82/378/CEE: Decisione della Commissione, del 19 maggio 1982, che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato "Ortec - Timing Filter Amplifier, model 474 with Constant-Fraction Discriminator, model 473A, Counter and Timer, model 776 and Nanosecond Display, model 425A" non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune (I testi in lingua francese, tedesca, italiana, olandese, danese, inglese e greca sono i soli facenti fede)
Gazzetta ufficiale n. L 168 del 15/06/1982 pag. 0037 - 0037
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 1984 relativa al sistema francese di aiuti all'industria consistenti in prestiti speciali per gli investimenti, prestiti agevolati alle imprese, prestiti complementari di rifinanziamento e prestiti del FIM (Fonds industriel de modernisation) (Il testo in lingua francese è il solo facente fede) (85/378/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, considerando quanto segue: I In seguito a reiterate richieste della Commissione, il governo francese ha informato quest'ultima con telex del 1o aprile 1982 (SG(82)A/3230), del 17 gennaio 1983 (SG(83)A/487) e dell'8 febbraio 1983 (SG(83)A/1412) e con lettere del 28 ottobre 1983 (n. 930/IV/(83)/14555), del 15 febbraio 1984 (IV/10.833) e del 2 aprile 1984 (IV(84)/11.764), della creazione di vari tipi di prestiti speciali all'industria, ossia: - prestiti speciali per gli investimenti (PSI), - prestiti agevolati alle imprese (PAE), - prestiti complementari di rifinanziamento (PSR), - prestiti del Fonds industriel de modernisation (FIM). I prestiti speciali per gli investimenti (PSI) sono attualmente concessi ad un tasso di interesse del 9,25 %, quando superano i 2 milioni di FF; questi prestiti sono obbligatoriamente suddivisi in due parti: - un prestito a lunga scadenza che può beneficiare di una franchigia di due anni quando abbia durata fino a 12 anni e di tre anni quando la durata superi i 12 anni; - crediti a medio termine della durata massima di sette anni, concessi dalle banche alle condizioni di mercato. La durata di questi prestiti e la quota parte dei due tipi di finanziamento sul totale sono stabilite dall'istituto finanziatore in base alla natura degli investimenti previsti, alla durata d'ammortamento e alla loro redditività. L'ammontare complessivo di questi prestiti a medio ed a lungo termine può giungere sino al 70 % dell'importo globale al netto delle tasse dei programmi di nuovi investimenti. Questi prestiti sono riservati alle imprese che intraprendono programmi di investimento e creano nuovi posti di lavoro o consolidano quelli esistenti, effettuano risparmi energetici o economie di materie prime, incrementano il fatturato delle loro esportazioni al di fuori della Comunità, acquistano attrezzature per l'automatizzazione dei processi produttivi, mettono a punto processi innovativi o fabbricano prodotti che incorporano innovazioni. Gli stanziamenti previsti per questi prestiti ammontano a 14 miliardi di FF nel 1983 e a 14,3 miliardi di FF nel 1984. I prestiti agevolati alle imprese (PAE) sono attualmente concessi al tasso dell'11,75 %. Di questi prestiti possono beneficiare le imprese i cui programmi siano ritenuti prioritari, ma che non contraggono gli impegni prescritti per i prestiti speciali a favore degli investimenti. Le condizioni per poterne beneficiare e la natura di questi prestiti sono, salvo che per il tasso di interesse, identici a quelli dei prestiti speciali per gli investimenti. Gli stanziamenti previsti per questi prestiti sono pari a 7 miliardi di FF nel 1983 e 7,16 miliardi di FF nel 1984. I prestiti agevolati a favore delle imprese saranno soppressi a decorrere dal 1o gennaio 1985. I prestiti complementari di rifinanziamento (PSR) sono attualmente concessi al tasso del 9,75 %; trattasi di prestiti a lungo termine, della durata di 12 anni, con una franchigia di due anni. Essi devono essere notificati nel 1984. L'ammontare di questi prestiti è pari almeno al valore medio di una quota annua di capitale di ammortamento dei prestiti a lungo termine contratti a tasso fisso. Questi ultimi prestiti sono costituiti dai prestiti a medio o lungo termine contratti a tasso fisso presso istituti di credito