrutticoli;

considerando che, a norma dell'articolo 59 del regolamento (CEE) n. 337/79 e dell'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 1035/72, tali aiuti rientrano nel campo d'applicazione degli articoli da 92 a 94 del trattato;

considerando che, in occasione di un primo esame della legge n. 16/81, la Commissione ha constatato che il contributo di lire 1 000/q, previsto dall'articolo 1, nonché l'aiuto all'ammasso delle uve, previsto dall'articolo 13, costituivano infrazioni dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo; che essi non potevano di conseguenza trovare giustificazione nelle disposizioni dell'articolo 92, paragrafo 3, del trattato ed erano dunque da considerarsi incompatibili;

considerando che la Commissione ha del pari constatato che le misure previste dall'articolo 2 della legge n. 16/81 per il rifinanziamento dell'articolo 25 della legge n. 36/76, consistenti nella concessione di mutui agevolati a medio termine ai consorzi di secondo e terzo grado costituiti tra cooperative cantine sociali per le operazioni relative alla distillazione dei vini, alla trasformazione dei sottoprodotti della vinificazione, all'elaborazione e all'imbottigliamento dei vini da tavola e dei v.q.p.r.d., costituivano infrazione delle disposizioni relative all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo; che gli altri aiuti a favore dei consorzi, salvo quelli relativi ai crediti di esercizio, erano aiuti al funzionamento privi di qualsiasi effetto di miglioramento duraturo e non potevano quindi beneficiare di una delle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3, del trattato;

considerando che la Commissione ha inoltre comunicato al governo italiano che, per quanto riguarda l'articolo 7 della legge n. 16/81, essa riteneva che, nell'ipotesi che tale disposizione sia cumulata con gli aiuti previsti sul piano comunitario, soprattutto in favore delle associazioni di produttori di ortofrutticoli, essa costituisca infrazione delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1035/72; che, nell'ipotesi che tale disposizione non contrasti con quelle dell'organizzazione comune del mercato nel settore degli ortofrutticoli, essa costituisca un aiuto al funzionamento delle cooperative e dei loro consorzi che non presenta alcun elemento di miglioramento strutturale nel settore considerato; che l'aiuto non poteva pertanto beneficiare di una delle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3, del trattato;

considerando che, sulla base di quanto precede, la Commissione ha avviato la procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CEE avverso le misure sopra citate, salvo crediti di esercizio, ed ha invitato il governo italiano a presentare le sue osservazioni;

considerando che la Commissione ha invitato gli altri Stati membri e gli interessati diversi dagli Stati membri a presentare le loro osservazioni;

II

considerando che, nelle risposte alla lettera della Commissione, il governo italiano ha fatto valere:

- che il contributo di lire 1 000/q previsto dall'articolo 1 della legge n. 16/81 era limitato all'anno 1980 e che in futuro la Regione si sarebbe orientata verso azioni strutturali destinate a prevenire eccedenze di produzione,

- che l'aiuto di cui all'articolo 13 era destinato a garantire il funzionamento dell'Istituto regionale di credito alla cooperazione e non era utilizzato per favorire l'ammasso presso le cooperative cantine sociali,

- che le misure di cui all'articolo 2 erano motivate dalla necessità di garantire l'avviamento delle cooperative, intervento che non riguarda direttamente le operazioni di distillazione dei vini, che rimangono soggette alle disposizioni comunitarie,

- che la misura di cui all'articolo 7 è destinata ad assorbire i debiti conseguenti ad investimento effettuati dalle associazioni di produttori di nuova creazione per migliorare le strutture di produzione;

considerando che rappresentanti dei viticoltori e dei produttori di vini francesi hanno presentato le loro osservazioni; che tutti hanno dichiarato di condividere la posizione adottata dalla Commissione;

III

considerando che il contributo di lire 1 000/q di uva conferita alle cooperative, previsto dall'articolo 1 della legge n. 16/81, nonché l'aiuto all'ammasso di uve presso le cooperative, previsto dall'articolo 13 della stessa legge, e i mutui agevolati a medio termine per la distillazione dei vini, la trasformazione dei sottoprodotti della vinificazione, l'elaborazione e l'imbottigliamento dei vini da tavola e dei v.q.p.r.d., previsti dall'articolo 2 della legge citata, influiscono direttamente sui prezzi dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione grazie alla diminuzione dei costi dei prodotti di base, dei costi di trasformazione e di condizionamento;

considerando che, di conseguenza, tali misure vengono ad aggiungersi al regime di contributi previsto dall'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e costituiscono infrazione delle disposizioni che disciplinano tale organizzazione;

considerando che, a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, sono infatti « vietati gli aiuti il cui importo è determinato in funzione del prezzo o della quantità dei prodotti » oggetto di tale regolamento; che la Commissione considera che il citato articolo 24, paragrafo 1, conferma una delle limitazioni del potere degli Stati membri di intervenire direttamente nel funzionamento di un'organizzazione comune dei mercati implicanti un regime di prezzo comune, che rientrano ormai nella competenza esclusiva della Comunità; che tale principio è stabilito dalla giurisprudenza costante della Corte di giustizia, segnatamente nella sentenza emessa il 23 gennaio 1975 nella causa 51/74 (1); che tale sentenza rileva in linea generale che, quando la Comunità ha adottato una disciplina relativa alla creazione di un'organizzazione comune di mercato in un dato settore, gli Stati membri devono astenersi da ogni misura che possa derogarvi o arrecarvi pregiudizio; che, al riguardo, essi devono tener conto non soltanto delle disposizioni espresse, ma anche dello scopo e degli obiettivi del regolamento stesso (2);

