Regolamento (CEE) n. 3623/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1981, che fissa, per la campagna di pesca 1982, i prezzi d' intervento per le sardine e le acciughe fresche o refrigerate
Gazzetta ufficiale n. L 363 del 18/12/1981 pag. 0005
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 3623/81 DEL CONSIGLIO del 15 dicembre 1981 che fissa, per la campagna di pesca 1982, i prezzi d'intervento per le sardine e le acciughe fresche o refrigerate IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 100/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3443/80 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, vista la proposta della Commissione, considerando che l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 100/76 prevede che i prezzi d'intervento debbano essere fissati per le sardine e le acciughe, fresche o refrigerate, ad un livello che contribuisca ad assicurare la stabilità dei corsi sui mercati, senza peraltro determinare la formazione di eccedenze strutturali nella Comunità; considerando che l'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 100/76 prevede che il prezzo d'intervento debba essere fissato ad un livello compreso fra il 35 % ed il 45 % del prezzo d'orientamento in base alle caratteristiche della produzione e del mercato proprie a ciascun prodotto; considerando che i prezzi d'orientamento per i prodotti della pesca elencati nell'allegato I, lettere A e C, del regolamento (CEE) n. 100/76 sono stati fissati, per la campagna di pesca 1982, dal regolamento (CEE) n. 3621/81 (3); considerando che, allo stato attuale delle informazioni sulla situazione del mercato dei prodotti di cui trattasi e mancando ogni esperienza in materia di acquisto pubblico di tali prodotti, è opportuno fissare i prezzi d'intervento ad un livello che garantisca un sostegno massimo del mercato, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I prezzi d'intervento validi fino al 31 dicembre 1982 per le sardine e le acciughe fresche o refrigerate ed i prodotti cui si riferiscono sono fissati come segue: (in ECU/t) 1.2,4.5 // // // // // Caratteristiche commerciali (1) // // // 1.2.3.4.5 // Specie // Categoria di freschezza // Dimensione // Presentazione // Prezzo di intervento // // // // // // 1. Sardine: // // // // // a) dell'Atlantico // Extra // 3 // pesce intero // 234 // b) del Mediterraneo // Extra // 3 // pesce intero // 176 // 2. Acciughe // Extra // 2 // pesce intero // 218 // // // // // (1) Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 100/76. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1982. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 1981. Per il Consiglio Il Presidente P. WALKER (1) GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 1. (2) GU n. L 359 del 31. 12. 1980, pag. 13. (3) Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.