31982D0128

82/128/CEE: Decisione della Commissione, del 12 febbraio 1982, che modifica le decisioni relative ai comitati consultivi agricoli

Gazzetta ufficiale n. L 058 del 02/03/1982 pag. 0026 - 0029


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 1982

che modifica le decisioni relative ai comitati consultivi agricoli

(82/128/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

considerando che, al fine di rendere ufficiale la consultazione degli ambienti professionali e dei consumatori nel settore agricolo, la Commissione ha istituito i comitati consultivi agricoli;

considerando che le esperienze acquisite nel funzionamento dei comitati consultivi agricoli richiede un adattamento del loro statuto;

considerando che la scelta della presidenza riveste un'importanza particolare per il buon funzionamento dei comitati;

considerando che occorre precisare a quali condizioni gli osservatori e gli esperti partecipano ai lavori dei comitati;

considerando che è necessario precisare la costituzione dei gruppi di lavoro;

considerando che è stato costituito un gruppo di lavoro « Piselli, fave e favette » nel comitato consultivo per gli alimenti per animali;

considerando che è opportuno adottare dal punto di vista linguistico i testi in danese,

DECIDE:

Articolo 1

Gli articoli 5, 6 e 7 delle decisioni:

- 73/414/CEE relativa al comitato consultivo per i cereali (1),

- 73/415/CEE relativa alla sezione specializzata « riso » del comitato consultivo per i cereali (1), modificata da ultimo dalla decisione 74/223/CEE (2),

- 73/416/CEE relativa al comitato consultivo per il latte e i prodotti lattiero-caseari (1), modificata da ultimo dalla decisione 77/465/CEE (3),

- 73/417/CEE relativa al comitato consultivo per le carni bovine (1),

- 73/418/CEE relativa al comitato consultivo per le carni suine (1),

- 73/419/CEE relativa al comitato consultivo per il pollame (1),

- 73/420/CEE relativa al comitato consultivo per le uova (1),

- 73/421/CEE relativa al comitato consultivo per i grassi (1), modificata da ultimo dalla decisione 74/219/CEE (2),

- 73/423/CEE relativa al comitato consultivo per gli ortofrutticoli freschi e trasformati (1), modificata da ultimo dalla decisione 74/222/CEE (2),

- 73/424/CEE relativa al comitato consultivo vitivinicolo (1), modificata da ultimo dalla decisione 78/36/CEE (4),

- 73/427/CEE relativa al comitato consultivo per le piante vive e i prodotti della floricoltura (1), modificata da ultimo dalla decisione 78/192/CEE (5),

- 74/71/CEE relativa al comitato consultivo per le sementi (6),

- 74/72/CEE relativa all'istituzione della sezione specializzata « bachi da seta » del comitato consultivo per il lino e la canapa (6),

- 76/784/CEE che istituisce un comitato consultivo per i problemi della politica di struttura agraria (7), modificata da ultimo dalla decisione 77/528/CEE (8),

- 81/376/CEE relativa al comitato consultivo per le carni ovine e caprine (9),

sono sostituiti dal testo seguente:

« Articolo 5

1. Previa consultazione della Commissione, il comitato elegge un presidente per tre anni. L'elezione del presidente avviene a maggioranza di due terzi dei membri presenti al primo scrutinio e nei successivi scrutini alla maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità di voti, la Commissione assume temporaneamente la presidenza.

2. Il comitato elegge per tre anni due vicepresidenti. Il vicepresidenti sono scelti tra i rappresentanti delle categorie economiche cui non appartiene il presidente.

L'elezione avviene secondo la procedura di cui al paragrafo 1.

Con la stessa procedura il comitato può completare con altri membri l'ufficio di presidenza. In tal caso detto ufficio comprende, oltre al presidente, non più di un rappresentante di ciascuna delle categorie economiche rappresentate nel comitato.

L'ufficio di presidenza prepara e organizza i lavori del comitato.

Articolo 6

1. A richiesta di un'organizzazione alla quale sono attribuiti uno o più seggi, con il benestare dei servizi della Commissione, il presidente può invitare il segretario generale o una persona da questi designata ad assistere a titolo di osservatore alle riunioni del comitato. Tali osservatori non hanno diritto alla parola. Tuttavia, possono essere invitati a intervenire a richiesta del presidente con il benestare dei servizi della Commissione.