considerando che il contributo ai soci delle cooperative cantine sociali previsto dall'articolo 1 della legge n. 16/81 ha coperto gran parte delle uve prodotte in Sicilia, cioè circa 10 milioni di quintali su 14 milioni prodotti nel 1980; che tale aiuto rappresenta il 5-8 % circa del valore delle uve conferite alle cooperative e il 4-7 % circa dei costi del vino prodotto da queste ultime;

considerando che tale misura, nonché quella per l'ammasso delle uve prevista dall'articolo 13 della legge n. 16/81 hanno pertanto favorito artificiosamente l'aumento o almeno il mantenimento ai livelli attuali della produzione delle uve destinate alla vinificazione e di conseguenza dei vini prodotti in Sicilia; che, d'altro lato, è concepibile che tali aiuti abbiano indotto i soci delle cooperative a conferire i loro prodotti a prezzi inferiori a quelli che sarebbero invalsi senza questo intervento dei pubblici poteri, fatto che a sua volta ha consentito alle cooperative di offrire i loro vini a condizioni più favorevoli di quelle che sarebbero invalse senza tale intervento;

considerando che, anche in tal caso, la misura rischia di pregiudicare gli scambi intracomunitari e di falsare la concorrenza, poiché favorisce le cooperative cantine sociali siciliane a detrimento dei produttori degli altri Stati membri che intendono esportare verso l'Italia e che non beneficiano di aiuti comparabili;

considerando che i mutui a medio termine previsti dall'articolo 12 della legge n. 16/81 favoriscono a loro volta artificiosamente l'aumento o almeno il mantenimento al livello attuale dei quantitativi di vino da tavola e di v.q.p.r.d, nonché di vini distillati e di sottoprodotti della vinificazione prodotti in Sicilia; che anche nel caso in specie i beneficiari di tali aiuti potranno offrire i loro prodotti a condizioni più favorevoli di quelle che sarebbero invalse senza questo intervento della Regione;

considerando che quest'ultima misure, che viene ad aggiungersi a tutte le altre previste dalla legge n. 16/81 e da altre leggi regionali nel settore vitivinicolo, rischia di pregiudicare gli scambi intracomunitari e di falsare la concorrenza, poiché favorisce i vitivinicoltori siciliani rispetto ai vitivinicoltori degli altri Stati membri che intendono esportare verso l'Italia e non beneficiano di aiuti;

considerando che gli stessi argomenti possono essere addotti per gli aiuti previsti dall'articolo 7 a favore delle associazioni di produttori, delle cooperative e dei loro consorzi che commercializzano prodotti ortofrutticoli;

considerando che la Commissione non ha potuto far proprie le motivazioni addotte dal governo italiano, poiché il fatto che l'aiuto previsto dall'articolo 1 della legge n. 16/81 sia stato concesso unicamente nel 1980 non annulla la sua incompatibilità con le disposizioni dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo; pi che, per quanto riguarda l'articolo 13, nulla permette di concludere che l'importo destinato dalla legge suddetta al pagamento di sovvenzioni alle cooperative cantine sociali sia stato utilizzato per scopi diversi da quelli inizialmente previsti; che, anche per quanto riguarda gli aiuti previsti dall'articolo 2, nulla dimostra che questi non saranno utilizzati conformemente alla legge per operazioni di distillazione dei vini, di trasformazione dei sottoprodotti della vinificazione o per garantire il funzionamento di consorzi di secondo e terzo grado; che, infine, per quanto riguarda l'articolo 7, non è stata indicata alcuna disposizione regionale per dimostrare che l'importo previsto da tale articolo ha potuto essere ed è stato utilizzato per agevolare gli investimenti delle cooperative di nuova creazione;

considerando che, sulla base di quanto precede, tali misure adempiono i criteri di cui all'articolo 92, paragrafo 1, del trattato;

considerando che l'articolo 92, paragrafo 1, del trattato stabilisce l'incompatibilità di principio con il mercato comune degli aiuti che adempiono i criteri ivi enunciati; che le deroghe a tale incompatibilità previste dal paragrafo 3 dello stesso articolo devono essere interpretate rigorosamente in occasione dell'esame di qualsiasi misura nazionale o regionale; che, in particolare, esse possono essere concesse soltanto qualora la Commissione accerti che l'aiuto è ncessario per la realizzazione di uno degli obiettivi previsti da tali disposizioni;

considerando che, se si accordassero siffatte deroghe per aiuti non implicanti una tale contropartita, si ammetterebbero pregiudizi agli scambi intracomuni

tari e distorsioni della concorrenza ingiustificate rispetto all'interesse comunitario, nonché, correlativamente, vantaggi ingiustificati per taluni Stati membri;