specializzati (Crédit national, Caisse centrale de crédit coopératif, Crédit d'équipement des PME, Sociétés de développement régional), o garantiti da questi ultimi. Questi prestiti sono concessi esclusivamente alle imprese che soddisfano alle seguenti condizioni: - gli oneri finanziari dovuti nel 1984 per l'indebitamento totale a lungo ed a medio termine contratto in franchi ed a tasso fisso devono rappresentare almeno l'11 % dell'ammontare dello stesso indebitamento al 31 dicembre 1983; - le imprese devono intraprendere nel 1984 un investimento finanziato tramite un prestito speciale per gli investimenti, un prestito agevolato alle imprese, notificato fra il 1o gennaio 1984 ed il 31 dicembre 1984 o tramite un prestito a medio termine, avallato, garantito o mobilizzato nel corso dello stesso periodo da uno dei quattro istituti specializzati nella concessione di prestiti a lungo termine. Gli stanziamenti previsti per questi prestiti ammontano a 3 miliardi di FF sia nel 1983 che nel 1984. I prestiti del FIM sono attualmente concessi al tasso del 9,25 %. Questi prestiti sono concessi per una durata massima di 10 anni con una franchigia fino a due anni. L'ammontare di questi prestiti puô giungere sino al 40 % dell'importo dei programmi di investimento. Questi prestiti sono destinati a sostenere programmi finanziari con carattere innovativo vertenti su una delle seguenti aree di interesse industriale prioritario: installazione nelle imprese di macchine ed attrezzature a tecnologia avanzata, sviluppo dell'automazione negli uffici e delle schede a memoria, le biotecnologie, la dotazione degli istituti di educazione e di formazione in micrordinatori, la messa a punto di autoveicoli con bassissimo consumo di carburante. La procedura per la concessione dei prestiti del FIM è la seguente: - L'impresa trasmette un progetto di ammodernamento sia alla banca sia direttamente all'ANVAR (Agence nationale pour la valorisation de la recherche, che dipende dal Ministero dell'industria); - L'ANVAR procede allo studio tecnico e la banca a quello finanziario; - in caso di accordo, il progetto è trasmesso al comitato esecutivo del FIM che lo approva o lo respinge; - il FIM comunica la propria approvazione al CAMI (Caisse des modernisation industrielle), che registra a bilancio il prestito da concedere; - la CAMI avvisa la CDC (Caisse de dépôts et consignations); su ordine del ministro, quest'ultima accredita i fondi presso la banca dell'impresa interessata ed emette l'ordine di pagamento; - i fondi sono messi a disposizione del cliente; - i prestiti del FIM beneficiano di una garanzia finanziaria dello stato (un fondo di riserva dotato di disponibilità a carico del bilancio del Ministero dell'industria e della ricerca per i prestiti di importo inferiore a 150 milioni di FF, e la consueta garanzia dello stato, concessa dal ministro dell'economia e delle finanze, per i prestiti di importo superiore). Nel 1983 i prestiti del FIM hanno beneficiato di uno stanziamento di 3 miliardi di FF (riportato sull'esercizio 1984) e nel 1984 di uno stanziamento complessivo di 11 milliardi, mentre quello previsto per il 1985 è di 12 miliardi di FF. L'ammontare dei prestiti partecipativi per l'ammodernamento tecnologico concessi dal FIM è stato pari, nel periodo compreso fra il 1o settembre ed il 31 dicembre 1983, a 430 milioni di FF e, per il periodo dal 1o gennaio al 31 ottobre 1984, a 6,38 miliardi di FF. Nel corso degli stessi periodi, gli importi concessi dal FIM per il leasing sono stati rispettivamente pari a 531 milioni ed a 1,19 miliardi di FF. II Il 22 febbraio 1984 la Commissione ha avviato la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CEE nei confronti dei prestiti di cui trattasi, in quanto costituirebbero aiuti di stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CEE, che, sulla base degli elementi forniti dal governo francese, non possono beneficiare di nessuna delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3 (GU n. C 118 del 2. 5. 