31981R3814

Regolamento (CEE) n. 3814/81 del Consiglio, del 21 dicembre 1981, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari di preparazioni e conserve di sardine, della sottovoce 16.04 D della tariffa doganale comune, originarie del Marocco

Gazzetta ufficiale n. L 383 del 31/12/1981 pag. 0031


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REGOLAMENTO ( CEE ) 3814/81 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1981

recante apertura , ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari di preparazioni e conserve di sardine , della sottovoce 16.04 D della tariffa doganale comune , originarie del Marocco

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 113 ,

vista la proposta della Commissione ,

considerando che l ' accordo di cooperazione tra la Comunità e il Marocco ( 1 ) completato dal regolamento ( CEE ) n . 3511/81 del Consiglio , del 3 dicembre 1981 , che stabilisce il regime da applicare agli scambi della Grecia con il Marocco ( 2 ) , prevede che le preparazioni e conserve di sardine , della sottovoce 16.04 D della tariffa doganale comune , originarie del Marocco , possano essere importante nella Comunità in esenzione da dazio doganale ; che le modalità di tale regime devono essere fissate mediante scambio di lettere tra la Comunità e il Marocco ; che , poichù questo scambio di lettere non ha ancora avuto luogo , è opportuno prorogare sino al 31 marzo 1982 il regime comunitario applicato nel 1981 ; che è pertanto opportuno aprire due contingenti tariffari comunitari di cui uno per un volume di 3 500 tonnellate in esenzione da dazio e un altro per un volume di 1 500 tonnellate al dazio del 10 % ; che tali contingenti tariffari sono validi dal 1° gennaio 1982 sino alla conclusione dello scambio di lettere di cui all ' articolo 19 dell ' accordo di cooperazione tra la Comunità e il Marocco o all ' applicazione di un regime comunitario d ' importazione per i prodotti in questione , e comunque non oltre il 31 marzo 1982 ;

considerando che è necessario garantire in particolare l ' uguaglianza e la continuità di accesso a tutti gli importatori della Comunità ai predetti contingenti e l ' applicazione , senza interruzione , delle aliquote di dazio previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione e a tutti gli Stati membri fino all ' esaurimento dei contingenti stessi ; che un sistema di utilizzazione dei contingenti tariffari comunitari fondato sulla ripartizione fra gli Stati membri è idoneo a rispettare la natura comunitaria di detti contingenti in base ai principi sopra enunciati ; che tale ripartizione , per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione , deve avvenire proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri , calcolato , da un lato , in base a dati statistici relativi alle importazioni dei suddetti prodotti in provenienza dal Marocco durante un periodo di riferimento rappresentativo e , dall ' altro , in base alle prospettive economiche per il periodo contingentale considerato ;

considerando che , negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici , le importazioni di ciascuno Stato membro corrispondono rispetto alle importazioni comunitarie dei prodotti in questione in provenienza dal Marocco , alle percentuali indicato in appresso :

Stati membri * 1978 * 1979 * 1980 *

Benelux * 11,21 * 8,67 * 9,58 *

Danimarca * 0,88 * 0,02 * 0,03 *

Germania * 13,66 * 14,73 * 9,76 *

Grecia * 4,85 * 1,43 * 0,00 *

Francia * 55,45 * 51,74 * 58,63 *

Irlanda * 0,35 * 0,04 * 0,01 *

Italia * 0,74 * 0,24 * 0,27 *

Regno Unito * 12,86 * 23,13 * 21,72 *

considerando che , tenuto conto di questi elementi nonchù delle previsioni avanzate da taluni Stati membri , le percentuali di partecipazione iniziale ai volumi dei contingenti possono approssimativamente determinarsi come segue :

Benelux * 9,75 *

Danimarca * 0,28 *

Germania * 12,68 *

Grecia * 1,97 *

Francia * 55,26 *

Irlanda * 0,12 *

Italia * 0,40 *

Regno Unito * 19,54 *

considerando che , per tener conto dell ' evoluzione delle importazioni di detti prodotti nei vari Stati membri , occorre dividere ciascuno dei volumi contingentali in due parti , ripartendo la prima fra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva destinata a coprire l ' ulteriore fabbisogno degli Stati membri che abbiano esaurito la loro quota iniziale ; che , per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro , occorre fissare la prima parte dei contingenti comunitari ad un livello che , nella fattispecie , potrebbe corrispondere al 70 % di ciascuno dei volumi contingentali ;

considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono essere asaurite più o meno rapidamente ; che , per tener conto di questo fatto e per evitare ogni discontinuità , ciascuno Stato membro che ha esaurito quasi completamente una delle sue quote iniziali deve procedere al prelievo di una quota complementare dalla riserva corrispondente ; che tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno Stato membro quando ciascuna delle sue quote complementari è quasi totalmente esaurita e se la riserva lo consenta ; che le quote iniziali e complementari devono essere valide sino al termine del periodo contingentale ; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione , la quale deve , in particolare , poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingentali ed informarne gli Stati membri ;

considerando che , se ad una data determinata del periodo contingentale esiste in un Stato membro un residuo importante di una delle quote iniziali , è indispensabile che detto Stato membro ne ritrasferisca una notevole percentuale nella riserva corrispondente , al fine di evitare che una parte dell ' uno o dell ' altro contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in un Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri ;

considerando che , poichù il Regno del Belgio , il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall ' unione economica Benelux , tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1 . A decorrere dal 1° gennaio 1982 e fino alla conclusione dello scambio di lettere di cui all ' articolo 19 dell ' accordo di cooperazione tra la Comunità ed il Marocco o all ' applicazione di un regime comunitario di importazione , e comunque non oltre il 31 marzo 1982 , un contingente tariffario comunitario di 3 500 tonnellate in esenzione da dazi è aperto nella Comunità per le preparazioni e le conserve di sardine della sottovoce 16.04 D della tariffa doganale comune , originarie del Marocco .

