31981R3671

Regolamento (CEE) n. 3671/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1981, relativo all'importazione nella Comunità di alcuni prodotti agricoli originari della Turchia

Gazzetta ufficiale n. L 367 del 23/12/1981 pag. 0003 - 0003
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 14 pag. 0093
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 23 pag. 0243
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 14 pag. 0093
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 23 pag. 0243


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3671/81 DEL CONSIGLIO

del 15 dicembre 1981

relativo all ' importazione nella Comunità di alcuni prodotti agricoli originari della Turchia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 113 ,

vista la proposta della Commissione ,

considerando che il regolamento ( CEE ) n . 562/81 del Consiglio , del 20 gennaio 1981 , che riduce i dazi doganali all ' importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originali della Turchia ( 1 ) , prevede , all ' articolo 1 , paragrafo 2 , che per i prodotti per i quali la normativa comunitaria prevede il rispetto di un prezzo all ' importazione , l ' applicazione della tariffa preferenziale è subordinata al rispetto del prezzo medesimo ; riferimento

considerando che per una serie di ortofrutticoli l ' importazione nella Comunità è soggetta , per una parte della campagna , al rispetto di un prezzo di riferimento ;

considerando che durante il periodo di applicazione dei prezzi di riferimento i prezzi d ' entrata dei prodotti importati sono calcolati conformemente all ' articolo 24 del regolamento ( CEE ) n . 1035/72 del Consiglio , del 18 maggio 1972 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ( 2 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1116/81 ( 3 ) ; che , quando il prezzo d ' entrata di un determinato prodotto in provenienza da un paese terzo è inferiore al prezzo di riferimento , la Commissione instaura una tassa compensativa per tale provenienza ;

considerando che l ' instaurazione di una tassa compensativa all ' importazione di ortofrutticoli originari della Turchia equivale a costatare che non è soddisfatta la condizione prevista dall ' articolo 1 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 562/81 e che è opportuno sospendere simultanemente l ' applicazione della tariffa preferenziale per i prodotti in questione ;

considerando che detta sospensione è intesa a riscuotere il dazio doganale applicabile anteriormente al 1° gennaio 1981 e che essa deve essere limitata al periodo durante il quale è riscossa la tassa compensativa ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Qualora , in applicazione degli articoli 25 e 25 bis del regolamento ( CEE ) n . 1035/72 , la Commissione istituisce una tassa compensativa all ' importazione di alcuni ortofrutticoli originari della Turchia , essa ripristina simultaneamente il dazio doganale per tali prodotti al relativo livello vigente prima del 1° gennaio 1981 .

Articolo 2

Se la Commissione sopprime la tassa compensativa di cui all ' articolo 1 , essa ripristina simultaneamente il dazio doganale al livello del tasso preferenziale .

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Comunità europee .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuna degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addì 15 dicembre 1981 .

Per il Consiglio

Il Presidente

D . HOWELL

( 1 ) GU n . L 65 dell ' 11 . 3 . 1981 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 118 del 20 . 5 . 1972 , pag . 1 .

( 3 ) GU n . L 118 del 30 . 4 . 1981 , pag . 1 .