31981R3391

Regolamento (CEE) n. 3391/81 della Commissione, del 27 novembre 1981, recante quinta modifica del regolamento (CEE) n. 2547/79, che fissa le restituzioni all' esportazione nel settore vitivinicolo

Gazzetta ufficiale n. L 341 del 28/11/1981 pag. 0028 - 0029


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REGOLAMENTO (CEE) N. 3391/81 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 1981

recante quinta modifica del regolamento (CEE) n. 2547/79, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3456/80 (2),

considerando che il regolamento (CEE) n. 345/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce, nel settore vitivinicolo, le norme generali relative alle concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per la fissazione del loro ammontare (3), è stato modificato dal regolamento (CEE) n. 2009/81 (4) allo scopo di estendere la possibilità di fissare le restituzioni all'esportazione, tra l'altro, ai mosti di uve concentrati; che tali prodotti possono ora formare oggetto di esportazioni economicamente considerevoli;

considerando che l'applicazione delle norme per la fissazione delle restituzioni previste dagli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 345/79 dà luogo, nell'attuale situazione del mercato dei mosti concentrati nella Comunità e nel commercio internazionale, alla fissazione, per tali prodotti, di restituzioni per % vol di alcole potenziale e per hl, di un importo pari a quello delle restituzioni previste per i vini da tavola dei tipi A I, R I e R II dal regolamento (CEE) n. 2547/79 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3096/81 (6);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2547/79 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

(2) GU n. L 360 del 31. 12. 1980, pag. 18.

(3) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 69.

(4) GU n. L 195 del 18. 7. 1981, pag. 6.

(5) GU n. L 290 del 17. 11. 1979, pag. 48.

(6) GU n. L 310 del 30. 10. 1981, pag. 21.

ALLEGATO

1.2.3 // // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // Importo della restituzione in ECU/% vol/hl // // // // ex 20.07 A I B I a) 1 B I b) 1 // Mosti di uve concentrati rispondenti alla definizione che figura al punto 5 dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 337/79: // // // - per le esportazioni verso tutte le destinazioni, ad eccezione dei paesi terzi situati nel continente americano e delle isole che da esso politicamente dipendono come pure dei paesi terzi di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2223/70, salvo la Romania e la Bulgaria // 1,05 // // // // ex 22.05 C I C II // Vino da tavola bianco diverso dai vini da tavola bianchi dei tipi A II e A III, con gradazione alcolometrica effettiva uguale o superiore a 9,5 % vol e non superiore a 14 % vol: // // // - per le esportazioni verso tutte le destinazioni, ad eccezione dei paesi terzi situati nel continente americano e delle isole che da esso politicamente dipendono come pure dei paesi terzi di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2223/70, salvo la Romania e la Bulgaria // 1,05 // // // // ex 22.05 C I C II // Vino da tavola rosso o rosato, diverso dal vino da tavola del tipo R III e dal vino da tavola rosato proveniente dai vitigni del tipo Portugieser, con gradazione alcolometrica effettiva uguale o superiore a 9,5 % vol e non superiore a 14 % vol: // // // - per le esportazioni verso tutte le destinazioni, ad eccezione dei paesi terzi situati nel continente americano e delle isole che da esso politicamente dipendono come pure dei paesi terzi di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2223/70, salvo la Romania e la Bulgaria // 1,05 // // // // // // Importo della restituzione in ECU/hl // ex 22.05 C I C II // Vini da tavola bianchi dei tipi A II e A III (vino da tavola bianco proveniente esclusivamente dai vitigni del tipo Sylvaner, Mueller Thurgau e Riesling): // // // - per le esportazioni verso tutte le destinazioni, ad eccezione dei paesi terzi situati nel continente americano e delle isole che da esso politicamente dipendono come pure dei paesi terzi di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2223/70, salvo la Romania e la Bulgaria // 5,50 // // //