A decorrere dal 1° gennaio 1982 e fino alla conclusione dello scambio di lettere di cui all ' articolo 19 dell ' accordo di cooperazione fra la Comunità ed il Marocco o all ' applicazione di un regime comunitario d ' importazione , e comunque non oltre il 31 marzo 1982 , un contingente tariffario comunitario di 1 500 tonnellate al dazio del 10 % è aperto nella Comunità per le preparazioni e le conserve di sardine della sottovoce 16.04 D della tariffa doganale comune , originarie del Marocco .

3 . Nei limiti di questi contingenti tariffari , la Grecia applica dei dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni in materia figuranti nell ' atto di adesione del 1979 e nel regolamento ( CEE ) n . 3511/81 .

Articolo 2

1 . I contingenti tariffari di cui all ' articolo 1 sono divisi in due parti .

2 . Una prima parte di ciascuno dei contingenti viene ripartita tra gli Stati membri ; le quote , che fatto salvo il disposto dell ' articolo 5 sono valide sino alla fine del periodo precisato all ' articolo 1 , ammontano ai quantitativi indicati in appresso :

( in tonnellate )

Stati membri * Articolo 1 paragrafo 1 * Articolo 1 paragrafo 2 *

Benelux * 268 * 102 *

Danimarca * 8 * 3 *

Germania * 349 * 133 *

Grecia * 54 * 21 *

Francia * 1 519 * 580 *

Irlanda * 4 * 2 *

Italia * 11 * 4 *

Regno Unito * 537 * 205 *

* 2 750 * 1 050 *

3 . La seconda parte di ciascuno dei contingenti , rispettivamente 750 e 450 tonnellate , costituisce la riserva .

Articolo 3

1 . Se una delle quote iniziali di uno Stato membro , fissate nell ' articolo 2 , paragrafo 2 - o questa stessa quota diminuita della frazione riversata nella corrispondente riserva , in caso di applicazione dell ' articolo 5 - venga utilizzata per il 90 % o più , lo Stato membro interessato procede senza indugio , mediante notifica alla Commissione , al prelievo di una seconda quota pari al 10% della propria quota iniziale , eventualmente arrotondata all ' unità superiore , semprechù la consistenza della riserva lo permetta .

2 . Se , dopo aver esaurito l ' una o l ' altra delle quote iniziali di uno Stato membro , la seconda quota prelevata dallo stesso risulti utilizzata per il 90 % o più , lo Stato membro interessato procede , alle condizioni indicate al paragrafo 1 , al prelievo di una terza quota pari al 5 % della propria quota iniziale , eventualmente arrotondata all ' unità superiore , semprechù la consistenza della riserva stessa lo permetta .

3 . Se , dopo aver esaurito l ' una o l ' altra delle seconde quote di uno Stato membro interessato procede , alle condizioni indicate al paragrafo 1 , al prelievo di una quarta quota uguale alla terza .

Questo procedimento si applica fino all ' esaurimento della riserva .

4 . In deroga ai paragrafi 1 , 2 , e 3 , gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi se vi è motivo di ritenere che esse rischino di non essere interamente utilizzate . Esse informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo .

Articolo 4

Ciascuna delle quote complementari prelevate in applicazione dell ' articolo 3 è valida fino alla fine del periodo precisato all ' articolo 1 .

Articolo 5

Gli Stati membri versano nella riserva , entro il 1° marzo 1982 , la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che , alle data del 15 febbraio 1982 , eccede il 20 % dell ' importo iniziale . Può essere riservata una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata .

Gli Stati membri comunicano alla Commissione , entro il 1° marzo 1982 , il totale delle importazioni dei prodotti in questione , effettuate fino al 15 febbraio 1982 incluso e imputate sui contingenti comunitari , nonchù , eventualmente , la frazione di ciascuna delle loro quote iniziali riversate nelle rispettive riserve .

Articolo 6

La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e li informa senza indugio , sulla scorta delle notificazioni pervenute , dello stato di utilizzazione delle riserve .

La Commissione informa gli Stati membri , entro il 5 marzo 1982 , dello stato di ciascuna riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell ' articolo 5 .

Essa vigila affinchù il prelievo con cui si esaurisce una delle riserve sia limitato al residuo disponibile e , a tal fine , ne indica la consistenza allo Stato membro che effettua quest ' ultimo prelievo .

Articolo 7

1 . Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinchù l ' apertura delle quote complementari da essi prelevate a norma dell ' articolo 3 renda possibili le imputazioni , senza discontinuità , sulle loro parti cumulate dei contingenti tariffari comunitari .

2 . Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione , stabiliti nel loro territorio , la facoltà di attingere liberamente alle quote loro assegnate .

3 . Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni dei prodotti in questione originari del Marocco , presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica .

Articolo 8

A richiesta della Commissione , gli Stati membri la informano delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sulle loro quote .

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinchù sia rispettato il presente regolamento .

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1982 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addì 21 dicembre 1981 .

Per il Consiglio

Il Presidente

N . RIDLEY

( 1 ) GU n . L 264 del 27 . 9 . 1978 , pag . 2 .

( 2 ) GU n . L 358 del 14 . 12 . 1981 , pag . 1 .