31982D0371

82/371/CEE: Decisione della Commissione, del 17 dicembre 1981, relativa ad una procedura di applicazione dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/29.995 - Navewa- Anseau) (I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

Gazzetta ufficiale n. L 167 del 15/06/1982 pag. 0039 - 0052


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COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 1981

relativa ad una procedura di applicazione dell ' articolo 85 del trattato CEE

( I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede )

( 82/371/CEE )

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 85 ,

visto il regolamento n . 17 del Consiglio , del 6 febbraio 1962 ( 1 ) , in particolare gli articoli 3 e 15 ,

vista la decisione della Commissione del 14 novembre 1980 di avviare d ' ufficio la procedura ,

dopo aver sentito le imprese interessate , conformemente alle disposizioni dell ' articolo 19 , paragrafo 1 , del suddetto regolamento n . 17 e alle disposizioni del regolamento n . 99/63/CEE della Commissione , del 25 luglio 1963 ( 2 ) ,

visto il parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti , formulato conformemente all ' articolo 10 del suddetto regolamento n . 17 , il 10 novembre 1981 ,

considerando quanto segue :

I . I FATTI

A . Oggetto della procedura

( 1 ) Il 13 dicembre 1978 è stata stipulata a Bruxelles ( Belgio ) , una « convenzione concernente l ' utilizzazione del marchio di conformità Navewa-Anseau per lavabiancheria e lavastoviglie » , in appresso denominata « la convenzione » . Si tratta di un ' accordi inteso a rendere obbligatoria , a decorrere dal 1° gennaio 1979 , l ' apposizione , sulle lavabiancheria e lavastoviglie destinate al mercato belga , di un marchio di conformità che certifichi la loro rispondenza alle prescrizioni generali di sicurezza emanate dai servizi di erogazione dell ' acqua per evitare la contaminazione dell ' acqua potabile distribuita .

B . Il mercato in questione

( 2 ) Nel 1980 le importazioni complessive di lavabiancheria in Belgio e nel Lussemburgo sono ammontate a 54 milioni di ECU , di cui 51,7 milioni in provenienza da Stati membri del mercato comune ; le importazioni complessive di lavastoviglie hanno rappresentato , in Belgio e nel Lussemburgo , 18,8 milioni di ECU , di cui 18,3 milioni in provenienza da Stati membri del mercato comune . La fabbricazione belga di « prodotti bianchi » ( lavabiancheria , lavastoviglie , frigoriferi e surgelatori ) rappresentava nel 1977 meno del 10 % del consumo apparente di questi prodotti in Belgio .

C . Le parti all ' accordo

1 . Prima parte

( 3 ) I fabbricanti e importatori esclusivi affiliati a una o più delle seguenti organizzazioni :

- la Communautù de l ' ùlectricitù ( CEG ) di Bruxelles ( Belgio ) . Questa associazione senza scopo di lucro , fondata nel 1956 , è costituita dalle società di produzione e di distribuzione dell ' elettricità , dai fabbricanti ed importatori di apparecchi elettrici , dalle unioni professionali e dagli organismi tecnici relativi alle applicazioni dell ' elettricità ; il suo scopo è di favorire direttamente e indirettamente lo sviluppo dell ' elettricità in tutte le sue forme . I soci della CEG sono costituiti in gruppi ( attualmente tredici ) fra i quali figurano in particolare i gruppi « entretien du linge » e « lave-vaisselle » i cui responsabili hanno partecipato alle discussioni con l ' Anseau per stabilire la convenzione ;

- la Fùdùration du commerce de l ' appareillage ùlectrique ( FCAE-FHEA ) di Bruxelles ( Belgio ) . Questa associazione senza scopo di lucro , creata nel 1946 , è costituita da fabbricanti , importatori e distributori di elettrodomestici ; il suo scopo è di migliorare la situazione morale e materiale del commercio all ' ingrosso , di importazione e/o di esportazione degli elettrodomestici ;

- l ' Union des fournisseurs des artisans de l ' alimentation - division Grandes cuisines ( Ufaral-Ulevo ) di Bruxelles ( Belgio ) . Questa unione è costituita dai fabbricanti ed importatori di grandi cucine ed apparecchiature destinate all ' attrezzatura di mense , ristoranti , ecc .

( 4 ) L ' elenco delle imprese che costituiscono la prima parte , alla data della firma della convenzione , è riprodotto nell ' allegato I della presente decisione . Inoltre , sulla base dell ' articolo 4.1 della convenzione , altri fabbricanti o importatori esclusivi hanno aderito ad essa posteriormente alla sua conclusione . L ' elenco di queste imprese figura nell ' allegato II della presente decisione . L ' Ufaral , oltre che per il tramite dei propri membri , partecipa direttamente alla convenzione , pur non essendo un ' impresa .

2 . Seconda parte

( 5 ) L ' Association nationale des services d ' eau ( Anseau-Navewa ) di Bruxelles ( Belgio ) .

Questa associazione senza scopo di lucro , creata nel 1948 , si propone di tutelare gli interessi comuni delle imprese di distribuzione dell ' acqua in Belgio . Le trentuno società di distribuzione dell ' acqua membri dell ' Anseau sono costituite sotto forme giuridiche diverse ( intercomunali , enti autonomi , consorzi pubblici o società ad economia mista ) . Esse sono state create dai pubblici poteri per assicurare un regolare approvvigionamento e la distribuzione dell ' acqua in condizioni di massima sicurezza per la tutela della salute pubblica . L ' Anseau ha adottato nel 1965 il « regolamento generale degli impianti degli utenti » per il territorio del Regno del Belgio , in seguito all ' entrata in vigore di un decreto reale che rende i distributori penalmente responsabili della qualità delle acque .

D . Principali disposizioni dell ' accordo

( 6 ) Oggetto della convenzione è « la prevenzione nell ' interesse della salute pubblica di ogni alterazione della qualità delle acque distribuite causata da contaminazione o inquinamento , in particolare in seguito all ' allacciamento di lavabiancheria o lavastoviglie alla rete di distribuzione dell ' acqua potabile » ( articolo 1 della convenzione ) .

( 7 ) « La convenzione disciplina l ' utilizzazione del marchio di conformità Navewa-Anseau per le lavabiancheria e le lavastoviglie » ( articolo 2 ) . Ad essa è allegato un « regolamento particolare » che precisa le prescrizioni tecniche di conformità cui le suddette macchine devono rispondere . Le principali disposizioni della convenzione sono le seguenti :

( 8 ) - la convenzione , entrata in vigore il 1° gennaio 1979 , è stipulata per una durata di tre anni . Alla scadenza di ogni triennio essa è tacitamente prorogata per altri tre anni ( articolo 3 ) ;

( 9 ) - ai fini dell ' applicazione della convenzione , la CEG agisce in veste di mandatario delle società costituenti la prima parte ( articolo 4.1 ) ;

( 10 ) - alla distribuzione delle etichette di conformità provvede esclusivamente la CEG ( articolo 5 ) . La CEG ottiene le etichette dall ' Anseau al prezzo di 3,50 FB ciascuna ( allegato II della convenzione ) .