considerando che nel caso di specie gli aiuti previsti dall'articolo 1, per quanto riguarda il contributo di lire 1 000/q, nonché dagli articoli 13, 2 e 7 della legge n. 16/81 non permettono di constatare l'esistenza di una tale contropartita;

considerando che il governo italiano non ha infatti potuto fornire, né la Commissione ha potuto scoprire, una giustificazione che permetta di stabilire che gli aiuti in causa soddisfano le condizioni necessarie per l'applicazione di una delle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafi 2 e 3, del trattato;

considerando che non trattasi infatti di misure destinate a favorire lo sviluppo economico di una regione ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato, poiché esse non sono in alcun caso atte a favorire lo sviluppo della Sicilia o dei prodotti in causa, trattandosi di aiuti al funzionamento privi di qualsiasi effetto strutturale; che la situazione della Sicilia e dei diversi prodotti non risulterà durevolmente modificata dopo la cessazione di tali interventi;

considerando che le misure non costituiscono un importante progetto di comune interesse europeo, né sono atte a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia italiana, per cui non si applica l'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), del trattato;

considerando che tali misure costituiscono inoltre aiuti al funzionamento per gli agricoltori interessati; che la Commissione si è sempre opposta a siffatti aiuti, che non soddisfano le condizioni per poter beneficiare della deroga prevista dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato, né sono tali, a causa della loro scarsa efficacia, da facilitare lo sviluppo qual è previsto dalla stessa disposizione;

considerando che, nella situazione in cui versano attualmente i mercati vitivinicoli e degli ortofrutticoli, un aiuto anche modesto altera le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune;

considerando che non vi è pertanto alcun elemento che possa indurre la Commissione a non considerare incompatibili le misure in oggetto e a farle bneficiare della deroga prevista dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato;

considerando che, sulla base di quanto precede, gli aiuti previsti dall'articolo 1 della legge n. 16/81 per quanto riguarda il contributo di lire 1 000/q di uva conferita, nonché dagli articoli 2, 7 e 13 (salvo i crediti di esercizio), non soddisfano le condizioni necessarie per beneficiare di una delle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3, del trattato;

considerando che, anche se fosse stata possibile una deroga a titolo dell'articolo 92, paragrafo 3, il carattere d'infrazione proprio dell'articolo 1 della legge 16/81 per quanto riguarda il contributo di lire 1 000/q, nonché dell'articolo 13 e dell'articolo 2, per quanto riguarda gli aiuti alla distillazione dei vini, alla trasformazione dei sottoprodotti della vinificazione, all'imbottigliamento dei vini da tavola e dei v. q. p. r. d., e dell'articolo 7 della suddetta legge nell'ipotesi che tale misura sia cumulata con gli aiuti previsti sul piano comunitario nell'ambito delle organizzazioni comuni dei mercati nei settori vitivinicolo e orotfrutticolo, esclude l'applicazione di una tale deroga,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il contributo di lire 1 000 concesso ai soci delle cooperative cantine sociali per ogni quintale di uva conferita alla cooperativa, previsto dall'articolo 1 della legge della Regione Sicilia 24 marzo 1981 n. 16/81, è incompatibile con le dispsozioni dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e con le disposizioni dell'articolo 92 del trattato; tale contributo non deve di conseguenza più essere concesso e l'articolo 1 della legge n. 16/81 deve pertanto essere modificato in modo da eliminare i contributi in parola.

Gli aiuti concessi ai consorzi di secondo e terzo grado, previsti dall'articolo 2 delle legge della Regione Sicilia n. 16/81 e dall'articolo 25 della legge della Regione Sicilia n. 36/76, salvo i crediti di esercizio, nonché gli aiuti per l'ammasso delle uve, previsti dall'articolo 13 della legge n. 16/81, sono parimenti incompatibili con le dispsosizioni dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e con le disposizioni dell'articolo 92 del trattato; tali aiuti non devono di conseguenza più essere concessi (salvo i crediti di esercizio per i consorzi di secondo e terzo grado) e gli articoli 2 e 13 della legge n. 16/81 devono essere pertanto modificati in modo da eliminare gli aiuti in parola.

Gli aiuti concessi alle associazioni di produttori e alle cooperative, previsti dall'articolo 7 della legge della Regione Sicilia n. 16/81, sono incompatibili con le disposizioni dell'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli e con le disposizioni dell'articolo 92 del trattato; tali aiuti non devono di conseguenza più essere concessi e l'articolo 7 della legge n. 16/81 deve essere modificato in modo da eliminare gli aiuti in parola. Articolo 2

La Repubblica italiana adotta le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione entro un termine di un mese a decorrere dalla sua notifica e ne informa immediatamente la Commissione.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 53 del 5. 3. 1979, pag. 1.

(2) GU n. L 57 del 29. 2. 1980, pag. 1.

(3) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

(4) GU n. L 118 del 30. 4. 1981, pag. 1.

(1) Causa 151/74 (Raccolta 1975, pag. 79).

(2) Causa 10/79 (Raccolta 1979, conclusioni dell'avvocato generale, pag. 3320).