82/10/CECA: Decisione della Commissione, del 10 dicembre 1981, relativa alla proroga dell'autorizzazione di una cassa di compensazione istituita dalla Chamber of Coal Traders e dal National Coal Board, Londra, al fine di ridurre il prezzo dell'antracite e della bricchetta d'antracite importate dai paesi della Comunità e dai paesi terzi (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 008 del 13/01/1982 pag. 0021 - 0021
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 10 dicembre 1981 relativa alla proroga dell'autorizzazione di una cassa di compensazione istituita dalla Chamber of Coal Traders e dal National Coal Board, Londra, al fine di ridurre il prezzo dell'antracite e della bricchetta d'antracite importate dai paesi della Comunità e dai paesi terzi (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) (82/10/CECA) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 65, paragrafo 2, vista la domanda presentata congiuntamente il 30 marzo 1981 dalla Chamber of Coal Traders e dal National Coal Board intesa ad ottenere la proroga dell'autorizzazione di un apparato finanziario, previa consultazione del Comitato consultivo e del Consiglio, considerando quanto segue: I Con decisione 80/1252/CECA (1) la Commissione ha autorizzato l'istituzione di una cassa di compensazione da parte del National Coal Board e della Chamber of Coal Traders, che rappresentano il commercio all'ingrosso di carbone in Gran Bretagna. La cassa di compensazione ha lo scopo di adeguare il prezzo più elevato dell'antracite e delle bricchette di antracite importate al prezzo più basso dei corrispondenti combustibili di produzione nazionale. L'autorizzazione era limitata al 31 marzo 1981. Nell'anno 1980/1981 la cassa di compensazione è intervenuta su un totale di 205 000 tonnellate. Gli interessati hanno chiesto la proroga dell'autorizzazione fino al 31 marzo 1982. Questa misura finanziaria era stata occasionata da un fabbisogno scoperto di antracite e di bricchette di antracite in Gran Bretagna che derivava, da un lato, da un calo dell'offerta, dovuto a motivi tecnici ed economici interni, del più importante produttore britannico di carbone, ossia il National Coal Board, e, dall'altro, dal crescente interesse di determinati consumatori britannici per i combustibili solidi, in seguito all'aumento dei prezzi del gasolio per riscaldamento. In realtà il National Coal Board ha già preso disposizioni per colmare questo deficit degli approvvigionamenti mediante incremento della propria produzione. Tuttavia le capacità di produzione supplementari che si stanno apprestando a tale scopo saranno disponibili integralmente soltanto fra alcuni anni. Nel frattempo si può salvaguardare il livello di consumo interno del carbone importando i combustibili corrispondenti. A tal fine è necessario ridurre il prezzo molto più elevato di queste importazioni al livello dei prezzi dei prodotti nazionali. I mezzi finanziari a tal fine necessari verranno forniti da una cassa di compensazione che sarà alimentata da un sovrapprezzo applicato in ragione di 0,90 sterline/t su tutti i combustibili domestici, senza fumo, venduti dal National Coal Board, ossia per un totale di 3 170 000 tonnellate dal 1o aprile 1981 al 31 marzo 1982. In questo modo potrà essere finanziata la differenza di prezzo su 110 000 tonnellate di combustibili solidi importati. II I motivi per cui la Commissione ha autorizzato gli accordi degli interessati dal 1o aprile 1980 al 31 marzo 1981 continuano a sussistere. Ciò dicasi sia per la compatibilità con gli obiettivi previsti dall'articolo 3, lettere a) e d), sia anche per le condizioni di applicazione dell'articolo 65, paragrafo 2, del trattato CECA, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La validità della decisione 80/1252/CECA è prorogata fino al 31 marzo 1982. Durante i dodici mesi antecedenti il 31 marzo 1982 i fondi della cassa di compensazione sono destinati alla riduzione del prezzo di 110 000 tonnellate di antracite e di bricchette d'antracite importate. Articolo 2 La Chamber of Coal Traders del Regno Unito e il National Coal Board sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 1981. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Membro della Commissione (1) GU n. L 374 del 31. 12. 1980, pag. 34.