La CEG fornisce le etichette ai cotraenti ai seguenti prezzi :

- 4 FB per i membri della CEG iscritti nei gruppi « entretien du linge » e « lave-vaisselle » ;

- 5 FB per i membri della CEG non figuranti nei suddetti gruppi ;

- 6 FB per gli utilizzatori non membri della CEG ;

( 11 ) - « i contraenti si impegnano a trasmettere all ' Anseau , per il tramite della CEG , prima dell ' immissione nel mercato belga di nuove macchine o di macchine modificate , un fascicolo tecnico competo comprendente :

- tutti i dati che consentono l ' identificazione ( ... ) ,

- uno schema tecnico dettagliato del circuito idraulico completo ( delle machine ) ( articolo 6 ) ;

( 12 ) - « l ' Anseau organizza un regolare controllo del mercato per verificare , mediante sondaggi , se le macchine immesse nel circuito commerciale recano il marchio di conformità e , in caso affermativo , se esse rispondono effettivamente alle prescrizioni tecniche di conformità figuranti nel « regolamento particolare » . Dal canto suo , la CEG può , per fondati motivi , chiedere all ' Anseau di effettuare un « controllo speciale puntuale » ( articolo 8.1 ) ;

( 13 ) - « se , in occasione di detti controlli , l ' Anseau constata che una macchina non possiede il marchio di conformità , essa comunicherà con lettera raccomandata al commerciante interessato che la macchina in questione non soddisfa ai requisiti per l ' allacciamento alla rete di distribuzione » ( articolo 8.2 ) .

( 14 ) Le principali disposizioni del « regolamento particolare » allegato alla convenzione e che secondo l ' articolo 11 della stessa ne fa parte integrante , sono le seguenti :

( 15 ) - le lavabiancheria e lavastoviglie sono considerate rispondere alle prescrizioni tecniche di conformità se soddisfano integralmente al « regolamento generale degli impianti degli utenti » completato dalle « prescrizioni concernenti la costruzione e il controllo delle lavabiancheria e lavastoviglie » ( articolo 1 ) ;

( 16 ) - il « regolamento generale degli impianti degli utenti » contiene in particolare , all ' articolo 38 , la seguente disposizione che fissava le condizioni di controllo della conformità prima dell ' entrata in vigore della nuova convenzione : « Le lavabiancheria e le lavastoviglie che non figurano nell ' elenco degli apparecchi riconosciuti conformi dall ' Anseau non possono essere allacciate alla rete di distribuzione dell ' acqua . Questo elenco può essere consultato presso il Service des eaux » ;

( 17 ) - i contraenti sono tenuti ad accertarsi direttamente se le macchine da distribuire sul mercato belga rispondono alle suddette prescrizioni tecniche di conformità ; essi possono ottenere a tal fine l ' assistenza tecnica dell ' Anseau . La prima parte ha diritto annualmente a cento assistenze tecniche dell ' Anseau , che sono gratuite ( articolo 2.1 ) . Gli altri interventi sono pagati secondo la tariffa prevista dall ' articolo 1 dell ' allegato II della convenzione . Il costo è di circa 4 000 FB per una mezza giornata , nel corso della quale possono essere controllate dieci macchine ;

( 18 ) - qualora si constati che il marchio di conformità è stato apposto su macchine che non soddisfano alle prescrizioni tecniche menzionate più sopra , detti marchi devono essere tolti entro dieci giorni , salvo se le macchine vengono rese conformi entro tale termine . Il contraente responsabile deve inoltre versare un ' indennità forfettaria di 50 000 FB all ' Anseau . Il contraente che non si conformi alle sanzioni entro il termine previsto o commetta la stessa infrazione nei tre anni successivi perde definitivamente il diritto di utilizzare il marchio di conformità ( articolo 13 ) ;

( 19 ) - le seguenti misure di transizione si applicheranno fino al 31 dicembre 1979 al più tardi :

« - la prima parte aggiunge all ' elenco Anseau delle macchine approvate , valido fino al 31 dicembre 1978 , l ' ultimo numero di fabbricazione emesso anteriormente a tale data ;

- tutte le macchine munite di un numero di fabbricazione emesso successivamente ricadono nel campo di applicazione della presente convenzione ;

- tutte le macchine provviste di un numero di fabbricazione emesso anteriormente rientrano nel campo di applicazione della vecchia regolamentazione . A partire dal 1° aprile 1979 , queste macchine saranno peraltro corredate di un certificato staccabile che sarà apposta sulla macchina prima della sua messa in servizio » ( articolo 6 ) .

E . Genesi dell ' accordo

( 20 ) Il 25 luglio 1978 si è svolta presso la sede dell ' Anseau una riunione fra i rappresentanti della FCAE e dei gruppi « entretien du linge » e « lave-vaisselle » della CEG , da un lato , e i rappresentanti dell ' Anseau , dall ' altro , i quali hanno precisato che il sistema in vigore presentava i seguenti inconvenienti :

« - tanto gli acquitenti quanto le società di distribuzione dell ' acqua devono consultare l ' elenco per verificare se l ' apparecchio vi figura ;

- machine provviste di un identico sistema idraulico ma di una diversa numerazione devono essere presentate separatamente alla verifica , spesso con la conseguenza di un aggravio sensibile dei costi della verifica stessa » .

Dal canto suo , la FCAE ha precisato che « alcuni importatori non ufficiali ( chiamati paralleli ) traggono profitto dalla verifica acquisita dall ' importatore ufficiale , senza dover partecipare alle spese » .

( 21 ) Il gruppo di lavoro « juristes » dell ' Anseau ha formulato , nella riunione del 21 settembre 1978 , le seguenti osservazioni sul primo progetto di convenzione presentato l ' 8 settembre 1978 :

- la convenzione prospettata fra l ' Anseau e i distributori di lavabiancheria e lavastoviglie interessati avrebbe consentito di verificare il 90 % della produzione . Per controllare il restante 10 % si prospettava di « autorizzare i distributori a fare il necessario presso i non convenzionati per consentire anche a questi ultimi di disporre dei suddetti marchi di conformità , a condizione che forniscano ai distributori convenzionati le garanzie e gli impegni necessari » ;

- « la convenzione in parola sarebbe solo provvisoria , in attesa dell ' emanazione da parte della CEE di direttive in materia , la cui elaborazione è attualmente in corso » ;

- « si consiglia di redigere l ' introduzione in modo da evidenziare chiaramente gli obiettivi delle parti interessate . Per quanto riguarda l ' Anseau , il fine perseguito è senz ' altro la protezione della qualità delle acque distribuite e la tutela della salute e della sicurezza del consumatore » ;

- se il Service des eaux scopre presso un utente una macchina sprovvista del marchio di conformità , esso deve accertare la rispondenza della macchina stessa alle prescrizioni di conformità , senza peraltro poter esigere dall ' utente il pagamento di indennità di sorta .

( 22 ) Il 19 settembre 1978 , nel corso di una riunione congiunta dei gruppi « entretien du linge » e « lave-vaisselle » della CEG , i presidenti di questi due gruppi hanno fatto il punto sulle trattative in corso con l ' Anseau . Essi hanno precisato che gli obiettivi della CEG erano i seguenti :

« - alleggire le spese di omologazione e correlarle al volune delle vendite effettivamente realizzate dai nostri membri ;

- lottare contro le pratiche fraudolente di cui l ' utente è vittima ;

- ottenere per ( i membri della CEG ) ... un trattamento di favore rispetto ai non membri ( che non possono munire gli apparecchi da essi venduti dell ' etichetta di omologazione , ma possono ovviamente far omologare i loro apparecchi dall ' Anseau ) » .

Si formulò la seguente conclusione : « ciò implicherebbe la conseguenza che l ' azienda di erogazione dell ' acqua che trovasse allacciato alla propria rete un apparecchio , sprovvisto del marchio di conformità , potrebbe giungere sino ad interrompere la fornitura dell ' acqua all ' utente in questione » .