1984). Per quanto riguarda la natura di aiuto, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, dei quattro sistemi di prestiti in questione, va osservato che essi hanno la caratteristica comune di offrire alle industrie prestiti a tassi inferiori a quelli del mercato. Questi tassi preferenziali sono stabiliti dallo stato e possono essere concessi grazie: - ad un abbuono di interesse per il quale il governo ha previsto stanziamenti di bilancio, per quanto riguarda i prestiti speciali per gli investimenti, i prestiti agevolati alle imprese ed i prestiti complementari di rifinanziamento; - al versamento agli istituti di credito specializzati di una parte del gettito di conti di risparmio, i cosiddetti CODEVI (comptes de développement industriel), e alle particolari condizioni previste per il sistema, per quanto riguarda i prestiti del FIM. Nel caso dei primi tre regimi di prestiti esaminati più sopra, la differenza fra i tassi preferenziabli stabiliti dallo stato ed i tassi del mercato è possibile grazie al versamento diretto da parte dello stato all'istituto di credito specializzato (generalmente il Crédit national) di sovvenzioni globali a carico del bilancio statale e concesse non appena i prestiti da agevolare sono offerti ad un tasso ed a condizioni stabilite dallo stato, la cui osservanza è accertata dall'ispezione delle finanze, mentre l'istituto di credito specializzato mantiene la responsabilità della scelta e dei rischi di selezione connessi con la concessione del prestito. Il governo francese riconosce del resto esplicitamente la loro natura di aiuto nella sua lettera del 12 novembre 1984; Nel caso dei prestiti del FIM, il tasso al quale sono concessi è fissato sistematicamente ad un livello inferiore a quello dei prestiti concessi alle condizioni di mercato. Ciò è possibile soltanto in quanto i prestiti del FIM sono finanziati con i proventi dei conti di sviluppo industriale (CODEVI) - ossia conti di risparmio a brevissimo termine, che beneficiano di un tasso stabilito dallo stato (attualmente 6,5 %) più basso di quello del mercato - e trasformando i fondi in tal modo raccolti in prestiti a lungo termine all'industria. La possibilità di raccogliere fondi ad un tasso così basso e di importo così rilevante (61 miliardi di FF dal settembre 1983, data di lancio dei CODEVI) deriva dal fatto che lo stato accorda a tali conti un'esenzione fiscale rinunciando pertanto a sostanziali introiti fiscali. Se tale esenzione non fosse concessa, le banche sarebbero costrette a reperire risorse ad un tasso notevolemente superiore, ciò che impedirebbe la concessione di prestiti del FIM al tasso preferenziale. Per quanto riguarda in particolare i fondi provenienti dai CODEVI, la loro destinazione è stabilita tassativamente dalla legge. Per i conti tenuti da banche (nonché dal Crédit mutuel e dal Crédit agricole) i fondi sono ripartiti al 50 % fra: a) la Caisse de dépot et consignation (CDC), ossia un organismo che dipende dallo stato, che ne trasforma la metà in buoni del tesoro e conserva il resto per trasformarlo in prestiti del FIM, ed in cambio assegna alle banche dei TDI (Titres de développement industriel), al tasso dell'8 % e della durata di 5-7 anni; b) le banche stesse, che ne trasferiscono la metà alla Banque de France e concedono per l'altra metà mutui a medio e lungo termine (PBE) all'industria, al tasso del 10,25 %. I proventi dei conti tenuti dalle casse di risparmio e dei CCP vengono trasferiti alla CDC la quale: a) ne conserva la metà a titolo di riserve di liquidità; b) trasmette l'altra metà agli istituti di credito specializzati che a contropartita concedono all'industria prestiti speciali per gli investimenti, prestiti agevolati alle imprese e prestiti complementari di rifinaziamento. Di conseguenza, anche se l'utilizzazione delle risorse pubbliche descritte più sopra a favore delle imprese beneficiarie dei prestiti del FIM non dà lugo ad un'iscrizione a carico del bilancio dello stato, essa presuppone nondimeno una rinuncia dello stato a risorse fiscali. Il vantaggio che ne consegue per le imprese beneficiarie contribuisce pertanto un aiuto concesso mediante risorse statali, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato (vedi al riguardo la sentenza della Corte di giustizia, del 25 giugno 1970, nella causa 47/69); Inoltre, un ulteriore elemento di aiuto risultato dal fatto che lo stato assume a proprio