82/864/CEE: Parere della Commissione, del 15 dicembre 1982, destinato al governo della Francia in merito ad un progetto di legge di orientamento dei trasporti interni
Gazzetta ufficiale n. L 361 del 22/12/1982 pag. 0027 - 0029
***** PARERE DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 1982 destinato al governo della Francia in merito ad un progetto di legge di orientamento dei trasporti interni (82/864/CEE) Il governo della Francia, conformemente all'articolo 1 della decisione del Consiglio del 21 marzo 1962 (1), che istituisce una procedura di esame e di consultazione preventivi per talune disposizioni legislative, regolamentari o amministrative previste dagli Stati membri nel settore dei trasporti, modificata dalla decisione 73/402/CEE del Consiglio del 22 novembre 1973 (2), ha comunicato alla Commissione, con lettera del 17 settembre 1982 della rappresentenza permanente presso le Comunità europee, un progetto di legge di orientamento dei trasporti interni. La lettera della rappresentanza permanente è pervenuta alla Commissione il 20 settembre 1982 e, conformemente all'articolo 1 della predetta decisione del Consiglio, è stata comunicata anche agli altri Stati membri. L'11 ottobre 1982 si è tenuta a Bruxelles una riunione d'informazione con il governo francese, su iniziativa della Commissione. Lo stesso giorno ha avuto luogo, in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3, della suddetta decisione, una consultazione con gli Stati membri in merito alle disposizioni in questione. Conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione del Consiglio, la Commissione formula il parere seguente: 1. La Commissione ha preso conoscenza con interesse del progetto di legge di orientamento dei trasporti interni che le è stato sottoposto per esame e consultazione dal governo francese. La Commissione constata che, secondo il governo francese, il progetto di legge ha lo scopo di mettere al servizio della collettività un sistema di trasporti più efficace e di permettere di intraprendere una nuova azione in un ambito generale al fine di sormontare le difficoltà che la Francia incontra attualmente in questo settore dell'attività economica. 2. Nell'esame del progetto, la Commissione, conformemente alla decisione del Consiglio del 21 marzo 1962, intende limitarsi agli aspetti che possono interferire con l'azione svolta nell'ambito della politica comune dei trasporti prevista dal trattato che istituisce la Comunità economica europea. Il presente parere interviene quindi su questo piano e in particolare su quello delle ripercussioni che gli orientamenti considerati potrebbero determinare nei confronti del trasporto internazionale comunitario. La Commissione ha esaminato gli aspetti nazionali del progetto di legge solo in relazione all'applicazione del trattato o delle regolamentazioni comunitarie. 3. La Commissione approva l'iniziativa del governo francese volta a creare per via legislativa il quadro generale di una politica globale dei trasporti interni di merci e di persone. Trattandosi tuttavia solamente in questo disegno di legge di stabilire i principi fondamentali, di liberare dei mezzi e di definire delle procedure di quest'azione, la Commissione deve riservare il suo definitivo apprezzamento fino all'esame, riguardo alla politica comune dei trasporti, delle misure d'applicazione che implica l'esecuzione della legge d'orientamento. 4. In merito al titolo I del progetto di legge, dedicato alle disposizioni generali applicabili ai vari modi di trasporto, la Commissione - nota con interesse l'affermarsi di un diritto al trasporto di persone connesso alla libera scelta dei mezzi da parte dell'utente (articolo 1), - considera che l'obiettivo prefisso per tale politica, secondo il quale essa deve garantire lo sviluppo armonioso e complementare dei vari modi di trasporti individuali e collettivi tenendo conto dei costi economici reali e stabilendo le basi di una concorrenza leale tra i modi di trasporto e le imprese (articolo 3), corrisponde agli orientamenti della politica comune dei trasporti, - considera favorevolmente gli emendamenti apportati dal governo francese agli articoli 1 e 3, volti ad inserire gli orientamenti nazionali in un contesto europeo, secondo i quali il sistema dei trasporti interni concorre all'« espansione degli scambi internazionali, in particolare europei » e la politica globale dei trasporti « contribuisce allo sviluppo e al miglioramento della politica europea dei trasporti », - prende atto dell'azione di decentramento prevista dal governo francese in materia di trasporti e dell'istituzione di schemi di trasporto elaborati in base all'impostazione intermodale (articolo 4), - non ha obiezioni da formulare nei confronti dei compiti previsti per il servizio pubblico dei trasporti (articolo 5), né delle condizioni nelle quali sono eseguite le operazioni di trasporto pubblico (articoli 6, 7 e 8), - ricorda che le misure d'applicazione da adottare in materia di funzionamento del mercato dei trasporti e nel settore sociale (articoli da 6 a 13) dovranno essere compatibili con le regolamentazioni comunitarie in vigore, - nota l'importanza accordata dal progetto di legge al rispetto delle regolamentazioni sociali nei trasporti, che deve tradursi in un'applicazione rigorosa e in un controllo efficace delle disposizioni comunitarie in materia, - prende atto delle misure preconizzate, soprattutto pr quanto riguarda l'imputazione ai vari operatori delle inadempienze alle suddette regolamentazioni, che vietano il superamento dei limiti di percorso e di durata di lavoro, - constata che la concezione di una programmazione delle infrastrutture (articoli 14 e 15), secondo i risultati dell'analisi della loro redditività socio-economica, si ricollega a quella che è alla base dei lavori della Comunità in materia. Essa attira tuttavia l'attenzione sul fatto che gli schemi direttivi non daranno sicuramente una risposta sufficiente sulle realizzazioni a medio termine per contribuire, a livello comunitario, a uno scambio di informazioni sui piani e sui programmi (articolo 5 della decisione 78/174/CEE del Consiglio del 20 febbraio 1978) (1) e che occorrerà al riguardo conoscere gli orientamenti della programmazione francese in generale. 