( 23 ) Il testo della convenzione è stato messo a punto nel corso delle riunioni dei giorni 10 e 13 ottobre 1978 fra i rappresentanti della CEG , della FCAE , dell ' Ufaral e dell ' Anseau . Va sottolineata in particolare la modifica del testo dell ' articolo 4.1 della convenzione . Il testo proposto dall ' Anseau era il seguente :

« È inoltre previsto che anche altre parti possano aderire alla convenzione , fermo restando che la CEG sarà la sola competente per decidere in merito e a condizione che anche queste parti si sottomettano a tutte le disposizioni della presente convenzione e riconoscano la CEG come mandataria » .

È stata inserita dopo « aderire alla convenzione » la seguente frase : purchù siano fabbricanti o importatori esclusivi » .

( 24 ) Il 23 ottobre 1978 si svolse una riunione congiunta dei gruppi « entretien du linge » e « lave-vaisselle » della CEG alla quale erano rappresentate la FCAE e l ' Ufaral . Nel corso di tale riunione la CEG apportò le seguenti precisazioni :

- « l ' Anseau è attualmente decisa a riconoscere unicamente il proprio marchio ( etichetta di conformità ) come prova della conformità di una lavabiancheria o di una lavastoviglie al proprio regolamento , restando il suo scopo essenziale quello di evitare l ' inquinamento delle acque distribuite » ;

- « l ' Anseau farà conoscere questo marchio al pubblico in particolare mediante una conferenza stampa , volantini acclusi alle bollette del consumo e ogni altro mezzo di promozione adeguato » ;

- « l ' Anseau sopprimerà gli elenchi di apparecchi omologati che essa pubblicava finora dato che soltanto il marchio certificherà la conformità degli apparecchi al suo regolamento » ;

- « è impensabile la sostituzione del sistema messo a punto con un divieto di importazione degli apparecchi non conformi al regolamento dell ' Anseau : ciò non rientra nei poteri dell ' associazione , nù nei nostri , e del resto il trattato di Roma vieta gli ostacoli tecnici agli scambi » ;

- « non vi sono alternative per risolvere il problema dell ' omologazione : o il vecchio sistema , che costa caro e non ci apporta nulla oppure la convenzione proposta . Quest ' ultima ha il merito di rappresentare un ' arma ( forse non assoluta ma comunque non trascurabile ) contro le importazioni parallele : la CEG , unica abilitata a rilasciare le etichette di conformità le fornirà unicamente agli importatori esclusivi ufficiali » .

( 25 ) Al termine di questa riunione il progetto di convenzione fu approvato all ' unanimità , meno due : Indesit e Philips che formularono riserve a causa dei problemi tecnici connessi con l ' applicazione delle etichette in sede di fabbricazione e dei maggiori costi derivanti dall ' utilizzazione delle etichette per le imprese che vendevano un elevato numero di unità di una gamma ridotta di tipi . Il 26 ottobre 1978 , in una riunione fra i rappresentanti della CEG , della FCAE , dell ' Ufaral e dell ' Anseau fu possibile adottare il testo definitivo della convenzione . In tale occasione fu precisato che il nuovo sistema presentava il seguente vantaggio : « Siamo infatti convinti che grazie alla pubblicità che le due parti faranno per raccomandare ai clienti di acquistare , nel loro interesse , unicamente apparecchi « conformi » ( ossia muniti di etichetta ) , le vendite di altri apparecchi , anche se rispondenti ai requisiti della regolamentazione Anseau , diminuiranno » .

( 26 ) Tutte le imprese menzionate nell ' allegato I della presente decisione ricevettero il testo definitivo della convenzione prima della sua firma ; il giorno in cui essa ebbe luogo , il 13 dicembre 1978 , parteciparono tutte , salvo la società Despagne , ad una riunione destinata ad apportare ulteriori chiarimenti punti e sull ' applicazione pratica della convenzione .

F . Attuazione dell ' accordo

( 27 ) L ' entrata in vigore dell ' accordo è stata accompagnata da un ' importante campagna pubblicitaria effettuata tanto dalle imprese costituenti la prima parte alla convenzione quanto dall ' Anseau . Gli annunci mettevano in guardia i consumatori contro l ' acquisto di apparecchi non provvisti dell ' etichetta di conformità ; alcuni affermavano che « la mancanza dell ' etichetta Anseau può comportare costi di verifica elevati e addirittura la momentanea sospensione dell ' erogazione dell ' acqua » .

( 28 ) La CEG , unico organismo abilitato a rilasciare le etichette di conformità ha rigorosamente applicato le disposizioni della convenzione in virtù delle quali soltanto i produttori o importatori esclusivi possono aderire alla convenzione stessa ( articolo 4.1 ) . Infatti , la lettera tipo inviata dalla CEG ai commercianti che si informavano sulla procedura da seguire per ottenere le etichette di conformità Navewa-Anseau , contiene le seguenti disposizioni :

« Pregheremmo codesta ditta :

- ...

- c ) di confermarci la propria qualità di importatore esclusivo , per il Belgio , precisando la marca o le marche e il tipo di lavabiancheria o di lavastoviglie di cui trattasi ;

- d ) di inviarci l ' attestazione con la quale il fornitore o i fornitori riconoscono ufficialmente a codesta ditta la qualifica di cui alla lettera c ) » .

( 29 ) Una lettera come quella descritta è stata inviata in particolare il 30 aprile 1979 in risposta alla domanda della SA Frabelmar di Ransart ( negozio « Cora » ) che precisava che la società importava direttamente dall ' Italia lavabiancheria della marca Indesit . Copia della domanda della società Frabelmar e della risposta della CEG è stata trasmessa da quest ' ultima alla direzione generale della Indesit-Belgio affinchù , secondo i termini contenuti nella nota di trasmissione « essa potesse difendersi , prove alla mano , contro uno almeno dei suoi " importatori paralleli " .

( 30 ) La stessa lettera è stata inviata l ' 8 agosto 1979 alla società Snack en Grootkeukenmateriaal , Koffiebranderij , CRES di Gand . Nella sua risposta del 18 settembre 1979 , questa società afferma che per conoscere la procedura da seguire essa aveva dovuto rivolgersi dapprima al servizio locale di erogazione dell ' acqua e successivamente all ' Anseau , che l ' ha indirizzata alla CEG , la quale ha a sua volta precisato che essa doveva contattare anzitutto l ' Ufaral , trattandosi di materiale per grandi cucine . La CEG ha in seguito precisato , in una lettera del 20 settembre 1979 , che la scorta di etichette era stata comunque esaurita da parte delle ditte che le applicavano regolarmente dal dicembre 1978 e che era in attesa di nuove domande per far stampare nuove etichette destinate a soddisfare il fabbisogno sino alla fine del 1980 .

( 31 ) Anche l ' Anseau si è attivamente adoperata per controllare l ' applicazione del nuovo sistema . Nel corso di una riunione del 30 ottobre 1979 fra i fabbricanti e i distributori di lavabiancheria e di lavastoviglie e l ' Anseau si precisò che : « prosegue intensamente il controllo del mercato da parte dell ' Anseau , sia presso i punti di vendita , sia in occasione di esposizioni e fiere commerciali » . Quando una o più delle macchine esposte risultano sprovviste del marchio di conformità , l ' Anseau invia al commerciante interessato una lettera raccomandata che elenca le macchine senza etichetta e precisa quanto segue :

« Teniamo ad attirare in particolare la Vostra attenzione sul fatto che queste macchine non soddisfano pertanto alle prescrizioni necessarie per il loro allacciamento alla rete idrica , prescrizioni che mirano a prevenire ogni possibile contaminazione o inquinamento dell ' acqua potabile . Le macchine munite dell ' etichetta di conformità sono infatti dichiarate conformi a dette prescrizioni . Per evitare difficoltà ai Vostri clienti Vi consigliamo di chiedere pertanto al Vostro fornitore di regolarizzare quanto prima tale situazione » .