carico, qualunque ne sia l'importo, il margine di rischio per le banche inerente ai prestiti del FIM. Per quanto riguarda la loro compatibilità con le disposizioni dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato, va osservato che i regimi di prestito in questione sono destinati alla realizzazione di obiettivi di ammodernamento industriale definiti prioritari dal governo francese. È opportuno rilevare che nel modo in cui è stata presentata, la finalità generale costituita dall'ammodernamento dell'industria non rappresenta di per sé una contropartita ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non può soddisfare all'esigenza dell'interesse comune; che ciò vale anche per l'altro criterio seguito dal governo francese per definire gli obiettivi prioritari di ammodernamento industriale. Ttrattasi di una valutazione economica in materia di aiuti che è di esclusiva competenza della Commissione. Tali aiuti consentono alle imprese che ne beneficiano di disporre di importi rilevanti che permettono loro di procedere all'ammodernamento delle loro attrezzature (ed anche all'attività di ricerca, per determinati settori) senza dover far ricorso all'autofinanziamento o al mercato finanziario ai tassi di interesse ordinari. In tal modo le imprese possono destinare ad altre attività le risorse che avrebbero normalmente dovuto assegnare all'ammodernamento. Di conseguenza esse vengono a beneficiare di una maggiore competitività e di un rafforzamento della loro struttura finanziaria, che rappresenta un sensibile vantaggio concorrenziale rispetto a tutte le imprese della Comunità che non possono avvalersi di un sistema analogo, come sottolineato dalla Corte di giustizia, nella sentenza del 17 settembre 1980, causa 730/79. Infine, quando ha iniziato la procedura, la Commissione ha considerato i primi tre sistemi di prestito (PSI, PAE e PSR) alla stregua di aiuti esistenti per il fatto che essi sono assimilabili, per modalità ed obiettivi, a quelli concessi dal Crédit national (un istituto di credito specializzato) per conto del FDES (Fondo di sviluppo economico e sociale, dipendente dal Ministero delle finanze), e che le modalità di finanziamento sono identiche e la loro origine comune. Per quanto riguarda i prestiti del FIM, trattandosi di nuovi aiuti, la Commissione ha fatto presente l'effetto sospensivo della procedura nei loro confronti, ed ha sottolineato che di tutti gli aiuti concessi prima di una sua decisione finale nell'ambito della suddetta procedura poteva essere chiesto il rimborso. In tal modo essa ha avvertito le imprese potenziali beneficiarie di questi prestiti del rischio di dover eventualmente rimborsare gli aiuti a causa della loro illiceità, derivante dalla mancata notifica alla Commissione. III Il governo francese ha trasmesso alla Commissione le proprie osservazioni sull'apertura della procedura dell'articolo 93, paragrafo 2, con lettere del 7 novembre 1984 (IV/84-5062), 12 novembre 1984 (84/15116), 27 novembre 1984 (IV/84-15426) e 4 dicembre 1984 (IV/84-15534). In tali osservazioni il governo francese ha ricordato le condizioni, le modalità di funzionamento e gli obiettivi dei tre sistemi di prestiti agevolati in questione, ha precisato che questi diversi dipi di prestito sono concessi da istituti di credito specializzati privati, che decidono autonomamente e a loro rischio sui prestiti concessi, senza che lo stato interferisca nella loro selezione dei rischi. Per il fatto di essere erogati da istituti indipendenti, questi prestiti costituiscono un aiuto generale a favore delle imprese e che le pubbliche autorità stabiliscono le condizioni di attribuzione cui detti prestiti devono soddisfare affinché le risorse che li finanziano beneficino di un'agevolazione. Il costo dell'aiuto fornito dallo stato deve essere valutato in relazione all'insieme dei finanziamenti dei programmi di investimento in questione. Gli istituti erogatori hanno un ampio margine discrezionale di valutazione per quanto riguarda la quota parte finanziata con questi prestiti, nonché la ripartizione dei loro finanziamenti fra le diverse categorie di prestiti. Di conseguenza la proposta di aiuti non può essere valutata globalmente in quanto