Regolamento (CEE) n. 3487/81 della Commissione, del 7 dicembre 1981, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 1842/81 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1188/81, per quanto concerne alcune norme generali relative alla concessione di restituzioni speciali per i cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche
Gazzetta ufficiale n. L 352 del 08/12/1981 pag. 0018 - 0018
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 14 pag. 0086
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 14 pag. 0086
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3487/81 DELLA COMMISSIONE del 7 dicembre 1981 recante seconda modifica del regolamento ( CEE ) n . 1842/81 recante modalità di applicazione del regolamento ( CEE ) n . 1188/81 , per quanto concerne alcune norme generali relative alla concessione di restituzioni speciali per i cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 2727/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1949/81 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 16 , paragrafo 6 , e l ' articolo 24 , visto il regolamento ( CEE ) n . 1188/81 del Consiglio , del 28 aprile 1981 , che stabilisce alcune norme generali relative alla concessione di restituzioni speciali per i cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche , nonchù i criteri di fissazione del loro importo , e che modifica il regolamento ( CEE ) n . 3035/80 per quanto riguarda alcune merci non comprese nell ' allegato II del trattato ( 3 ) , in particolare l ' articolo 12 , considerando che il regolamento ( CEE ) n . 1842/81 della Commissione ( 4 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 3237/81 ( 5 ) fissa le modalità di applicazione relative alla concessione di restituzioni per i cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche ; considerando che dalle più recenti informazioni di cui dispone la Commissione risulta che le definizioni di cui all ' articolo 17 del regolamento ( CEE ) n . 1842/81 non tengono conto in misura sufficiente delle pratiche esistenti negli Stati membri produttori di whisky ; che è pertanto necessario modificare detto regolamento ; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Il testo dell ' articolo 17 del regolamento ( CEE ) n . 1842/81 è sostituito dal seguente : « Articolo 17 Ai fini dell ' applicazione dell ' articolo 16 : a ) il « grain Whisky » si considera ottenuto a partire dal 15 % di orzo o da un quantitativo equivalente di malto e dall ' 85 % di cereali ; b ) il « malt whisky » si considera ottenuto esclusivamente a partire dal malto ; c ) l ' « Irish whiskey » categoria A si considera ottenuto a partire dal malto e da altri cereali , con una proporzione di malto inferiore al 30 % ; d ) l ' Irish whiskey » categoria B si considera ottenuto a partire da orzo e malto , con un minimo del 30 % di malto ; e ) la percentuale dei vari tipi di cereali impiegati per la fabbricazione delle bevande alcoliche di cui all ' articolo 13 , paragrafo 2 , è stabilita prendendo in considerazione i quantitativi globali dei vari tipi di cereali impiegati per la fabbricazione delle bevande alcoliche di cui all ' articolo 2 del regolamento ( CEE ) n . 1188/81 » . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Esso si applica dal 1° luglio 1981 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 7 dicembre 1981 . Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione ( 1 ) GU n . L 281 dell ' 1 . 11 . 1975 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 198 del 20 . 7 . 1981 , pag . 2 . ( 3 ) GU n . L 121 del 5 . 5 . 1981 , pag . 3 . ( 4 ) GU n . L 183 del 4 . 7 . 1981 , pag . 10 . ( 5 ) GU n . L 325 del 13 . 11 . 1981 , pag . 25 .