( 32 ) Una lettera di questo tenore è stata in particolare inviata alla società Campo di Anversa il 25 luglio 1979 . Va osservato che circa la metà delle macchine menzionate come non conformi ( ossia sprovviste dell ' etichetta ) figurano nell ' elenco delle macchine conformi , pubblicato dall ' Anseau il 15 gennaio 1979 .

( 33 ) L ' Anseau risponde anche alle domande di fabbricanti o commercianti esteri desiderosi di esportare i loro prodotti in Belgio . In una lettera del 5 novembre 1979 , indirizzata al sig . Mario Allieri , commerciante italiano che desiderava conoscere le prescrizioni tecniche che le lavabiancheria e le lavastoviglie dovevano rispettare per poter essere esportare in Belgio , l ' Anseau ha fornito in particolare le seguenti precisazioni :

« Deve osservarsi che la Vostra ditta è esportatrice e non importatrice , con la conseguenza che è indispensabile che una delle persone con cui essa si propone di stipulare un contratto venga designata quale importatore esclusivo della Vostra marca di macchine per il Belgio . L ' importatore esclusivo soddisferà in tal modo ai requisiti per la sua adesione alla Communautù de l ' ùlectricitù ( CEG ) ( .... ) , organismo operante a nome di tutti i fabbricanti e importatori interessati » .

( 34 ) Il controllo viene infine esercitato anche da parte delle aziende locali di erogazione dell ' acqua che verificano presso gli untenti se le macchine installate figurano nell ' elenco delle macchine conformi , ovvero se sono munite dell ' etichetta di conformità . Se nessuna di queste condizioni è soddisfatta , l ' utente è avvertito per lettera che entro tre mesi deve circuito idraulico completo della macchina e permettere all ' azienda erogatrice di effettuare i necessari controlli sulla macchina stessa , che dovrà pertanto essere parzialmente smontata a cura dell ' utente . A tal fine , quest ' ultimo può rivolgersi al venditore , fabbricante o importatore della macchina .

( 35 ) Alcuni fabbricanti di lavabiancheria e di lavastoviglie aventi sede fuori del Belgio , cui era stata trasmessa tale lettera , hanno comunicato alla Commissione di essere stati indotti , da questa situazione , a nominare un importatore esclusivo in Belgio .

( 36 ) Se il controllo di conformità non può essere effettuato entro il termine prescritto , l ' azienda erogatrice invia all ' utente una lettera raccomandata con la quale gli prescrive di staccare la macchina in questione fino a quando non abbia luogo il suddetto controllo .

II . VALUTAZIONE GIURIDICA

A . Articolo 85 , paragrafo 1 , del trattato CEE

( 37 ) I fabbricanti e gli importatori esclusivi affiliati alla CEG , alla FCAE e/o all ' Ufaral , che rappresentano la prima parte alla convenzione , sono imprese ai sensi dell ' articolo 85 , paragrafo 1 . Le società e i servizi di distribuzione idrica affiliati all ' Anseau , che rappresenta la seconda parte nella convenzione , sono imprese ai sensi dello stesso articolo . La convenzione costituisce pertanto un accordo fra imprese e un ' associazione di imprese .

( 38 ) Nonostante l ' articolo 85 , paragrafo 1 , contempli unicamente gli accordi tra imprese , tale articolo concerne altresì gli accordi fra associazioni di imprese ; la Corte di giustizia ha infatti deciso nella causa 67/63 , Sorema/Alta Autorità ( Raccolta 1964 , pag . 317 ) , che un accordo concluso da un ' associazione di imprese era colpito dal divieto dell ' articolo 65 del trattato CECA , i cui termini sono identici , su tale punto , a quelli dell ' articolo 85 del trattato CEE . La Corte ha confermato questa interpretazione per quanto riguarda l ' articolo 85 del trattato CEE nella causa 71/74 , Frubo/Commissione ( Raccolta 1975 , pag . 583 ) , decidendo che l ' articolo 85 , paragrafo 1 , si applica alle associazioni nella misura in cui la loro attività o quella delle imprese aderenti tende a produrre gli effetti perseguiti .

( 39 ) La convenzione costituisce un accordo che vincola , per il tramite dell ' Anseau , anche i membri dell ' Anseau stessa . Infatti , benchù questa organizzazione non abbia formalmente il potere di imporre una regolamentazione ai propri membri , bensì soltanto di raccomandare l ' applicazione , la convenzione si impone di fatto alle imprese aderenti all ' Anseau . Avendo la convenzione soppresso per le macchine fabbricate dopo il 31 gennaio 1979 il vecchio sistema di controllo di conformità basato su un elenco di apparecchi omologati , per l ' osservanza degli obblighi di legge sul controllo delle acque le imprese di distribuzione sono obbligate a riconoscere l ' etichetta Navewa-Anseau come prova di conformità . Altrimenti esse dovrebbero esaminare macchina per macchina la conformità di tutte le lavabiancheria e lavastoviglie vendute in Belgio , ciò che è praticamente impossibile .

( 40 ) Secondo i termini della convenzione , quest ' ultima ha per oggetto « la prevenzione , nell ' interesse della salute pubblica , di ogni alterazione della qualità delle acque distribuite causata da contaminazione o inquinamento , in particolare in seguito all ' allacciamento di lavabiancheria o lavastoviglie alla rete di distribuzione dell ' acqua potabile » .

( 41 ) Il testo della convenzione e l ' applicazione fattane dimostrano che la convenzione , oltre alla sua finalità ufficiale , ha anche per oggetto di impedire o limitare il gioco della concorrenza all ' interno del mercato comune , ai sensi dell ' articolo 85 , paragrafo 1 , per i motivi esposti in appresso .

a ) Il marchio di conformità Navewa-Anseau si è sostituito al precedente sistema di controllo di conformità , basato su elenchi di apparecchi omologati

( 42 ) L ' Anseau non contesta che gli elenchi di apparecchi conformi , eventualmente ancora esistenti , riguardano esclusivamente gli apparecchi fabbricati anteriormente al 31 gennaio 1979 , come è del resto previsto dall ' articolo 6 del regolamento particolare allegato alla convenzione , che dispone che tutte le macchine provviste di un numero di fabbricazione emesso successivamente ricadono nel campo di applicazione della convenzione .

( 43 ) Per gli apparecchi fabbricati posteriormente al 31 gennaio 1979 l ' unico mezzo di controllo della conformità , oltre all ' apposizione dell ' etichetta , è l ' esame da parte dell ' Anseau o dei suoi membri di ogni singolo apparecchio allacciato alla rete di distribuzione idrica . Questa omologazione deve avvenire macchina per macchina e non può essere fatta per tipo di apparecchio , poichù non è stato previsto nessun sistema per comunicare a tutte le imprese erogatrici dell ' acqua che un tipo di apparecchio è stato riconosciuto conforme . Questo metodo di esame presenta un costo sproporzionato rispetto al costo del controllo effettuato nel quadro dell ' applicazione della convenzione ( 10 000 FB circa per esame ) .

