31981R3191

Regolamento (CEE) n. 3191/81 della Commissione, del 9 novembre 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili all' acetato di etile, della sottovoce 29.14 A II c) ex 1 della tariffa doganale comune, originario del Brasile beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3322/80 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 321 del 10/11/1981 pag. 0010


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3191/81 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 1981

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili all ' acetato di etile , della sottovoce 29.14 A II c ) ex 1 della tariffa doganale comune , originario del Brasile beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento ( CEE ) n . 3322/80 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 3322/80 del Consiglio , del 16 dicembre 1980 , relativo alla fissazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate e alla sua applicazione , per il 1981 , a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo ( 1 ) , in particolare l ' articolo 10 ,

visto il regolamento ( CEE , Euratom ) n . 3308/80 del Consiglio , del 16 dicembre 1980 , relativo alla sostituzione dell ' ECU all ' unità di conto europeo negli atti comunitari ( 2 ) ,

considerando che , ai sensi degli articoli 1 e 9 del suddetto regolamento , è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell ' allegato C , diversi da quelli indacati nella colonna 4 dell ' allegato A , nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato A ; che , ai sensi dell ' articolo 10 , paragrafo 1 , del suddetto regolamento , non appena i massimali individuali in questione , sono raggiunti a livello comunitario , la Commissione , di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro , ripristina la riscossione dei dazi doganali all ' importazione dei prodotti in questione ;

considerando che per l ' acetato di etile della sottovoce 29.14 A II c ) ex I della tariffa doganale comune il massimale individuale è fissato a 257 000 ECU ; che in data 28 ottobre 1981 l ' importazione dei suddetti prodotti nella Comunità , originari del Brasile , hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione ; che il Regno Unito ha chiesto il ripristino della riscossione dei dazi doganali ; che è necessario , pertanto , ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti del Brasile ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A decorrere dal 13 novembre 1981 , la riscossione dei dazi doganali , sospesa ai sensi del regolamento ( CEE ) n . 3322/80 del Consiglio , è ripristinata all ' importazione nella Comunità dei seguenti prodotti , originari del Brasile :

N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci *

29.14 A II c ) ex 1 ( codice Nimexe : * Acetato di etile *

29.14-31 ) * *

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 9 novembre 1981 .

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

( 1 ) GU n . L 354 del 29 . 12 . 1980 , pag . 114 .

( 2 ) GU n . L 345 del 20 . 12 . 1980 , pag . 1 .