Regolamento (CEE) n. 3052/81 della Commissione, del 26 ottobre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 2730/81, che fissa l'elenco degli organismi nei paesi terzi importatori che possono indire gare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
Gazzetta ufficiale n. L 306 del 27/10/1981 pag. 0008 - 0009
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 23 pag. 0156
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 23 pag. 0156
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 3052/81 DELLA COMMISSIONE del 26 ottobre 1981 che modifica il regolamento (CEE) n. 2730/81, che fissa l'elenco degli organismi nei paesi terzi importatori che possono indire gare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3 e l'articolo 17, paragrafo 4, considerando che il regolamento (CEE) n. 2730/81 della Commissione (2), ha fissato l'elenco degli organismi nei paesi terzi importatori che possono indire gare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; considerando che, tenuto conto delle più recenti informazioni di cui dispone la Commissione per quanto riguarda la prassi commerciale dei paesi importatori, nonché del carattere ufficiale degli organismi in questione, è opportuno completare il suddetto elenco aggiungendovi gli organismi che figurano in allegato; considerando che le misure previste dal presento regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'elenco di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2730/81, comprendente gli organismi che possono indire gare nei paesi terzi, è completato con gli organismi di cui in allegato. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o novembre 1981. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 1981. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 272 del 26. 9. 1981, pag. 25. ALLEGATO 1.2 // // // Paese importatore // Organismo emittente // // // BELIZE // The Marketing Board PO Box 479 117, North Front Street Belize City // BULGARIA // Agro Commerce 2, rue Gavril Guenou Sofia 1000 Bulgarocoop 99, rue Rakovski Sofia 1000 // IRAQ // State Enterprise for Foodstuff Trading PO Box 14122 Baghdad // LIBIA // The General Dairies and Products Company PO Box 5318 Tripoli // //