( 44 ) Senonchù , ai termini della convenzione , neppure questa possibilità esisterebbe effettivamente . Infatti , l ' articolo 8.2 della convenzione , dimostra che la convenzione mira ad escludere qualsiasi possibilità di prova della conformità diversa dall ' apposizione dell ' etichetta . Il carattere generale dei termini utilizzati inficia senza possibilità di equivoci l ' argomento sostenuto dalle parti alla convenzione secondo il quale l ' apposizione dell ' etichetta rappresenterebbe soltanto una modalità particolare dell ' esercizio del controllo delle lavabiancheria e delle lavastoviglie , concernente unicamente le macchine immesse nel mercato dai fabbricanti o importatori esclusivi . Di fatto , la suddetta disposizione riguarda i controlli presso tutti i commercianti , indipendentemente dall ' origine dell 'apparecchio .

( 45 ) Nella pratica , l ' Anseau invia una lettera in cui precisa che determinare macchine sprovviste dell ' etichetta di conformità non soddisfano di conseguenza alle norme di conformità , anche quando si tratti di macchine figuranti nell ' elenco degli apparecchi conformi ( vedi punti 31 e 32 , lettera alla società Campo ) . Il controllo presso i commercianti è del pari delegato dall ' Anseau ai propri membri .

( 46 ) Per le macchine già installate presso gli utilizzatori , il controllo di quelle non provviste dell ' etichetta di conformità è effettuato dai servizi locali di erogazione dell ' acqua ; tale controllo impone in particolare agli utilizzatori di fornire uno schema tecnico del circuito idraulico della macchina e di far procedere di loro iniziativa ad un parziale smontaggio della stessa .

( 47 ) L ' effetto dissuasivo di queste misure è stato rafforzato dalla pubblicità fatta dall ' Anseau e dalle altre parti alla convenzione , che incitava i consumatori ad acquistare unicamente macchine provviste dell ' etichetta di conformità sottolineando gli inconvenienti che sarebbero potuti risultare dall ' acquisto di macchine che ne erano sprovviste ( vedi punto 27 ) ; queste misure rendono estremamente difficile , se non impossibile , la vendita in Belgio di macchine non munite di tale etichetta , anche se rispondono alle prescrizioni tecniche di conformità stabilite dall ' Anseau .

b ) Soltanto i fabbricanti o gli importatori esclusivi possono ottenere le etichette di conformità

( 48 ) L ' articolo 2 della convenzione stabilisce che essa disciplina l ' utilizzazione del marchio di conformità Navewa-Anseau per le lavabiancheria e le lavastoviglie . Questa disposizione generale esclude la possibilità che altre parti , oltre ai firmatari della convenzione , ottengano detti marchi . Secondo l ' articolo 1 , firmatari della convenzione possono essere unicamente i fabbricanti e gli importatori esclusivi . L ' articolo 4.1 prevede che nuove parti potranno aderire « purchù siano fabbricanti o importatori esclusivi , fermo restando che la CEG sarà la sola competente a decidere in merito ( ... ) » .

( 49 ) La CEG controlla rigorosamente l ' applicazione di questa disposizione chiedendo alle imprese che desiderano ottenere le etichette di conformità di confermare la loro qualità di importatore esclusivo e di presentare un ' attestazione con la quale il loro fornitore riconosce questa qualità ( vedi punto 28 ) .

( 50 ) Dal canto suo , l ' Anseau comunica alle imprese che le chiedono informazioni , che le etichette possono essere rilasciate esclusivamente ad un importatore esclusivo e fa anche capire che quest ' ultimo deve aderire alla CEG ( vedi punto 33 , lettera al sig . Allieri ) . Oltre a questi interventi diretti dell ' Anseau , il carattere discriminatorio del controllo esercitato nei confronti delle macchine che non possono beneficiare delle disposizioni della convenzione ha indotto taluni fabbricanti esteri a designare importatori esclusivi in Belgio ( vedi punto 35 ) .

( 51 ) L ' argomento , sostenuto da taluni partecipanti alla convenzione , secondo il quale alcuni di essi non erano fabbricanti o importatori esclusivi , dimostra soltanto che la convenzione sarebbe stata mal applicata ; questo argomento non può far venire meno l ' oggetto anticoncorrenziale perseguito dalla convenzione . Inoltre , esso infirma l ' argomento secondo il quale la convenzione poteva essere estesa soltanto ad altri fabbriacanti o importatori esclusivi in quanto soltanto questi ultimi avrebbero presentato garanzie sufficienti .

( 52 ) Non è stato contestato che , tranne il caso particolare dei materiali per « grandi cucine » , i venditori che non erano importatori esclusivi o fabbricanti , per poter ottenere l ' etichetta , dovevano passare per il tramite dell ' importatore esclusivo o del fabbricante .

c ) Alla distribuzione dell ' etichetta di conformità provvede esclusivamente la CEG che è stata delegata a tal fine da tutti i contraenti

( 53 ) Questa condizione , prevista dall ' articolo 5 , nonchù la condizione più generale secondo la quale le nuove parti alla convenzione devono riconoscere la CEG come mandataria ( ultima frase dell ' articolo 4.1 ) rafforza lo scopo restrittivo della convenzione nella misura in cui non è possibile ottenere etichette di conformità se non sulla base delle disposizioni della convenzione . Infatti , anche se fosse soppressa la clausola che esclude gli importatori non esclusivi , questi ultimi potrebbero comunque ottenere le etichette di conformità soltanto tramite la CEG . Questa condizione consente un controllo da parte di un ' organizzazione , che raggruppa unicamente fabbricanti o importatori esclusivi , sulle vendite realizzate dagli importatori non esclusivi .

( 54 ) Per il materiale « grandi cucine » , anche se l ' Ufaral dichiara di essere stata delegata dalla CEG per la distribuzione delle etichette , resta il fatto che il testo della convenzione non fa distinzioni e che pertanto l ' esclusiva della CEG per la distribuzione delle etichette vale anche per questi apparecchi . In ogni caso , nel delegare quest potere , la CEG mantiene sempre la possibilità di controllare chi dispone delle etichette e in particolare se si tratta di fabbricanti o di importatori esclusivi , in virtù dell ' articolo 4.1 della convenzione . Il fatto che anche l ' Ufaral possa distribuire le etichette non fa venir meno la restrizione poichù , salvo i suoi membri , gli importatori interessati si rivolgeranno normalmente alla CEG .

( 55 ) Del pari , rafforza lo scopo restrittivo della convenzione il fatto che i dati tecnici relativi alle macchine nuove o modificate devono essere trasmessi all ' Anseau « tramite la CEG » ( articolo 6 della convenzione ) .

( 56 ) L ' effetto congiunto delle disposizioni della convenzione , di cui ai punti da 42 a 55 fa sì che il riconoscimento della conformità alle norme dell ' Anseau delle lavabiancheria e delle lavastoviglie , importate in Belgio da importatori non esclusivi , avviene a condizioni discriminatorie rispetto a quelle di cui beneficiano gli importatori esclusivi e i fabbricanti aventi sede in Belgio . Infatti , per un importatore non esclusivo , la sola possibilità esistente per ottenere etichette di conformità è di rivolgersi all ' importatore esclusivo . Se quest ' ultimo oppone un rifiuto , l ' importatore non esclusivo o il venditore deve far effettuare il controllo di ogni singola macchina , con un costo proibitivo rispetto al prezzo di vendita delle macchine . Queste disposizioni consentono pertanto agli importatori esclusivi di controllare le importazioni parallele e di adottare , se del caso , tutte le altre misure restrittive per impedirle ( vedi punto 29 ) .

