82/289/CEE: Decisione della Commissione, del 13 aprile 1982, che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato "Perkin Elmer - Gas Chromatography System, model Sigma 1 with Lab Data System, model Sigma 10" non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune
Gazzetta ufficiale n. L 131 del 13/05/1982 pag. 0028 - 0028
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 13 aprile 1982 che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Perkin Elmer - Gas Chromatography System, model Sigma 1 with Lab Data System, model Sigma 10 » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune (82/289/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1027/79 (2), visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 (3), in particolare l'articolo 7, considerando che, con lettera del 7 ottobre 1981, l'Italia ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato « Perkin Elmer - Gas Chromatography System, model Sigma 1 with Lab Data System, model Sigma 10 », destinato a essere utilizzato per l'analisi di oli, grassi, frazioni steroliche e pesticidi, per analisi tossicologiche, per l'individuazione di metaboliti di farmaci, per il riconoscimento di intermedi di sintesi organiche, di prodotti di estrazione e di oli essenziali, debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e, in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità; considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 22 marzo 1982 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie; considerando che da tale esame risulta che l'apparecchio in questione è un cromatografo in fase gassosa; che le sue caratteristiche tecniche obiettive, quali la precisione dell'analisi, nonché l'uso a cui tale apparecchio è destinato, ne fanno un apparecchio specificamente adatto alla ricerca scientifica; che, del resto, gli apparecchi del genere sono principalmente utilizzati per attività scientifiche; che, di conseguenza, esso deve essere considerato un apparecchio scientifico; considerando tuttavia che dalle informazioni raccolte presso gli Stati membri risulta che apparecchi che abbiano valore scientifico equivalente all'apparecchio suddetto e che possano essere adibiti gli stessi usi sono attualmente fabbricati nella Comunità; che tale è il caso, in particolare, degli apparecchi « 429 » e « 430 » costruiti dalla ditta Packard - Becker BV, Valcanusweg 259, Delft, Peasi Bassi, dell'apparecchio « Serie 131 » costruito dalla ditta Intersmat, boîte postale 25, 77181 Courtry, Francia, e dell'apparecchio « 6800 CR 1A » combinato con il « Processor 1803 » costruito dalla ditta Dani Spa, via Rovani 10, I-20052 Monza, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'importazione dell'apparecchio denominato « Perkin Elmer - Gas Chromatography System, model Sigma 1 with Lab Data System, model Sigma 10 », che costituisce oggetto della domanda dell'Italia del 7 ottobre 1981, non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 1982. Per la Commissione Étienne DAVIGNON Vicepresidente (1) GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 134 del 31. 5. 1979, pag. 1. (3) GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32.