2. Nelle stesse condizioni, il presidente può, con il benestare della Commissione, invitare a partecipare ai lavori del comitato, in qualità di esperto, chiunque abbia una competenza particolare in uno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. La Commissione, di propria iniziativa, può invitare a partecipare alle deliberazioni del comitato, in qualità di esperto, chiunque abbia una competenza particolare per uno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

3. Oltre ai rappresentanti della Commissione, possono partecipare o assistere alla riunione del comitato soltanto i membri del comitato e le persone invitate in conformità del presente articolo.

4. Tuttavia, gli esperti partecipano alle deliberazioni per la sola questione che ha motivato la loro presenza.

Articolo 7

Con il benestare dei servizi della Commissione, il comitato può costituire gruppi di lavoro per facilitare i suoi lavori ».

Articolo 2

Gli articoli 6, 7 e 8 delle decisioni:

- 73/422/CEE relativa al comitato consultivo per lo zucchero (1), modificata da ultimo dalla decisione 74/220/CEE (2),

- 73/425/CEE relativa al comitato consultivo per il tabacco greggio (1), modificata da ultimo dalla decisione 74/221/CEE (2),

- 73/426/CEE relativa al comitato consultivo per il luppolo (1),

- 73/428/CEE relativa al comitato consultivo per il lino e la canapa (1),

sono così modificati:

« Articolo 6

1. Previa consultazione della Commissione, il comitato elegge per tre anni un presidente.

L'elezione del presidente avviene a maggioranza di due terzi dei membri presenti al primo scrutinio e nei successivi scrutini alla maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità di voti, la Commissione assume temporaneamente la presidenza.

2. Il comitato elegge per tre anni due vicepresidenti. I vicepresidenti sono scelti tra i rappresentanti delle categorie economiche cui non appartiene il presidente.

L'elezione avviene secondo la procedura di cui al paragrafo 1.

Con la stessa procedura, il comitato può completare con altri membri l'ufficio di presidenza. In tal caso, detto ufficio comprende, oltre al presidente, non più di un rappresentante di ciascuna delle categorie economiche rappresentate nel comitato.

L'ufficio di presidenza prepara e organizza i lavori del comitato.

Articolo 7

1. A richiesta di un'organizzazione alla quale sono attribuiti uno o più seggi, con il benestare dei servizi della Commissione, il presidente può invitare il segretario generale o una persona da questi designata ad assistere a titolo di osservatore alle riunioni del comitato. Tali osservatori non hanno il diritto alla parola. Tuttavia, possono essere invitati a intervenire su richiesta del presidente con il benestare dei servizi della Commissione.

2. Nelle stesse condizioni, il presidente può, con il benestare della Commissione, invitare a partecipare ai lavori del comitato, in qualità di esperto, chiunque abbia una competenza particolare per uno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. La Commissione, di propria iniziativa, può invitare a partecipare alle deliberazioni del comitato, in qualità di esperto, chiunque abbia una competenza particolare per uno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

3. Oltre ai rappresentanti della Commissione, possono partecipare o assistere alla riunione del comitato soltanto i membri del comitato e le persone invitate in conformità del presente articolo.

4. Tuttavia, gli esperti partecipano alle deliberazioni per la sola questione che ha motivato la loro presenza.

Articolo 8

Con il benestare dei servizi della Commissione, il comitato può costituire gruppi di lavoro per facilitare i suoi lavori ».

Articolo 3

Gli articoli 2, 6 e 7 della decisione 77/532/CEE, relativa al comitato consultivo per gli alimenti per animali (1), sono sostituiti dal testo seguente:

« Articolo 2

Il Comitato istituisce:

- un gruppo di lavoro permanente « Statistiche »;

- un gruppo di lavoro permanente « Proteine »;

- un gruppo di lavoro permanente « Foraggi essiccati »;

- un gruppo di lavoro permanente « Piselli, fave e favette ».

Con il benestare dei servizi della Commissione, il comitato può costituire altri gruppi di lavoro per facilitare i suoi lavori.

Articolo 6

1. Previa consultazione della Commissione, il comitato elegge per tre anni un presidente.

L'elezione del presidente avviene a maggioranza di due terzi dei membri presenti al primo scrutinio e nei successivi scrutini alla maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità di voti, la Commissione assume temporaneamente la presidenza.

2. Il comitato elegge per tre anni due vicepresidenti. I vicepresidenti sono scelti tra i rappresentanti delle categorie economiche cui non appartiene il presidente.

L'elezione avviene secondo la procedura di cui al paragrafo 1.

