82/281/CEE: Decisione della Commissione, del 16 aprile 1982, che autorizza la Repubblica federale di Germania a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 126 del 08/05/1982 pag. 0020 - 0021
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 16 aprile 1982 che autorizza la Repubblica federale di Germania a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (82/281/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (1), modificata da ultimo dalla direttiva 80/1141/CEE (2), in particolare l'articolo 15, paragrafi 2 e 3, vista la richiesta presentata dalla Repubblica federale di Germania, considerando che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 1, della suddetta direttiva, le sementi o piante che appartengono alle varietà delle specie di piante agricole, che sono state ammesse ufficialmente durante l'anno 1979 in uno almeno degli Stati membri e che soddisfano alle condizioni contemplate dalla stessa direttiva, non sono più soggette, a decorrere dal 31 dicembre 1981, a restrizioni di commercializzazione per quanto riguarda la varietà nella Comunità; considerando, tuttavia, che l'articolo 15, paragrafo 2, della summenzionata direttiva prevede che uno Stato membro possa essere autorizzato, dietro sua richiesta, a vietare la commercializzazione delle sementi e delle piante di alcune specie; considerando che la Repubblica federale di Germania ha sollecitato tale autorizzazione per alcune varietà di barbabietole, di talune piante foraggere, di colza e di alcuni cereali; considerando che la Commissione, con la decisione 82/39/CEE (3), ha prorogato per talune varietà il termine previsto all'articolo 15, paragrafo 1, della suddetta direttiva, per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania, oltre il 31 dicembre 1981 e fino al 31 marzo 1982; considerando che nel frattempo essa ha concluso l'esame della richiesta tedesca per tali varietà; considerando che le varietà Monored (barbabietola da foraggio) e Barsica (colza) erano state sottoposte nella Repubblica federale di Germania ad esami ufficiali in coltura; che i risultati di questi esami avevano indotto, nella Repubblica federale di Germania, alla constatazione che una varietà non vi era distinta e che l'altra vi possiede un valore agronomico o di utilizzazione inferiore ad altre varietà paragonabili ammesse nella Repubblica federale di Germania; che si deve peraltro tener conto del fatto che la varietà Barsica (Brassica napus L. ssp. oleifera) è ammessa nella Repubblica federale di Germania, purché le sementi siano destinate alla produzione di foraggi in coltura intercalare; considerando che è quindi opportuno accogliere la richiesta della Repubblica federale di Germania concernente tali varietà; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e piante agricole, orticole e forestali, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. La Repubblica federale di Germania è autorizzata a vietare in tutto il proprio territorio la commercializzazione delle sementi o piante delle varietà seguenti, pubblicate nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole del 1982: I. Barbabietole da foraggio Beta vulgaris L. Monored. II. Piante oleose e da fibra Brassica napus L. ssp. oleifera Barsica. 2. Per quanto concerne la varietà Barsica (Brassica napus L. ssp. oleifera), l'autorizzazione non è valida se le sue sementi sono destinate alla produzione di foraggio in coltura intercalare. Articolo 2 L'autorizzazione di cui all'articolo 1 sarà revocata qualora si constati che le condizioni in cui è stata concessa non sono più soddisfatte. Articolo 3 La Repubblica federale di Germania comunica alla Commissione, a decorrere da quale data e secondo quali modalità, essa intenda far uso dell'autorizzazione di cui all'articolo 1. La Commissione ne informa gli altri Stati membri. Articolo 4 La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 1982. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione (1) GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1. (2) GU n. L 341 del 16. 12. 1980, pag. 27. (3) GU n. L 16 del 22. 1. 1982, pag. 46.