31982D0335

82/335/CEE: Decisione della Commissione, del 18 maggio 1982, che accetta l' impegno offerto dal produttore cecoslovacco e che chiude la procedura antidumping relativa all' acido ossalico originario della Cecoslovacchia, dell' Ungheria e della Repubblica democratica tedesca

Gazzetta ufficiale n. L 148 del 27/05/1982 pag. 0051 - 0053


*****

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 1982

che accetta l'impegno offerto dal produttore cecoslovacco e che chiude la procedura antidumping relativa all'acido ossalico originario della Cecoslovacchia, dell'Ungheria e della Repubblica democratica tedesca

(82/335/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte dei paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare gli articoli 9 e 10,

previe consultazioni in seno al comitato consultivo istituito a norma del regolamento suddetto;

considerando che nell'agosto 1981 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dal consiglio europeo delle federazioni dell'industria chimica, a nome della quasi totalità di produttori comunitari di acido ossalico; che tale denuncia conteneva elementi di prova circa l'esistenza di pratiche di dumping rispetto a prodotti simili originari della Cina, della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca e dell'Ungheria, nonché del notevole pregiudizio da esse derivante;

considerando che detti elementi di prova erano sufficienti per giustificare l'avvio di una procedura;

considerando che la Commissione, con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (2), ha annunciato l'avvio di una procedura relativa alle importazioni di acido ossalico originario della Cina, della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca e dell'Ungheria, ed ha aperto l'indagine a livello comunitario;

considerando che la Commissione ha informato ufficialmente gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati;

considerando che nell'indagine preliminare era stata accertata l'esistenza di pratiche di dumping e del grave pregiudizio da esse derivante per quanto riguarda le importazioni originarie della Cina e della Cecoslovacchia, con un margine di dumping minimo pari al 29,2 %;

considerando che, poiché gli interessi della Comunità richiedevano un intervento immediato per evitare un ulteriore pregiudizio durante la procedura, la Commissione, con regolamento (CEE) n. 171/82 (3), ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido ossalico originarie della Cina e della Cecoslovacchia;

considerando che nell'indagine preliminare la Commissione aveva accertato che le importazioni nella CEE di acido ossalico originario della Repubblica democratica tedesca e dell'Ungheria rappresentavano una piccola percentuale del consumo della CEE nel periodo di riferimento; che l'eventuale pregiudizio a danno dei produttori comunitari attribuibile a tali importazioni era considerato minimo;

considerando che la Commissione aveva quindi escluso le importazioni di acido ossalico originario della Repubblica democratica tedesca e dell'Ungheria dall'applicazione del dazio provvisorio;

considerando che nell'indagine successiva la Commissione non ha ricevuto informazioni supplementari in merito alle importazioni di acido ossalico provenienti da tali paesi;

considerando che è quindi opportuno chiudere la procedura relativa alle importazioni di acido ossalico originario della Repubblica democratica tedesca e dell'Ungheria;

considerando che nell'indagine complementare portata a termine dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio, le parti interessate hanno avuto l'opportunità di rendere noto il proprio punto di vista per iscritto e oralmente e di essere intese dalla Commissione, di prendere visione delle informazioni non riservate relative alla difesa dei loro interessi e di essere informate sugli elementi e sulle considerazioni essenziali in base ai quali era stato stabilito di formulare una decisione definitiva; che i ricorrenti e gli esportatori interessati si sono avvalsi di questa opportunità rendendo noto il proprio punto di vista per iscritto e oralmente, per aggiornare i dati ricevuti precedentemente;

considerando che i rappresentanti di un esportatore, su loro richiesta, si sono avvalsi della possibilità loro offerta di incontrare i rappresentanti dei differenti produttori della CEE;

considerando che la Commissione ha effettuato controlli in loco presso le sedi di alcuni importatori che non avevano fornito informazioni durante l'indagine preliminare, in particolare Arnold Suhr (Anversa) e Metallurgie Hoboken-Overpelt (Hoboken) in Belgio;

considerando che, per quanto riguarda l'indagine complementare relativa alle importazioni del prodotto interessato dalla Cecoslovacchia, non sono state ottenute prove secondo le quali il prezzo in Spagna, sul quale si basava la determinazione del valore normale, fosse diminuito rispetto alla data della valutazione preliminare del margine di dumping;