( 57 ) Per le macchine industriali , il fatto che la struttura della domanda renda difficili le importazioni parallele non basta di per sù a far venir meno la restrizione . Infatti , l ' applicazione di condizioni discriminatorie di omologazione per le macchine importate da importatori non esclusivi interessa tutti gli apparecchi importati da commercianti in grado di assicurare un servizio assistenza clienti di buona qualità , ma ai quali il fabbricante non intenda concedere un ' esclusiva , ad esempio per motivi inerenti alla propria politica distributiva . Tendendo a rendere obbligatoria la designazione di importatori esclusivi , laddove secondo l ' Ufaral i fabbricanti non perseguono una politica distributiva non perseguono una politica distributiva basata sull ' esclusiva , la convenzione limita la concorrenza anche su questo punto operando sulla struttura dell ' offerta .

( 58 ) Di conseguenza , le disposizioni della convenzione che escludono la possibilità per gli importatori non esclusivi di ottenere un controllo della conformità delle macchine che importano in Belgio a condizioni non discriminatorie rispetto a quelle consentite ai fabbricanti o importatori esclusivi , costituiscono restrizioni di concorrenza ai sensi dell ' articolo 85 , paragrafo 1 , del trattato .

( 59 ) Queste restrizioni possono alterare il commercio fra Stati membri , in quanto l ' applicazione di condizioni discriminatorie per l ' omologazione delle macchine importate da importatori non esclusivi può incidere sugli scambi fra Stati in modo da nuocere alla realizzazione degli obiettivi di un mercato unico . Infati , rinforzano l ' esclusività accordata ai concessionari esclusivi escludendo la possibilità che altre correnti commerciali s ' instaurino per i prodotti in causa grazie a delle importazioni parallele .

( 60 ) La convenzione restringe la concorrenza e incide sul commercio fra Stati membri in maniera sensibile non soltanto a causa delle restrizioni che essa implica ma altresì in considerazione del fatto che interessa l ' insieme delle lavabiancheria e lavastoviglie vendute in Belgio , la stragrande maggioranza delle quali è importata da altri paesi del mercato comune .

B . Articolo 85 , paragrafo 3 , del trattato CEE

( 61 ) Per poter beneficiare di una decisione di esenzione ai sensi dell ' articolo 85 , paragrafo 3 , l ' accordo deve essere stato notificato alla Commissione conformemente all ' articolo 4 , paragrafo 1 , o all ' articolo 5 , paragrafo 1 , del regolamento n . 17 , salvo quando quest ' obbligo viene meno in applicazione dell ' articolo 4 , paragrafo 2 , o dell ' articolo 5 , paragrafo 2 , dello stesso regolamento .

( 62 ) La convenzione non è stata notificata alla Commissione e" non rientra nelle eccezioni previste dall ' articolo 4 , paragrafo 2 , del regolamento n . 17 . Non può essere accolto l ' argomento sostenuto da alcune delle parti alla convenzione , secondo il quale quest ' ultima sarebbe stata dispensata dalla notifica sulla base dell ' articolo 4 , paragrafo 2 , punto 1 , dello stesso regolamento . Secondo tale punto , sono dispensati dalla notifica gli accordi ai quali partecipano « imprese di un solo Stato membro e gli accordi , le decisioni e le pratiche non riguardino l ' importazione o l ' esportazione fra Stati membri » . Come la Corte di giustizia ha precisato nella sentenza Fonderies Roubaix Wattrelos , del 3 febbraio 1976 ( causa 63/75 , Raccolta 1976 , pag . 111 ) , « la seconda condizione summenzionata va interpretata in funzione dell ' economia dell ' articolo 4 e della semplificazione che si è inteso così introdurre nella prassi amministrativa , esentando dalla notifica quei contratti che , pur essendo vietati a rigor di termini dall ' articolo 85 , paragrafo 1 , si rivelano , in via generale , per le loro caratteristiche , meno pericolosi in relazione alle finalità di detta disposizione e , di conseguenza , molto probabilmente idonei a fruire dell ' esenzione di cui al paragrafo 3 dell ' articolo 85 » . Nella fattispecie va osservato che la convenzione riserva la possibilità di ottenere le etichette di conformità ai fabbricanti e agli importatori esclusivi ( che sono im maggioranza a partecipare alla convenzione ) e non potrebbe fruire d ' una presunzione di applicazione dell ' articolo 85 , paragrafo 3 . La convenzione riguarda pertanto le importazioni e le esportazioni fra Stati membri , ai sensi dell ' articolo 4 , paragrafo 2 , del regolamento n . 17 .

( 63 ) Ad ogni modo , anche se la convenzione fosse stata notifica , l ' esenzione prevista dell ' articolo 85 , paragrafo 3 , non avrebbe potuto essere concessa . Infatti , gli ostacoli frapposti alle importazioni parallele tendono ad isolare il mercato belga in modo incompatibile con i principi fondamentali del mercato comune . Inoltre , se la convenzione può contribuire a salvaguardare la qualità dell ' acqua distribuita , le disposizioni restrittive di concorrenza menzionate più sopra non sono assolutamente indispensabili a tal fine . E neppure esistono motivi per ritenere che esse possano giovare agli utilizzatori .

C . Articolo 90 , paragrafo 2 , del trattato CEE

( 64 ) Alcune parti alla convenzione hanno sostenuto che il divieto previsto dall ' articolo 85 non si applicherebbe alla convenzione in virtù dell ' articolo 90 , paragrafo 2 , del trattato , in quanto i membri dell ' Anseau sarebbero imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale ai sensi di tale articolo e l ' applicazione del divieto osterebbe all ' adempimento , in linea di diritto e di fatto , della specifica missione loro affidata .

( 65 ) Le società erogatrici di acqua membri dell ' Anseau , che sono state costituite dai pubblici poteri per assicurare l ' approvvigionamento e la distribuzione dell ' acqua in condizioni di garanzia assoluta della tutela della salute pubblica , sono imprese incaricate della gestione di servizi di inteteresse economico generale ai sensi dell ' articolo suddetto .

( 66 ) Queste imprese sono dispensate dall ' obbligo di osservare le regole di concorrenza soltanto nella misura in cui la loro applicazione osterebbe all ' adempimento , in linea di diritto e di fatto , della specifica missione loro affidata . A tal fine , non basta che il rispetto delle disposizioni del trattato complichi l ' adempimento di questa specifica missione . Un ' eventuale limitazione dell ' applicazione delle regole di concorrenza è presa in considerazione soltanto nell ' ipotesi in cui l ' impresa non disponga di nessun altro mezzo tecnicamente possibile ed economicamente realizzabile per assolvere alla sua missione senza violare il trattato .

( 67 ) Nella fattispecie , l ' applicazione di condizioni discriminatorie per l ' omologazione di macchine importate da importatori non esclusivi non era necessaria , e a fortiori non indispensabile per consentire alle imprese membri dell ' Anseau di adempiere alla missione loro affidata . Prevedere che gli importatori non esclusivi potessero ottenere le etichette a condizioni non discriminatorie , direttamente dall ' Anseau , non avrebbe in nessun caso potuto ostacolare l ' adempimento di tale missione . Ne consegue che l ' articolo 90 , paragrafo 2 , non osta all ' applicazione del divieto previsto dall ' articolo 85 alle disposizioni sovrammenzionate della convenzione , senza che sia necessario esaminare se lo sviluppo degli scambi rischiava di essere alterato in misura contraria all ' interesse della Comunità .

