Regolamento (CEE) n. 3198/81 del Consiglio, del 9 novembre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 3439/80 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni filati di poliestere originari degli Stati Uniti d' America
Gazzetta ufficiale n. L 322 del 11/11/1981 pag. 0002 - 0003
edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 28 pag. 0069
edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 28 pag. 0072
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3198/81 DEL CONSIGLIO del 9 novembre 1981 che modifica il regolamento ( CEE ) n . 3439/80 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni filati di poliestere originari degli Stati Uniti d ' America IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 3017/79 del Consiglio , del 20 dicembre 1979 , relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte dei paesi non membri della Comunità economica europea ( 1 ) , in particolare gli articoli 11 e 14 , vista la proposta presentata dalla Commissione , previe consultazioni in seno al comitato consultivo istituito dall ' articolo 6 del regolamento ( CEE ) n . 3017/79 , considerando che , dopo la pubblicazione del regolamento ( CEE ) n . 3439/80 del Consiglio , del 22 dicembre 1980 , che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni filati di poliestere originari degli Stati Uniti d ' America ( 2 ) , gli esportatori di filati specificamente per le marche intessute nella trama e per i filati sintetici riassorbibili per suture chirurgiche e gli importatori di filati da cucire non rifiniti hanno protesto presso la Commissione affermando che sulle esportazioni dagli Stati Uniti d ' America il dazio antidumping veniva riscosso indebitamente ; considerando che le vendite di detti prodotti nella Comunità sono colpite dal dazio antidumping definitivo semplicemente perchù rientrano nel medesimo codice Nimexe delle importazioni di filati realmente oggetto della denuncia ; considerando che , di conseguenza , la Commissione ha condotto a tale effetto un ' inchiesta presso i produttori ricorrenti ; considerando che detti produttori hanno confermato che , nonostante il riferimento , nella loro denuncia , al codice Nimexe 51.01-28 , che comprende tutti i filati non testurizzati , ritorti o ritorti su ritorto , la denuncia non riguarda i filati per le marche intessute nella trama , torti , sterilizzati e avvolti su rocchetti , nù i filati sintetici riassorbibili per suture chirurgiche nù i filati da cucire non rifiniti ; considerando che ai filati per la marche intessute nella trama , ai filati sintetici riassorbibili per suture chirurgiche e ai filati da cucire non rifiniti non dovrebbe pertanto essere applicato nù il dazio antidumping provvissorio istituito con il regolamento ( CEE ) n . 2297/80 ( 3 ) nù il dazio antidumping definitivo istituito con il regolamento per quanto concerne i prodotti sopradetti e rimborsare i dazi definitivamente riscossi , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Il dazio antidumping provvisorio istituito con il regolamento ( CEE ) n . 2297/80 e il dazio antidumping definitivo istituito con il regolamento ( CEE ) N . 3439/80 per le importazioni di filati di poliestere della sottovoce ex 51.01 A della tariffa doganale comune e corrispondente ai codici Nimexe 51.01-25 , 26 e 28 , non si applica ai seguenti prodotti : a ) filati di poliestere fabbricati per le marche intessute nella trama , torti , sterilizzati e avvolti su rocchetti ; b ) presidi chirurgici sintetici riassorbibili di polidissanone ; c ) filati sintetici semplici ( monofilamenti ) non torti per i quali la dimensione del taglio trasversale non supera 1 mm , la lunghezza è non inferiore a 15 cm e non superiore a 150 cm , non sterilizzati , impacchettati sotto vuoto e fabbricati per la produzione di suture chirurgiche . Articolo 2 Tutti gli importi riscossi quali dazi antidumping sulle importazioni dei prodotti in questione prima dell ' applicazione del presente regolamento vengono rimborsati . Articolo 3 Il testo dell ' articolo 3 , lettera c ) , del regolamento ( CEE ) n . 3439/80 è sostituito dal testo seguente : « c ) ai filati da cucire composti di filati ritorti o ritorti su ritorto ( cablùs ) , rifiniti o no , del tipo " core yarn " con torsione finale " Z " . Il filato " core yarn " è un filato da cucire composto da più filati ritorti ognuno dei quali è costituito da un filato sintetico continuo avvolto di fibre in fiocco naturali , sintetiche o artificiali » . Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addì 9 novembre 1981 . Per il Consiglio Il Presidente K . BAKER ( 1 ) GU n . L 339 del 31 . 12 . 1979 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 358 del 31 . 12 . 1980 , pag . 91 . ( 3 ) GU n . L 231 del 2 . 9 . 1980 , pag . 5 .