varia sensibilmente in funzione in particolare della natura e dell'ammontare dei programmi di investimento finanziati e dell'analisi del rischio da parte dell'istituto erogatore. Infine, l'agevolazione è calcolata con riferimento al costo delle risorse ed è versata soltanto al momento del rimborso di rate di prestito. Gli istituti attingono alle risorse quando la loro situazione di liquidità lo rende necessario, in condizioni che possono variare sensibilmente da un'emissione e da un istituto all'altro. Infine, nel 1983, i quattro regimi specializzati hanno concesso 34 339 prestiti dell'ammontare medio di 910 000 FF. Per quanto riguarda i prestiti del FIM, il governo francese, nelle proprie osservazioni: - ha ricordato le condizioni, le modalità di funzionamento e gli obiettivi del sistema dei prestiti del FIM, insistendo sul fatto che esso non è finanziato con fondi di bilancio, bensì esclusivamente tramite le risorse dei CODEVI, che questo sistema consente di destinare direttamente queste risorse ai fabbisogni delle imprese industriali, che esso non beneficia di nessuna agevolazione dello stato, che l'esenzione fiscale dei CODEVI non conferisce alcun vantaggio particolare alle imprese, che la garanzia di cui possono beneficiare i prestiti del FIM è disciplinata da disposizioni di diritto comune, che infine questo sistema di prestiti del FIM è una fonte di finanziamento ordinaria di cui può beneficiare qualsiasi impresa a condizione che il carattere innovatore dei programmi di investimento corrisponda alle priorità stabilite dallo stato; che di conseguenza, sempre secondo il governo francese, il sistema dei prestiti del FIM non può essere assimilato ad un dispositivo di aiuto pubblico ai sensi dell'articolo 92, del trattato CEE; - ha precisato che i programmi finanziati dal FIM vertono esclusivamente su investimenti di ammodernamento, che questi prestiti servono soltanto a fornire i finanziamenti necessari al rinnovo, da parte di qualsiasi impresa di un determinato settore, del proprio apparato produttivo o della propria gamma di prodotti, che le priorità dei prestiti del FIM, quali stabilite sin dall'origine, corrispondono ad uno spiccato interesse europeo, e che di conseguenza gli obiettivi del FIM non sono in contraddizione con il mercato comune. IV D'altro lato, in data 15 maggio 1984, 17 maggio 1984 e 13 giugno 1984, la Commissione ha ricevuto da tre altri stati membri, la Repubblica federale di Germania, la Danimarca e l'Italia, osservazioni che sono favorevoli all'inizio della procedura dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato nei confronti dei predetti regimi di aiuti. Tali osservazioni sottolineano i vantaggi apportati sul piano della concorrenza alle imprese francesi che ne beneficiano, in particolare nel settore dell'automobile, e le incidenze di questi vantaggi sugli scambi fra gli stati membri, la mancanza di priorità industriali comunitarie alle quali la concessione di questi prestiti sarebbe subordinata, e sostengono la posizione della Commissione sulla mancanza di elementi che consentano di giustificare la concessione, a favore di questi prestiti, di una deroga all'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CEE. V Gli argomenti addotti dal governo francese non hanno apportato elementi nuovi tali da determinare una revisione della posizione assunta dalla Commissione quando ha iniziato la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2. Infatti, per quanto riguarda la natura di aiuti, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato, degli interventi di cui trattasi, la Commissione rinvia alle considerazioni sviluppate nel punto II. In ordine alla loro compatibilità con l'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), la Commissione deve precisare che, tenuto conto del carattere generale delle finalità perseguite da questi sistemi e, di conseguenza, della loro mancanza di specificità settoriale o regionale, essi non possono beneficiare delle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) o c). La Commissione deve pertanto valutare accuratamente gli aiuti prospettati nel quadro di questi regimi tenendo conto degli effetti che tali aiuti producono. Gli effetti