D . Articolo 3 , paragrafo 1 , del regolamento n . 17

( 68 ) Dalle considerazioni che precedono risulta che le parti della convenzione hanno commesso infrazioni all ' articolo 85 del trattato CEE . In seguito alle comunicazioni di addebiti hanno manifestato l ' intenzione di modificare la convenzione , ma a quanto consta alla Commissione , esse non hanno ancora proceduto a tali modifiche . Pertanto , le dette infrazioni sono tuttora in corso .

( 69 ) È pertanto necessario , in applicazione dell ' articolo 3 del regolamento n . 17 , obbligare le parti della convenzione a porre immediatamente fine a dette infrazioni modificando la convenzione in modo che essa non escluda la possibilità per gli importatori non escluda la possibilità per gli importatori non esclusivi di ottenere direttamente le etichette di conformità Navewa-Anseau . Si deve inoltre esigere che l ' Anseau adotti tutte le misure necessarie per assicurare che gli importatori non esclusivi possano ottenere le suddette etichette direttamente da essa , senza dover riconoscere al tal fine la CEG come mandataria , e a condizioni non discriminatorie rispetto a quelle praticate nei confronti dei fabbricanti e degli importatori esclusivi . A queste misure dovrà essere data sufficiente pubblicità . Le modifiche della convenzione , nonchù le misure adottate dall ' Anseau , dovranno essere comunicate alla Commissione nel termine di due mesi dalla notifica della presente decisione .

E . Articolo 15 , paragrafo 2 , del regolamento n . 17

( 70 ) Le parti della convenzione hanno violato le disposizioni dell ' articolo 85 del trattato , dal 1° gennaio 1979 le parti originali , e , dalla data della loro adesione alla convenzione , le altre parti . Queste infrazioni continuano , come indicato sopra al punto 68 .

( 71 ) È notorio che le misure adottate dalle imprese per ostacolare le importazioni parallele ed istituire barriere artificiali all ' interno della Comunità europea , recando in tal modo pregiudizio all ' unità del mercato comune , sono regolarmente perseguite e condannate dagli organismi comunitari . In particolare , le restrizioni alle importazioni parallele , basate sull ' utilizzazione di un sistema convenzionale di controllo della conformità a norme tecniche , costituiscono delle infrazioni veramente gravi all ' articolo 85 in considerazione del carattere coercitivo del sistema per i terzi . $$( 72 ) Dall ' esposizione dei fatti risulta che le parti che hanno partecipato all ' elaborazione della convenzione , ossia quelle menzionate nell ' allegato I della presente decisione , hanno commesso tali infrazioni di proposito deliberato , dal momento che erano consapevoli dell ' oggetto anticoncorrenziale della convenzione stessa . Infatti , i presidenti dei gruppi « machines à laver » e « lave-vaisselle » della CEG , hanno precisato il 19 settembre 1978 che uno degli obiettivi della CEG era di ottenere per i propri membri un trattamento che li favorisse rispetto ai non membri , dato che questi ultimi avrebbero dovuto far effettuare i controlli individuali delle proprie macchine da parte dell ' Anseau , mentre i membri della CEG avrebbero potuto utilizzare in esclusiva l ' etichetta di omologazione . Inoltre , la CEG ha chiaramente affermato , nella riunione del 23 ottobre 1978 , che la convenzione aveva il merito di rappresentare un ' arma contro le importazioni parallele . La responsabilità di queste imprese risulta tanto dalla loro partecipazione all ' elaborazione della convenzione quanto dalla loro qualità di membri della CEG e dal ruolo attivo svolto da questa nell ' elaborazione e nell ' esecuzione della convenzione .

( 73 ) Si rende quindi necessario applicare delle ammende ai sensi dell ' articolo 15 , paragrafo 2 , del regolamento n . 17 nei confronti all ' elaborazione della convenzione . Devesi infatti prendere atto che , in relazione alla loro partecipazione all ' elaborazione della convenzione ed alla loro qualità di membri della CEG , tutte queste imprese sono egualmente responsabili . L ' entità delle ammende che vengono comminate deve inoltre tener conto del contesto particolare nel quale l ' infrazione è stata commessa e dell ' importanza di ognuna di queste imprese sul mercato di cui trattasi .

( 74 ) Al contrario , le imprese che hanno sottoscritto la convenzione dopo la sua conclusione , indicate nell ' allegato II della presente decisione , non hanno preso nessuna iniziativa per l ' elaborazione della convenzione e sono state praticamente costrette ad aderirvi . È giusto quindi non applicare loro alcuna ammenda .

( 75 ) Si deve pure constatare che la maggior parte della responsabilità dell ' infrazione va attribuita all ' Anseau . In effetti , il fatto che i suoi membri abbiano ottenuto da parte di pubblici poteri la gestione di servizi d ' interesse economico generale ha consentito di presentare la convenzione come un ' accordo obbligatorio e di conferirle quindi un ' efficacia vincolante nei confronti dei terzi non membri della convenzione . L ' Anseau doveva pertanto essere particolarmente attenta al fatto che il sistema di controllo di conformità delle lavabiancheria e delle lavastoviglie istituito non assumesse un carattere anticoncorrenziale e discriminatorio . L ' Anseau ha invece consentito che la convenzione perseguisse tale scopo , nonostante la sua attenzione fosse stata attirata dal proprio gruppo di lavoro « juristes » sul fatto che la convenzione consentiva di controllare il 90 % della produzione e che occorreva trovare una soluzione per consentire al restante 10 % di disporre del pari dei marchi di conformità , cosa che essa non ha fatto . Infine , l ' Anseau , come anche i rappresentanti della CEG , della FCAE e dell ' Ufaral erano presenti alla riunione del 26 ottobre 1978 nel corso della quale i partecipanti hanno dichiarato che , grazie alla pubblicità che sarebbe stata fatta per indurre i consumatori ad acquistare unicamente macchine provviste delle etichette di conformità , il fatturato delle altre macchine , anche di quelle conformi alla regolamentazione Anseau , sarebbe diminuito . L ' Anseau ha dunque commesso le infrazioni in parola per negligenza grave .

( 76 ) Ne consegue che è opportuno infliggere un ' ammenda anche all ' Anseau ai sensi dell ' articolo 15 , paragrafo 2 , del regolamento n . 17 . Malagrado che l ' Anseau abbia la maggior parte di responsabilità , tenendo conto che si tratta di un ' associazione senza scopo di lucro , l ' ammontare dell ' ammenda deve essere eguale a quello delle ammende più elevate inflitte alle imprese che hanno partecipato all ' elaborazione della convenzione ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le disposizioni della convenzione concernente l ' utilizzazione del marchio di conformità Navewa-Anseau , stipulata il 13 dicembre 1978 a Bruxelles ( Belgio ) , che escludono , per gli importatori non esclusivi , la possibilità di ottenere un controllo della conformità delle lavabiancheria e lavastoviglie , che essi importano in Belgio a condizioni non discriminatorie rispetto a quelle consentite ai fabbricanti e agli importatori esclusivi , costituiscono infrazioni all ' articolo 85 , paragrafo 1 , del trattato che istituisce la Comunità economica europea . Fra esse figurano in particolare gli articoli 2 , 4.1 , 5 e 6 della suddetta convenzione , nonchù l ' articolo 6 del regolamento particolare ad essa allegato .

