31982D0281

82/281/CEE: Decisione della Commissione, del 16 aprile 1982, che autorizza la Repubblica federale di Germania a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 126 del 08/05/1982 pag. 0020 - 0021


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 aprile 1982

che autorizza la Repubblica federale di Germania a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(82/281/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (1), modificata da ultimo dalla direttiva 80/1141/CEE (2), in particolare l'articolo 15, paragrafi 2 e 3,

vista la richiesta presentata dalla Repubblica federale di Germania,

considerando che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 1, della suddetta direttiva, le sementi o piante che appartengono alle varietà delle specie di piante agricole, che sono state ammesse ufficialmente durante l'anno 1979 in uno almeno degli Stati membri e che soddisfano alle condizioni contemplate dalla stessa direttiva, non sono più soggette, a decorrere dal 31 dicembre 1981, a restrizioni di commercializzazione per quanto riguarda la varietà nella Comunità;

considerando, tuttavia, che l'articolo 15, paragrafo 2, della summenzionata direttiva prevede che uno Stato membro possa essere autorizzato, dietro sua richiesta, a vietare la commercializzazione delle sementi e delle piante di alcune specie;

considerando che la Repubblica federale di Germania ha sollecitato tale autorizzazione per alcune varietà di barbabietole, di talune piante foraggere, di colza e di alcuni cereali;

considerando che la Commissione, con la decisione 82/39/CEE (3), ha prorogato per talune varietà il termine previsto all'articolo 15, paragrafo 1, della suddetta direttiva, per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania, oltre il 31 dicembre 1981 e fino al 31 marzo 1982;

considerando che nel frattempo essa ha concluso l'esame della richiesta tedesca per tali varietà;

considerando che le varietà Monored (barbabietola da foraggio) e Barsica (colza) erano state sottoposte nella Repubblica federale di Germania ad esami ufficiali in coltura; che i risultati di questi esami avevano indotto, nella Repubblica federale di Germania, alla constatazione che una varietà non vi era distinta e che l'altra vi possiede un valore agronomico o di utilizzazione inferiore ad altre varietà paragonabili ammesse nella Repubblica federale di Germania; che si deve peraltro tener conto del fatto che la varietà Barsica (Brassica napus L. ssp. oleifera) è ammessa nella Repubblica federale di Germania, purché le sementi siano destinate alla produzione di foraggi in coltura intercalare;

considerando che è quindi opportuno accogliere la richiesta della Repubblica federale di Germania concernente tali varietà;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e piante agricole, orticole e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La Repubblica federale di Germania è autorizzata a vietare in tutto il proprio territorio la commercializzazione delle sementi o piante delle varietà seguenti, pubblicate nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole del 1982:

I. Barbabietole da foraggio

Beta vulgaris L.

Monored.

II. Piante oleose e da fibra

Brassica napus L. ssp. oleifera

Barsica.

2. Per quanto concerne la varietà Barsica (Brassica napus L. ssp. oleifera), l'autorizzazione non è valida se le sue sementi sono destinate alla produzione di foraggio in coltura intercalare.

Articolo 2

L'autorizzazione di cui all'articolo 1 sarà revocata qualora si constati che le condizioni in cui è stata concessa non sono più soddisfatte.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania comunica alla Commissione, a decorrere da quale data e secondo

quali modalità, essa intenda far uso dell'autorizzazione di cui all'articolo 1.

La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1.

(2) GU n. L 341 del 16. 12. 1980, pag. 27.

(3) GU n. L 16 del 22. 1. 1982, pag. 46.