degli aiuti di cui trattasi sono particolarmente sensibili in particolare quando i prestiti sono concessi per progetti di un certo rilievo realizzati da imprese particolarmente attive sul mercato. Una percentuale rilevante di questi prestiti è concessa a imprese di questo tipo, come risulta da talune informazioni a disposizione della Commissione, nonostante il governo francese non le abbia fornito nessuna indicazione al riguardo. Inoltre, questi prestiti verrebbero concessi ad imprese operanti in settori nei quali la concorrenza intracomunitaria è particolarmente vivace, come in quelli dell'automobile, dell'elettronica e nel settore agroalimentare. D'altro lato, dato l'elevato numero di casi di concessione dei prestiti in questione e il loro importo medio, gran parte di questi prestiti possono essere concessi ad imprese in condizioni che non alterano gli scambi in misura contraria all'interesse comune. Pertanto, anche all'interno dei quattro regimi in questione occorre distinguere i casi concreti significativi da quelli che non lo sono, secondo i criteri stabiliti dalla Commissione nella lettera inviata agli stati membri il 14 settembre 1979; le soglie di notifica previste da tali criteri sono le seguenti: - per gli aiuti generali di intensità, in equivalente-sovvenzione netto, superiore al 15 % degli investimenti: tutti i casi di applicazione; - per gli aiuti di intensità superiore al 10 % (ma non superiore al 15 %): i casi nei quali gli investimenti superano i 3 milioni di ECU; - per i casi di intensità superiore al 5 % (ma non superiore al 10 %): i casi nei quali gli investimenti superano i 6 milioni di ECU; - infine, per gli aiuti di intensità non superiore a 5 %: i casi in cui gli investimenti superano i 9 milioni di ECU. D'altro lato, per ciascuno dei loro regimi di aiuti generali, gli stati membri devono presentare entro la fine del 1o trimestre di ogni anno, per l'esercizio precedente, una relazione che evidenzi, per ciascun ramo industriale (definito in base alla nomenclatura generale delle attività economiche dell'Istituto statistico delle Comunità europee) e per ogni categoria di regioni definita nel punto I, secondo trattino, dei principi di coordinamento degli aiuti regionali (distinguendo fra regioni sovvenzionate e non sovvenzionate della categoria 2, punto iv), l'ammontare degli aiuti concessi, quello dei relativi investimenti ed il numero di casi. Queste informazioni devono consentire alla Commissione di adottare in tempo utile le necessarie opportune misure, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, del trattato CEE, qualora dovesse risultare che a causa dell'effetto cumulato di più casi, peraltro di importo inferiore alle suddette soglie, una concentrazione di aiuti in determinati settori o determinate regioni rischi di provocare difficoltà per gli scambi e per la concorrenza fra stati membri. D'altro lato, i casi concreti significativi di aiuti definiti più sopra possono, a causa della loro importanza, alterare le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune. Questa presunzione non vale invece per gli altri casi di aiuto - fatto salvo l'esame a posteriori degli aiuti concessi nei singoli settori o nelle singole regioni, descritto più sopra - sia perché il produttore, il prodotto o il servizio che beneficiano dell'aiuto rivestono un'importanza solo secondaria, il che limita le conseguenze degli aiuti sugli scambi intracomunitari, sia perché il volume dell'intensità dell'aiuto di cui trattasi sono così modesti da renderne molto limitato l'impatto sulla concorrenza e sugli scambi. Per quanto riguarda i nuovi aiuti, ossia i prestiti del FIM, nei cui confronti la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2, ha effetto sospensivo, la Commissione constata un massiccio ricorso a questo tipo di prestiti durante il periodo posteriore all'inizio della procedura. Essa deve rilevare che gli effetti di questi aiuti sono consistenti e che il governo francese non ha rispettato il divieto di concedere nuovi prestiti in base a questo regime, divieto conseguente all'effetto sospensivo della procedura dell'articolo 93, paragrafo 2. Inoltre, esso non ha notificato nessun caso significativo, neppure