Regolamento (CEE) n. 3751/81 della Commissione, del 22 dicembre 1981, recante modifica del regolamento (CEE) n. 263/81, che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi d' importazione istituiti dai regolamenti (CEE) n. 217/81 e (CEE) n. 218/81 nel settore delle carni bovine
Gazzetta ufficiale n. L 374 del 30/12/1981 pag. 0014
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3751/81 DELLA COMMISSIONE del 22 dicembre 1981 recante modifica del regolamento ( CEE ) n . 263/81 , che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi d ' importazione istituiti dai regolamenti ( CEE ) n . 217/81 e ( CEE ) n . 218/81 nel settore delle carni bovine LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 217/81 del Consiglio , del 20 gennaio 1981 , relativo all ' apertura di un contingente tariffario comunitario per carni bovine di alta qualità , fresche , refrigerate o congelate , di cui alle sottovoci 02.01 A II a ) e 02.01 A II b ) della tariffa doganale comune ( 1 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 3715/81 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 2 , visto il regolamento ( CEE ) n . 218/81 del Consiglio , del 20 gennaio 1981 , relativo all ' apertura di un contingente tariffario comunitario per carni di bufalo congelate di cui alla sottovoce 02.01 A II b ) 4 bb ) 33 della tariffa doganale comune ( 3 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 3716/81 ( 4 ) , in particolare l ' articolo 2 , considerando che , con i regolamenti ( CEE ) n . 217/81 e ( CEE ) n . 218/81 , è stato aperto per l ' anno 1981 , un contingente di carni bovine d ' alta qualità e un contingente di carni di bufalo ; che tali contingenti sono stati prorogati per l ' anno 1982 ; che occorre modificare in conformità il regolamento ( CEE ) n . 263/81 della Commissione ( 5 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 2136/81 ( 6 ) ; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Nell ' articolo 1 , paragrafi 1 e 2 , del regolamento ( CEE ) n . 263/81 i termini « per il 1981 » sono sostituiti dai termini « per il 1982 » . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1982 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 22 dicembre 1981 . Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione ( 1 ) GU n . L 38 dell ' 11 . 2 . 1981 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 373 del 29 . 12 . 1981 , pag . 1 . ( 3 ) GU n . L 38 dell ' 11 . 2 . 1981 , pag . 2 . ( 4 ) GU n . L 373 del 29 . 12 . 1981 , pag . 2 . ( 5 ) GU n . L 27 del 31 . 1 . 1981 , pag . 52 . ( 6 ) GU n . L 209 del 29 . 7 . 1981 , pag . 13 .