Con la stessa procedura, il comitato può completare con altri membri l'ufficio di presidenza. In tal caso, detto ufficio comprende, oltre al presidente, non più di un rappresentante di ciascuna delle categorie economiche rappresentate nel comitato.

L'ufficio di presidenza prepara e organizza i lavori del comitato.

Articolo 7

1. A richiesta di un'organizzazione alla quale sono attribuiti uno o più seggi, con il benestare dei servizi della Commissione, il presidente può invitare il segretario generale o una persona da questi designata ad assistere a titolo di osservatore alle riunioni del comitato. Tali osservatori non hanno diritto alla parola. Tuttavia, possono essere invitati a intervenire a richiesta del presidente, con il benestare dei servizi della Commissione.

2. Nelle stesse condizioni, il presidente può, con il benestare della Commissione, invitare a partecipare ai lavori del comitato, in qualità di esperto, chiunque abbia una competenza particolare per uno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. La Commissione, di propria iniziativa, può invitare a partecipare alla deliberazioni del comitato, in qualità di esperto, chiunque abbia una competenza particolare per uno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

3. Oltre ai rappresentanti della Commissione, possono partecipare o assistere alla riunione del comitato soltanto i membri del comitato e le persone invitate in conformità del presente articolo.

4. Tuttavia, gli esperti partecipano alle deliberazioni per la sola questione che ha motivato la loro presenza ».

Articolo 4

Gli articoli 5, 6 e 7 della decisione 76/410/CEE, che istituisce un comitato consultivo per i problemi sociali riguardanti imprenditori agricoli e i loro familiari (2), sono sostituiti dal testo seguente:

« Articolo 5

1. Previa consultazione della Commissione, il comitato elegge per tre anni un presidente.

L'elezione del presidente avviene a maggioranza di due terzi dei membri presenti al primo scrutinio e nei successivi scrutini alla maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità di voti, la Commissione assume temporaneamente la presidenza.

2. Il comitato elegge per tre anni due vicepresidenti. I vicepresidenti sono scelti tra i rappresentanti delle categorie economiche cui non appartiene il presidente.

L'elezione avviene secondo la procedura di cui al paragrafo 1.

L'ufficio di presidenza prepara e organizza i lavori del comitato.

Articolo 6

1. A richiesta di un'organizzazione alla quale sono attribuiti uno o più seggi, con il benestare dei servizi della Commissione, il presidente può invitare il segretario generale o una persona da questi designata ad assistere a titolo di osservatore alle riunioni del comitato. Tali osservatori non hanno diritto alla parola. Tuttavia, possono essere invitati a intervenire a richiesta del presidente, con il benestare dei servizi della Commissione.

2. Nelle stesse condizioni, il presidente può, con il benestare della Commissione, invitare a partecipare ai lavori del comitato, in qualità di esperto, chiunque abbia una competenza particolare per uno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. La Commissione, di propria iniziativa, può invitare a partecipare alle deliberazioni del comitato, in qualità di esperto, chiunque abbia una competenza particolare per uno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

3. Oltre ai rappresentanti della Commissione, possono partecipare o assistere alla riunione del comitato soltanto i membri del comitato e le persone invitate in conformità del presente articolo.

4. Tuttavia, gli esperti partecipano alle deliberazioni per la sola questione che ha motivato la loro presenza.

Articolo 7

Con il benestare dei servizi della Commissione, il comitato può costituire altri gruppi di lavoro per facilitare i suoi lavori ».

Articolo 5

Nei testi in danese delle decisioni dei comitati consultivi agricoli e nei testi che le modificano, il termine « udvalg » deve essere sostituito dal termine « komité ».

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il 12 febbraio 1982.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 355 del 24. 12. 1973.

(2) GU n. L 123 del 6. 5. 1974.

(3) GU n. L 179 del 19. 7. 1977.

(4) GU n. L 11 del 14. 1. 1978.

(5) GU n. L 58 del 28. 2. 1978.

(6) GU n. L 52 del 23. 2. 1974.

(7) GU n. L 273 del 6. 10. 1976.

(8) GU n. L 209 del 17. 8. 1977.

(9) GU n. L 145 del 3. 6. 1981.

(1) GU n. L 355 del 24. 12. 1973.

(2) GU n. L 123 del 6. 5. 1974.

(1) GU n. L 211 del 19. 8. 1977.

(2) GU n. L 106 del 23. 4. 1976.