Articolo 2

Le parti della convenzione dovranno porre immediatamente fine alle infrazioni constatate all ' articolo 1 . Esse dovranno informare la Commissione , nel termine di due mesi dalla presente decisione , delle misure adottate a tal fine .

Articolo 3

1 . Un ' ammenda di 9 500 ( novemilacinquecento ) ECU , vale a dire 390 723 FB ( trecentonovantamilasettecentoventitrù franchi belgi ) , è inflitta a ciascuna delle imprese seguenti :

Despagne , Rue des Carmes 14/16 , 4000 Liège ,

Asogem , Boomsesteenweg 65 , 2630 Aartselaar ,

Hobart , Chaussùe de Wavre 1120 , 1160 Bruxelles ,

Indesit , Zoning Insustriel , 1301 Bierges-lez-Wavre ,

Bell-Telephone , Bell Telephonelaan 2 , 2440 Geel ,

BBC Hausgeraete GmbH ( succursale belga ) , Rue de Stalle 96 , 1180 Bruxelles .

2 . Un ' ammenda di 38 500 ( trentottomilacinquecento ) ECU , vale a dire 1 583 455 FB ( unmilionecinquecentoottan2 tatremeliquattrocentocinquantacinque franchi belgi ) , è inflitta a ciascuna delle imprese seguenti :

Van Assche , Schaarbeeklei 636/638 , 1800 Vilvoorde ,

Hoover , Chaussùe de Haecht 1650 , 1130 Bruxelles ,

Zanker , Rue de Molenbeek 94 , 1020 Bruxelles ,

Disem-Andries , Eikestraat 8 , 2800 Mechelen ,

Artsel , Boomsesteenweg 65 , 2630 Aartselaar ,

IAZ , Steenweg op Bergen 216 , 1520 Lembeek ,

Electrolux-Martin , Rue Nestor Martin 315 , 1080 Bruxelles ,

Siemens , Chaussùe de Charleroi 116 , 1060 Bruxelles ,

Van Maercke , Westdorp 61 , 8573 Tiegem .

3 . Un ' ammenda di 76 500 ( settantaseimilacinquecento ) ECU , vale a dire 3 146 346 FB ( tremilionicentoquarantasei2 milatrecentoquarantasei franchi belgi ) , è inflitta all ' Association nationale des services d ' eau ( Anseau ) , ed a ciascuna delle imprese seguenti :

Bauknecht , Nijverheidslaan 1 , 1820 Grimbergem ,

ACEC , Rue Cambier Dupret , 6001 Marcinelle ,

AEG , Rue Souveraine 40 , 1050 Bruxelles ,

Philips , Place de Brouckère 2 , 1000 Bruxelles ,

Miele , Industriepark , 1702 Asse-Molem ,

Associated Consumer Brands , Bd . Emile Bockstael 122 , 1020 Bruxelles ,

Bosch , Chaussùe de Mons 128/130 , 1070 Bruxelles .

4 . Le ammende sono pagabili presso la Banque-Bruxelles-Lambert - Agence europùenne , sul conto n . 310-0231000-32 della Commissione delle Comunità europee nel termine di tre mesi dalla notifica della presente decisione .

Articolo 4

La presente decisione costituisce titolo esecutivo ai sensi dell ' articolo 192 del trattato che istituisce la Comunità economica europea .

Articolo 5

Sono destinatarie della presente decisione :

- l ' Association nationale des services d ' eau ( Anseau-Navewa ) , chaussùe de Waterloo 255 , b . 6 , 1060 Bruxelles ;

- l ' Union des fournisseurs des artisans de l ' alimentation ( Ufaral - Ulevo ) , avenue de Cortenberg 172 , 1040 Bruxelles ;

- le imprese , parti della convenzione , il cui elenco figura negli allegati I e II .

Fatto a Bruxelles , il 17 dicembre 1981 .

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Membro della Commissione

( 1 ) GU n . 13 del 21 . 2 . 1962 , pag . 204/62 .

( 2 ) GU n . 127 del 20 . 8 . 1963 , pag . 2268/63 .

ALLEGATO 1

Ditte che hanno partecipato all ' elaborazione della convenzione

Bauknecht , Nijverheidslaan 1 , 1820 Grimbergen

ACEC , Rue Cambier Dupret , 6001 Marcinelle

AEG , Rue Souveraine 40 , 1050 Bruxelles

Philips , Place de Brouckère 2 , 1000 Bruxelles

Miele , Industriepark , 1702 Asse-Mollem

Van Assche , Schaarbeeklei 636/638 , 1800 Vilvoorde

Associated Consumer Brands , Boulevard Emile Bockstael 122 , 1020 Bruxelles

Bosch , Chaussùe de Mons 128/130 , 1070 Bruxelles

Hoover , Chaussùe de Haecht 1650 , 1130 Bruxelles

Zanker , Rue de Molenbeek 94 , 1020 Bruxelles

Despagne , Rue des Carmes 14/16 , 4000 Liège

Disem-Andries , Eikestraat 8 , 2800 Mechelen

Asogem , Boomsestenweg 65 , 2630 Aatselaar

Hobart , Chaussùe de Wavre 1120 , 1160 Bruxelles

Artsel , Boomsesteenweg 65 , 2630 Aartselaar

IAZ , Steenweg op Bergen 216 , 1520 Lembeek

Indesit , Zoning Industriel , 1301 Bierges-lez-Wavre

Electrolux-Martin , Rue Nestor Martin 315 , 1080 Bruxelles

Siemens , Chaussùe de Charleroi 116 , 1060 Bruxelles

Van maercke , Westdorp 61 , 8573 Tiegem

bell-Telephone , Bell Telephonelaan 2 , 2440 Geel

BBC Hausgeraete GmbH ( succursale belga ) , Rue de Stalle 96 , 1180 Bruxelles

ALLEGATO II

Ditte che hanno aderito alla convenzione dopo la sua conclusione

SBR , Industrielaan 1 1720 Groot Bijgarden

GB-Inno BM , Avenue des Olympiades 20 , 1140 Bruxelles

Olympia , Rijkweg 55/57 , 9860 Machemen-Zulte

Expert , Kerklaan 78/82 , 1830 Machelen

Primus , Heulestraat 51 , 8630 Gullegem

Automatic Industries , Verzoeningstraat 16 , 2200 Borgerhout

Thorflam , Zone Industrielle , 5730 Malonne

Horemat , J.P . Ballingslaan 11-bus 2 , 1090 Brussel

Neribel , Admiraaldreef 10 , 9110 St . Amandsberg

Elma , Oude Gentweg 100 , 2720 Burcht

Gloria , Gistelsteenweg 27 , 8400 Oostende

Atag , Kapusijnenlaan 102 , 9300 Aalst

Rofco , Bondgenotenlaan 8 , 8500 Kortrijk

Mench , Rue Aug . Snieders 23 , 1030 Bruxelles

Novolec , Rue Neuve 127 , 1640 Rhode-St-Genèse

Saltini , Stationstraat 39 , 2570 Duffel

Vox , Rue des Mùgissiers 18/24 , 1070 Bruxelles

Éts Abel Falisse , Av . Émile Digneffe 26 , 4000 Liège

Werkhuizen Fobelets , Stationstraat 1 , 3150 Booischot

Le Chauffage , Av . du Port 82 , 1020 Bruxelles

Santos Palace , Rue Manchester 32 , 1070 Bruxelles

Éts Meurice , Chaussùe de Bruxelles 151 , 6040 Jumet