i prestiti concessi alle due imprese del settore dell'automobile, menzionati nella lettera della Commissione del 1o marzo 1983. Di conseguenza, la Commissione non è stata posta in grado di valutare, per questi casi individuali significativi nei quali la concessione di aiuti può incidere sulle condizioni degli scambi fra stati membri in misura contraria all'interesse comune, la compatibilità di tali aiuti con le disposizioni dell'articolo 92 del trattato CEE. L'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CEE prevede l'incompatibilità di massima con il mercato comune degli aiuti che presentano le caratteristiche ivi enunciate. Le deroghe a tale incompatibilità, previste dall'articolo 92, paragrafo 3, del trattato CEE, che sono le sole applicabili nella fattispecie, precisano gli obiettivi da perseguire nell'interesse della Comunità e non in quello dei soli beneficiari dell'aiuto. Queste deroghe devono essere interpretate restrittivamente in sede di esame di qualsiasi programma di aiuti a finalità regionale o settoriale e di ogni caso individuale significativo di applicazione dei regimi di aiuti a finalità generale, in particolare, esse sono applicabili soltanto se la Commissione è in grado di accertare che senza l'aiuto il solo gioco delle forze del mercato non consentirebbe di ottenere da parte delle imprese beneficiarie un comportamento atto a contribuire alla realizzazione di uno degli obiettivi che tali deroghe perseguono. Concedere il beneficio di tali deroghe ad aiuti che non implicano una contropartita di questo genere significherebbe ammettere che gli scambi fra gli stati membri siano alterati e la concorrenza falsata senza che ciò sia giustificato dall'interesse comunitario, e concedendo nel contempo indebiti vantaggi a determinati stati membri. Quando applica i richiamati principi all'esame di regimi di aiuti a finalità generale o di casi individuali significativi di applicazione di questi regimi, la Commissione deve accertarsi che esista, presso le imprese beneficiarie, una contropartita che giustifichi la concessione dell'aiuto, nel senso che esso deve essere necessrio per promuovere la realizzazione di uno degli obiettivi enunciati dall'articolo 92, paragrafo 3, del trattato CEE. Se ciò non può essere dimostrato ed in particolare se gli investimenti che possono beneficiare dell'aiuto saranno comunque effettuati, è evidente che l'aiuto non contribuisce alla realizzazione degli obiettivi perseguiti dalle deroghe ma è destinato a migliorare la situazione finanziaria delle imprese beneficiarie. I regimi di aiuti in questione sono sprovvisti di qualsiasi specificità settoriale o regionale. Di conseguenza essi devono essere considerati alla stregua di regimi di aiuti generali il cui ammontare può variare sensibilmente da un prestito all'altro e che possono essere concessi in settori in cui le loro ripercussioni sulla concorrenza e sugli scambi fra stati membri possono essere estremamente differenti a seconda delle imprese beneficiarie, del livello degli investimenti sovvenzionati e di quello degli aiuti concessi. Nei casi individuali significativi in cui l'aiuto finanziario concesso dal governo francese alle imprese interessate ne rafforza in modo particolare la posizione rispetto ad altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari, la Commissione non ha potuto riscontrare ed il governo francese non ha potuto fornire nessuna giustificazione che consenta di stabilire che gli aiuti di cui trattasi ottemperano alle condizioni per l'applicazione di una delle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3, del trattato CEE. In particolare, la Commissione non può considerare né l'interesse industriale prioritario francese, né l'ammodernamento delle imprese industriali di per sé, alla stregua di una contropartita comunitaria tale da giustificare la concessione di una delle deroghe dell'articolo 92, paragrafo 3. Al contrario, quando sono concessi in questi casi individuali significativi, gli aiuti in questione rischiano di alterare gli scambi fra stati membri in misura contraria all'interesse comune, dato che rafforzano in modo particolare la posizione delle imprese beneficiarie rispetto ad altre