Regolamento (CEE) n. 3393/81 della Commissione, del 25 novembre 1981, relativo al regime da applicare alle importazioni nel Benelux di eskimo, giacche a vento, giubbotti e simili (categoria 21), originari dello Sri Lanka
Gazzetta ufficiale n. L 341 del 28/11/1981 pag. 0034
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 3393/81 DELLA COMMISSIONE del 25 novembre 1981 relativo al regime da applicare alle importazioni nel Benelux di eskimo, giacche a vento, giubbotti e simili (categoria 21), originari dello Sri Lanka LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3059/78 del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari di taluni paesi terzi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 920/81 (2), in particolare gli articoli 11 e 15, considerando che l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3059/78 fissa le condizioni intese a stabilire limiti quantitativi; che le importazioni nel Benelux di eskimo, giacche a vento, giubbotti e simili (categoria 21), originari dello Sri Lanka, hanno superato il livello di cui al paragrafo 3 di detto articolo; considerando che, conformemente al paragrafo 5 del suddetto articolo, in data 4 settembre 1981 sono state notificate allo Sri Lanka richieste di consultazione; che, in seguito alle consultazioni così avviate, è opportuno assoggettare i prodotti in questione a limiti quantitativi per il 1981 e il 1982; considerando che, ai sensi del paragrafo 13 del suddetto articolo, il rispetto dei limiti quantitativi è garantito dal sistema di duplice controllo secondo le modalità fissate nell'allegato V di detto regolamento; considerando che i prodotti in questione esportati dallo Sri Lanka fra il 1o gennaio 1981 e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere detratti dal limite quantitativo del 1981; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato tessile, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'importazione nel Benelux dei prodotti della categoria riportata in allegato, originari dello Sri Lanka, è soggetta ai limiti quantitativi che figurano nello stesso allegato, fermo restando il disposto dell'articolo 2, paragrafo 1. Articolo 2 1. La messa in libera pratica dei prodotti di cui all'articolo 1, spediti dallo Sri Lanka verso il Benelux tra il 1o gennaio 1981 e l'entrata in vigore del presente regolamento e non ancora messi in libera pratica, viene effettuata su riserva della presentazione della polizza di carico o di altro documento comprovante l'effettiva spedizione durante il periodo considerato. 2. I prodotti spediti dopo l'entrata in vigore del presente regolamento dallo Sri Lanka verso il Benelux sono soggetti al sistema di duplice controllo contemplato dall'allegato V del regolamento (CEE) n. 3059/78. 3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, tutti i quantitativi di prodotti spediti dallo Sri Lanka dal 1o gennaio 1981 e messi in libera pratica sono detratti dal limite quantitativo stabilito per il 1981. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica fino al 31 dicembre 1982. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1981. Per la Commissione Wilhelm HAFERKAMP Vicepresidente (1) GU n. L 365 del 27. 12. 1978, pag. 1. (2) GU n. L 98 del 9. 4. 1981, pag. 1. ALLEGATO 1.2.3.4.5.6.7,8 // // // // // // // // Cate- goria n. // N. della tariffa doganale comune // Codice Nimexe (1981) // Designazione delle merci // Stati membri // Unità // Limiti quantitativi dal 1o gennaio al 31 dicembre 1.2.3.4.5.6.7.8 // // // // // // // 1981 // 1982 // // // // // // // // // 21 // 61.01 B IV 61.02 B II d) // 61.01-29; 31; 32 61.02-25; 26; 28 // Indumenti esterni per uomo e per ragazzo: Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini: B. altri: Eskimo; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, tessuti, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali // BNL // 1 000 pezzi // 385 (1) // 408 // // // // // // // // (1) Per l'anno 1981, è stata convenuta una quantità supplementare di 25 000 pezzi.