5. In merito al titolo II del progetto di legge, dedicato alle disposizioni particolari per i vari modi di trasporto, la Commissione a) per quanto riguarda il trasporto ferroviario (articoli da 18 a 26): - prende atto dell'intenzione del governo francese - di modificare, con decorrenza 1o gennaio 1983, il regime giuridico della SNCF creando un ente pubblico industriale e commerciale che conserverà il nome della società cui succede; - di mantenere alla SNCF l'autonomia di gestione nell'ambito di un nuovo capitolato di appalto e di un contratto di programmazione; - di garantirle il contributo finanziario dello Stato soprattutto per il risanamento della sua situazione finanziaria; - ricorda, pur constatando che tali misure concordano con la politica comune dei trasporti, che il governo francese dovrà rispettare le disposizioni della regolamentazione comunitaria in materia, in particolare i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 (1), (CEE) n. 1192/69 (2), (CEE) n. 1107/70 (3), modificato dai regolamenti (CEE) n. 1473/75 (4) e (CEE) n. 1658/82 (5) nonché le decisioni del Consiglio 75/327/CEE (6) e 82/529/CEE (7), al momento dell'elaborazione delle disposizioni di applicazione della legge e soprattutto del capitolato di appalto, del contratto di programmazione e delle leggi finanziarie; b) per quanto riguarda il trasporto su strada (articoli da 29 a 39): - constata che le disposizioni specifiche preconizzate, allorché sono stabilite in base ai principi generali fissati al capitolo 1, sono compatibili con gli orientamenti della politica comune dei trasporti, - prende atto dell'intenzione di promuovere lo sviluppo del trasporto di merci su strada in funzione dei suoi propri vantaggi nonché la collaborazione tra le imprese di trasporto su strada e tra queste e gli altri modi di trasporto; c) per quanto riguarda il trasporto fluviale (articoli da 40 a 42): - prende nota che il trasporto fluviale sarà oggetto di uno schema di sviluppo comprendente uno schema direttivo delle vie navigabili e un complesso di misure economiche e sociali appropriate agli obiettivi della legge di orientamento, - prende atto in particolare della creazione di una Camera nazionale della navigazione artigianale che può costituire un punto di partenza interessante nell'ambito di una politica di struttura delle vie navigabili; d) per quanto riguarda il trasporto aereo (articoli 43 e 44): - constata che le modifiche proposte della legislazione nazionale esistente non sollevano obiezioni nei confronti della politica comune dei trasporti. 6. In merito al titolo III del progetto di legge (articoli da 45 a 48) destinato a disposizioni varie, la Commissione - ha preso nota che, secondo le precisazioni fornite, la definizione dei trasporti interni di cui all'articolo 45 ha lo scopo di chiarire taluni casi specifici conseguenti sia alla situazione particolare di territori diversi dalla metropoli sia ad un'applicazione eventuale di trattati o accordi internazionali a trasporti interni nazionali, - attira tuttavia l'attenzione del governo francese sul carattere ambiguo della redazione attuale dell'articolo 45 che non permette di precisare chiaramente come tale definizione si inserisca sul piano comunitario e quale sia, per esempio, lo statuto di un traffico in provenienza e a destinazione del territorio francese in parte attraverso il territorio di uno o più altri Stati membri, - chiede di conseguenza al governo francese di voler apportare una modifica al testo del progetto di legge per eliminare dette ambiguità. Con questa modifica, dovrebbe essere precisato che la legge si applicherebbe senza pregiudizio degli obblighi derivanti dal trattato che istituisce la Comunità economica europea e degli altri trattati e accordi internazionali in materia. 7. La Commissione constata che il progetto di legge che le è stato sottoposto concerne gli orientamenti della politica nazionale dei trasporti interni e la sua portata non potrà essere pienamente valutata senza conoscere le misure di applicazione relative. Essa chiede quindi al governo francese di volerle comunicare tempestivamente, nell'ambito della procedura di esame e di consultazione preventivi, stabilita dalla decisione del Consiglio del 21 marzo 1962, le suddette misure di applicazione. 8. La Commissione informa gli altri Stati membri del presente parere. Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1982. Per la Commissione Giorgios CONTOGEORGIS Membro della Commissione (1) GU n. 23 del 3. 4. 1962, pag. 720/62. (2) GU n. L 347 del 17. 12. 1973, pag. 48. (1) Decisione del Consiglio del 20 febbraio 1978, che istituisce una procedura di consultazione e crea un comitato in materia di infrastrutture dei trasporti (GU n. L 54 del 25. 2. 1978, pag. 16). (1) GU n. L 156 del 28. 6. 1969, pag. 1. (2) GU n. L 156 del 28. 6. 1969, pag. 8. (3) GU n. L 130 del 15. 6. 1970, pag. 1. (4) GU n. L 152 del 12. 6. 1975, pag. 1. (5) GU n. L 184 del 29. 6. 1982, pag. 1. (6) GU n. L 152 del 12. 6. 1975, pag. 3. (7) GU n. L 234 del 9. 8. 1982, pag. 5.