considerando che la Commissione, per determinare il margine di dumping, ha tenuto conto delle ulteriori informazioni aggiornate ricevute durante l'indagine complementare in merito alle esportazioni di acido ossalico nella Comunità provenienti dalla Cecoslovacchia; che il confronto tra i prezzi all'esportazione cecoslovacchi negli Stati membri interessati e il valore normale è stato effettuato in base agli stessi elementi utilizzati nel regolamento suddetto che istituisce un dazio provvisorio per quanto riguarda le importazioni di acido ossalico originarie della Cecoslovacchia;

considerando che tutte le importazioni sono state effettuate a prezzi di dumping, con un margine di dumping medio del 23,9 %;

considerando che, durante l'indagine complementare relativa al pregiudizio, sono state ricevute le seguenti nuove informazioni:

- le importazioni nella Comunità dell'acido ossalico in questione originario della Cina e della Cecoslovacchia sono aumentate da circa 2 696 t a 11 464 t tra il 1978 e il 1980 e, secondo le valutazioni, dovrebbero aver raggiunto 5 087 t nel 1981,

- la quota di mercato detenuta da tali importazioni nella Comunità, pari a circa il 17 % nel 1978, è salita a circa il 57 % nel 1980, e nel 1981 dovrebbe aver raggiunto il 46 %,

- la produzione di acido ossalico nella Comunità è scesa da 14 740 t nel 1979 a 7 670 t nel 1980 e a 6 025 t nel 1981,

- il tasso di utilizzazione delle capacità è passato dal 67 % al 34 % tra il 1979 e il 1980, scendendo, secondo le valutazioni, al 26 % nel 1981,

- le vendite dei produttori comunitari hanno subito una flessione superiore al 68 % tra il 1979 e il 1981;

considerando che, per quanto riguarda gli altri aspetti del pregiudizio, non sono state ricevute nuove informazioni dopo l'accertamento preliminare;

considerando che la Commissione ha tenuto conto del pregiudizio provocato da altri fattori che, singolarmente o associati, possono incidere sull'industria comunitaria; che il consumo di acido ossalico nella Comunità è diminuito da circa 16 000 t nel 1978 e nel 1979 a 11 100 t nel 1981, mentre, nello stesso periodo, gli esportatori cinesi e cecoslovacchi hanno aumentato la propria quota di mercato; considerando che le importazioni di acido ossalico originarie di altri paesi terzi sono state effettuate in quantitativi piccoli o irrilevanti e pertanto non possono essere ritenute responsabili del pregiudizio; che, benché i produttori cinesi e quelli comunitari utilizzino metodi di produzione e materie prime notevolmente diversi, tali divergenze non sono state considerate significative; che, di conseguenza, è stato stabilito in via definitiva che le importazioni a prezzi di dumping originarie della Cina e della Cecoslovacchia hanno provocato grave pregiudizio ad un settore dell'industria comunitaria;

considerando che gli utilizzatori dell'acido ossalico cecoslovacco hanno sostenuto che qualsiasi incremento del prezzo del prodotto avrebbe un'incidenza negativa sull'industria di trasformazione; che, tuttavia, tenendo conto del margine di dumping e della portata del pregiudizio da esso derivante, nonché dell'importanza dell'industria comunitaria interessata, la Commissione ritiene che gli interessi della Comunità richiedano un'azione comunitaria;

considerando che durante l'indagine complementare l'esportatore cecoslovacco è stato informato degli elementi e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intende avviare un'azione definitiva;

considerando che l'esportatore cecoslovacco si è volontariamente impegnato ad aumentare i propri prezzi ad un livello tale da eliminare le conseguenze negative delle esportazioni nella Comunità;

considerando che la Commissione ritiene accettabile tale impegno e considera opportuno chiudere la procedura relativa alla Cecoslovacchia, senza istituire un dazio antidumping definitivo,

DECIDE:

Articolo 1

La Commissione accetta gli impegni offerti nel quadro della procedura antidumping relativa alle importazioni di acido ossalico, di cui alla sottovoce ex 29.15 A I della tariffa doganale comune e corrispondente al codice Nimexe ex 29.15-11, originario della Cecoslovacchia. Articolo 2

La procedura antidumping relativa alle importazioni di acido ossalico originario della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca e dell'Ungheria è quindi chiusa.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 1982.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente

(1) GU n. L 339 del 31. 12. 1979, pag. 1.

(2) GU n. C 241 del 19. 9. 1981, pag. 11.

(3) GU n. L 19 del 27. 1. 1982, pag. 26.