31982D0018

82/18/CEE: Decisione del Consiglio, del 21 dicembre 1981, relativa alla proroga del termine entro il quale taluni Stati membri devono attuare i rispettivi piani nazionali di eradicazione accelerata della peste suina classica

Gazzetta ufficiale n. L 009 del 14/01/1982 pag. 0029 - 0029


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DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1981

relativa alla proroga del termine entro il quale taluni Stati membri devono attuare i rispettivi piani nazionali di eradicazione accelerata della peste suina classica

(82/18/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 80/1095/CEE del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che fissa le condizioni per rendere il territorio della Comunità esente dalla peste suina classica e mantenerlo tale (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che i governi della Repubblica ellenica e della Repubblica italiana hanno chiesto di posticipare di un anno la data di attuazione dei rispettivi piani di eradicazione accelerata della peste suina classica, date le difficoltà notevoli incontrate;

considerando che nel calcolo del termine massimo di cinque anni per la realizzazione del piano si terrà conto dell'eventuale rinvio di detta attuazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La Repubblica ellenica e la Repubblica italiana sono autorizzate a rinviare la presentazione dei rispettivi piani di eradicazione accelerata della peste suina classica in maniera da poterli attuare non oltre il 31 dicembre 1982.

2. Il termine massimo di cinque anni per la realizzazione del piano decorre dalla data che verrà stabilita dalla Commissione nella decisione di approvazione del piano; in ogni caso, il finanziamento comunitario sarà limitato agli animali abbattuti anteriormente al 1o gennaio 1988.

Articolo 2

La Repubblica ellenica e la Repubblica italiana sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. RIDLEY

(1) GU n. L 325 dell'1. 12. 1980, pag. 1.