31981R3605

Regolamento (CEE) n. 3605/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 652/79 relativo alle conseguenze del sistema monetario europeo nel quadro della politica agricola comune

Gazzetta ufficiale n. L 362 del 17/12/1981 pag. 0002


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3605/81 DEL CONSIGLIO

del 15 dicembre 1981

che modifica il regolamento ( CEE ) n . 652/79 relativo alle conseguenze del sistema monetario europeo nel quadro della politica agricola comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 28 , 43 e 235 ,

visto il regolamento n . 129 del Consiglio , relativo al valore dell ' unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2543/73 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 3 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 4 ) ,

considerando che il regolamento ( CEE ) n . 652/79 ( 5 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 876/81 ( 6 ) , ha introdotto , per un periodo che scade il 31 dicembre 1981 , il sistema monetario europeo nella politica agricola comune ;

considerando che il regolamento ( CEE ) n . 1011/80 ( 7 ) ha instaurato , con una modifica della lettera b ) dell ' articolo 3 del regolamento ( CEE ) n . 652/79 , un nuovo sistema per quanto riguarda le franchigie adottate per il calcolo degli importi compensativi monetari ; che in virtù dell ' articolo 5 , secondo comma , del regolamento ( CEE ) n . 652/79 , detto sistema è parimenti limitato al 31 dicembre 1981 ;

considerando che la Commissione ha proposto al Consiglio di codificare l ' insieme della regolamentazione agromonetaria e di introdurre nello stesso tempo definitivamente l ' ECU nella politica agricola comune ; che , nell ' attesa che proseguano i lavori del Consiglio su tali proposte , data l ' urgenza occorre adottare , per evitare le conseguenze pregiudizievoli di una mancata decisione , le necessarie misure di proroga del regolamento ( CEE ) n . 652/79 ; che le esperienze acquisite giustificano la proroga dell ' applicazione dell ' ECU nella politica agricolo comune fino al 31 dicembre 1982 ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell ' articolo 5 , secondo comma , del regolamento ( CEE ) n . 652/79 è sostituito dal testo seguente :

« Esso è applicabile fino al 31 dicembre 1982 » .

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Esso è applicabile a decorrere al 1° gennaio 1982 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addì 15 dicembre 1981 .

Per il Consiglio

Il Presidente

P . WALKER

( 1 ) GU n . 106 del 30 . 10 . 1962 , pag . 2553/62 .

( 2 ) GU n . L 263 del 19 . 9 . 1973 , pag . 1 .

( 3 ) GU n . C 57 del 7 . 3 . 1980 , pag . 11 .

( 4 ) GU n . C 97 del 21 . 4 . 1980 , pag . 44 .

( 5 ) GU n . L 84 del 4 . 4 . 1979 , pag . 1 .

( 6 ) GU n . L 88 del 2 . 4 . 1981 , pag . 28 .

( 7 ) GU n . L 108 del 26 . 4 . 1980 , pag . 3 .