31981R3423

Regolamento (CEE) n. 3423/81 della Commissione, del 30 dicembre 1981, relativo alla comunicazione, da parte degli Stati membri, di dati concernenti le esportazioni di prodotti del settore dei cereali e del riso a titolo di aiuto alimentare

Gazzetta ufficiale n. L 345 del 01/12/1981 pag. 0050 - 0051
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 14 pag. 0080
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 23 pag. 0200
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 14 pag. 0080
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 23 pag. 0200


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REGOLAMENTO (CEE) N. 3423/81 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 1981

relativo alla comunicazione, da parte degli Stati membri, di dati concernenti le esportazioni di prodotti del settore dei cereali e del riso a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1949/81 (2), in particolare l'articolo 24,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (3), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 26,

considerando che l'adempimento degli impegni sottoscritti dalla Comunità nell'ambito della convenzione relativa all'aiuto alimentare avviene in stretta connessione con la gestione dell'organizzazione comune di mercato dei cereali e del riso, per quanto riguarda le operazioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali;

considerando che, nell'ambito della suddetta convenzione, è necessario che la Commissione dispogna di taluni dati attinenti all'esecuzione degli aiuti alimentari e nazionali;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per ogni mese dell'anno civile e al più tardi quattro settimane dopo la fine del mese in questione, i dati che figurano in allegato relativi alle esportazioni di prodotti del settore dei cereali e del riso, effettuate a titolo di aiuto alimentare, nazionale e comunitario, nell'ambito della convenzione relativa all'aiuto alimentare.

2. Per le operazioni effettuate nel periodo dal 1o agosto 1981 sino all'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati di cui al paragrafo 1 al più tardi il 31 dicembre 1981.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 198 del 20. 7. 1981, pag. 2.

(3) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

ALLEGATO

Aiuto alimentare - Quantità consegnate nel mese di ..........

1.2.3.4 // // // // // Beneficiario e destinazione finale della merce // Quantità (1) // Prodotto // N. del regolamento (2) // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // //

(1) In valore prodotto.

(2) Per gli aiuti comunitari.