imprese concorrenti negli scambi fra stati membri. Di conseguenza, gli aiuti che possono essere concessi sotto forma di prestiti speciali per gli investimenti, di prestiti agevolati alle imprese, di prestiti complementari di rifinanziamento o di prestiti del FIM nei casi individuali considerati significativi non soddisfano alle condizioni richieste per beneficiare di una delle deroghe previste dal paragrafo 3 dell'articolo 92, del trattato CEE. La Commissione deve inoltre vigilare affinché siano pienamente rispettate le discipline comunitarie in materia di aiuti stabilite per determinati settori sensibili, ossia la siderurgia, la costruzione navale, le fibre sintetiche, i settori del tessile e dell'abbigliamento. Prima che la Commissione avesse adottato una decisione finale ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, il governo francese ha erogato aiuti sotto forma di prestiti del FIM. Questi aiuti devono pertanto essere ritenuti illegali e che di essi potrà essere chiesto il rimborso nei casi individuali significativi. Per consentire alla Commissione di valutare la compatibilità di questi casi individuali con l'articolo 92, il governo francese deve comunicarle tali casi entro il 20 febbraio 1985. Inoltre, occorre ribadire al governo francese che la Commissione deve essere informata, in applicazione dell'articolo 93, paragrafo 3, di ogni modifica relativa ai regimi di aiuti costituiti dai prestiti oggetto della presente decisione. HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La Commissione non si oppone all'erogazione degli aiuti sotto forma di prestiti speciali per gli investimenti, di prestiti agevolati alle imprese, di prestiti complementari di rifinanziamento e di prestiti del Fondo industriale di ammodernamento a condizione che, in applicazione dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CEE, il governo francese le notifichi, preliminarmente la loro concessione, i casi concreti significativi per consertirle di accertare se sono compatibili con l'articolo 92 del trattato CEE. Articolo 2 Sia per gli aiuti esistenti che per quelli nuovi, le soglie di notifica dei casi concreti significativi sono le seguenti: - per gli aiuti generali, di intensità in equivalente sovvenzione netto superiore al 15 % degli investimenti: tutti i casi di applicazione; - per gli aiuti di intensità superiore al 10 % (ma non superiore al 15 %): i casi in cui gli investimenti superano i 3 milioni di ECU; - per gli aiuti di intensità superiore al 5 % (ma non superiore al 10 %): i casi in cui gli investimenti superano i 6 milioni di ECU; - infine, per gli aiuti di intensità non superiore al 5 %: i casi in cui gli investimenti superano i 9 milioni di ECU. D'altro lato, per ciascuno di questi regimi di aiuti generali, la Repubblica francese deve presentare entro la fine del primo trimestre di ogni anno, per l'esercizio precedente, una relazione che evidenzi, per ogni ramo industriale (definito secondo la nomenclatura generale delle attività economiche dell'Istituto statistico delle Comunità europee), l'ammontare degli aiuti concessi, quello degli investimenti interessati ed il numero dei casi. Articolo 3 Devono essere rispettate le discipline comunitarie in materia di aiuti nei settori siderurgico, delle fibre sintetiche, della costruzione navale, del tessile e dell'abbigliamento. Articolo 4 La Repubblica francese deve notificare alla Commissione, entro il 20 febbraio 1985, a norma dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CEE, tutti i casi di aiuto concessi in base al sistema di prestiti del FIM, che siano casi significativi secondo i criteri menzionati nell'articolo 2. Articolo 5 La Repubblica francese comunica alla Commissione entro il 20 febbraio 1985 i provvedimenti che essa ha adottato per conformarsi alla presente decisione. Articolo 6 La Repubblica francese comunica alla Commissione, a norma dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CEE, ogni modifica concernente i regimi di aiuti dei prestiti oggetto della presente decisione. Articolo 7 La Repubblica francese è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1984. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Membro della Commissione