Regolamento (CEE) n. 3399/81 della Commissione, del 27 novembre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 1054/78 a seguito della fissazione dei nuovi tassi di cambio da applicare nel settore agricolo per l' Italia
Gazzetta ufficiale n. L 344 del 30/11/1981 pag. 0003 - 0004
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3399/81 DELLA COMMISSIONE del 27 novembre 1981 che modifica il regolamento ( CEE ) n . 1054/78 a seguito della fissazione dei nuovi tassi di cambio da applicare nel settore agricolo per l ' Italia LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 878/77 del Consiglio , del 26 aprile 1977 , relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3398/81 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 5 , considerando che l ' articolo 2 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 1054/78 della Commissione , del 19 maggio 1978 , recante modalità di applicazione del regolamento ( CEE ) n . 878/77 del Consiglio , relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo , e che sostituisce il regolamento ( CEE ) n . 937/77 ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3332/80 ( 4 ) , ha previsto che le disposizioni dell ' articolo 4 , paragrafo 1 , ultimo comma , del regolamento ( CEE ) n . 1134/68 del Consiglio , del 30 luglio 1968 , che fissa le norme di applicazione del regolamento ( CEE ) n . 653/68 , relativo alle condizioni di modifica del valore dell ' unità di conto utilizzata per la politica agraria comune ( 5 ) , si applicano unicamente quando si tratta di modifiche dei tassi rappresentativi intervenute sino all ' 11 ottobre 1981 ; considerando che , in virtù del regolamento ( CEE ) n . 3398/81 , l ' allegato VII del regolamento ( CEE ) n . 878/77 è stato modificato per tener conto della fissazione di un nuovo tasso rappresentativo per la lira italiana con effetto dal 30 novembre 1981 ; che è pertanto necessario completare il regolamento ( CEE ) n . 1054/78 ; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Nell ' articolo 2 del regolamento ( CEE ) n . 1054/78 , il paragrafo 2 è sostituito dal seguente paragrafo : « 2 . Le disposizioni dell ' articolo 4 , paragrafo 1 , ultimo comma , del regolamento ( CEE ) n . 1134/68 si applicano unicamente alle fissazioni anticipate e ai relativi certificati o titoli rilasciati ai sensi dell ' articolo 21 del regolamento ( CEE ) n . 3183/80 ( 1 ) : - prima del 30 novembre 1979 per quanto riguarda i tassi rappresentativi della corona danese di cui all ' articolo 2 bis , paragrafo 8 , ultimo comma , del regolamento ( CEE ) n . 878/77 , nella sua versione introdotta dal regolamento ( CEE ) n . 2722/79 ( 2 ) per i prodotti in questione e a decorrere dalle date ivi indicate , - prima del 12 dicembre 1979 per quanto riguarda i tassi rappresentativi della lira italiana e della sterlina inglese di cui all ' articolo 2 bis , paragrafi 4 e 5 , del regolamento ( CEE ) n . 878/77 , nella sua versione introdotta dal regolamento ( CEE ) n . 2835/79 ( 3 ) per i prodotti in questione e a decorrere dalle date ivi indicate , - prima del 7 maggio 1980 per quanto riguarda i tassi rappresentativi del franco francese e della lira italiana di cui all ' articolo 2 bis , paragrafi 3 e 4 , del regolamento ( CEE ) n . 878/77 nella sua versione introdotta dai regolamenti ( CEE ) n . 1174/80 ( 4 ) e ( CEE ) n . 1175/80 ( 5 ) per i prodotti in questione e a decorrere dalle date ivi indicate , - prima del 30 maggio 1980 per quanto riguarda i tassi rappresentativi del franco belga , del franco lussemburghese , del marco tedesco e del fiorino olandese di cui rispettivamente agli allegati I , III e VII del regolamento ( CEE ) n . 878/77 , nella sua versione introdotta dal regolamento ( CEE ) n . 1366/80( 6 ) per i prodotti in questione e a decorrere dalle date ivi indicate , - prima del 2 aprile 1981 per quanto riguarda i tassi rappresentativi per il franco belga , il franco lussemburghese , la corona danese , il marco tedesco , il franco francese , la dracma greca , la sterlina irlandese , la lira italiana ed il fiorino olandese di cui rispettivamente agli allegati da I a VIII del regolamento ( CEE ) n . 850/81 ( 7 ) , - prima del 10 ottobre 1981 per quanto riguarda il tasso rappresentativo del franco francese di cui all ' allegato IV del regolamento ( CEE ) n . 878/77 , nella sua versione introdotta dal regolamento ( CEE ) n . 2923/81 ( 8 ) , - prima del 30 novembre 1981 per quanto riguarda il tasso rappresentativo della lira italiana di cui all ' allegato VII del regolamento ( CEE ) n . 878/77 , nella sua versione introdotta dal regolamento ( CEE ) n . 3398/81 ( 9 ) . ( 1 ) GU n . L 338 del 13 . 12 . 1980 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 309 del 5 . 12 . 1979 , pag . 9 . ( 3 ) GU n . L 320 del 15 . 12 . 1979 , pag . 58 . ( 4 ) GU n . L 118 del 9 . 5 . 1980 , pag . 44 . ( 5 ) GU n . L 118 del 9 . 5 . 1980 , pag . 45 . ( 6 ) GU n . L 140 del 5 . 6 . 1980 , pag . 19 . ( 7 ) GU n . L 90 del 4 . 4 . 1981 , pag . 1 . ( 8 ) GU n . L 291 del 12 . 10 . 1981 , pag . 1 . ( 9 ) GU n . L 344 del 30 . 11 . 1981 , pag . 1 » . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 30 novembre 1981 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 27 novembre 1981 . Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione ( 1 ) GU n . L 106 del 29 . 4 . 1977 , pag . 27 . ( 2 ) Vedi pagina della presente Gazzetta ufficiale . ( 3 ) GU n . L 134 del 22 . 5 . 1978 , pag . 40 . ( 4 ) GU n . L 349 del 23 . 12 . 1980 , pag . 19 . ( 5 ) GU n . L 188 dell ' 1 . 8 . 1968 , pag . 1 .